| Garante per la protezione     dei dati personali Newsletter REGISTRO DEI BATTEZZATI E AGGIORNAMENTO DEI DATI Non occorre recarsi presso il Vicariato per segnalare la volontà di non appartenere più alla Chiesa cattolica Non è necessario presentarsi personalmente presso gli uffici del Vicariato per sottoscrivere la dichiarazione di non voler essere più considerato appartenente alla Chiesa cattolica. Lo ha stabilito lAutorità Garante decidendo su un ricorso presentato allAutorità dopo che linteressato aveva richiesto, senza esito, alla parrocchia nella quale era stato battezzato, di annotare nel registro dei battezzati, accanto al suo nome, la postilla che specificasse la volontà di non voler più appartenere alla Chiesa cattolica e di ricevere dalla parrocchia conferma scritta dellavvenuto adempimento. Lufficio giuridico del Vicariato, invitato dal Garante a soddisfare la richiesta, si è attivato al riguardo rappresentando peraltro lesigenza di accertare meglio la "certa, libera e personale" volontà dellinteressato alla modifica dei dati che lo riguardano. A tal fine, aveva ipotizzato che fosse anche necessario che il richiedente si presentasse presso i suoi competenti uffici per dimostrare e controfirmare la richiesta in modo inequivoco. Nel provvedimento lAutorità ha ribadito la legittimità della richiesta espressa dallinteressato a veder annotato nel registro dei battezzati a margine del suo nome una postilla che specificasse la sua volontà di non voler più essere considerato aderente alla Chiesa cattolica. Listanza, finalizzata ad aggiornare ed integrare i propri dati personali, con specifico riferimento al dato sensibile relativo allappartenenza religiosa, risultava infatti proposta correttamente. In particolare, come richiesto dallart. 13 della legge n. 675/1996, essa era già debitamente sottoscritta e accompagnata da copia di un documento personale nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di protezione dei dati. Inoltre, il ricorso, come richiesto dalle norme citate, era stato presentato con sottoscrizione autenticata del ricorrente a garanzia dellautenticità della stessa. In particolare, il collegio del Garante ha precisato che la predetta disciplina non prevede che il richiedente debba recarsi necessariamente personalmente presso la sede del resistente per esercitare i propri diritti e, nel caso esaminato, confermare la menzionata volontà. E stata comunque ritenuta legittima ogni eventuale attività della Curia volta a richiamare lattenzione dellinteressato sugli effetti che listanza produce. La richiesta dellinteressato è stata pertanto ritenuta validamente presentata. La parte resistente dovrà quindi dare conferma dellavvenuta annotazione allinteressato e allAutorità entro trenta giorni, mentre le spese, in ragione della specificità e novità della questione, sono state compensate tra le parti. |