| Garante per la protezione     dei dati personali Newsletter CONSIGLIO D'EUROPA: LIBERTA' DI INFORMAZIONE, POLITICI E PRIVACY I media hanno il diritto di pubblicare informazioni negative o critiche sui politici e sui rappresentanti delle istituzioni, anche ricorrendo alla satira. Devono però evitare di diffondere informazioni sulla vita privata e familiare, a meno che siano direttamente connesse alla condotta tenuta dal politico o dal rappresentante istituzionale in questione. Sono queste le indicazioni principali contenute nella Dichiarazione che il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha approvato lo scorso 12 febbraio a Strasburgo ( http://www.coe.int/T/E/Com/press/News/2004/20040212_declaration.asp).Nella Dichiarazione, i Ministri ricordano che la libertà di espressione è un diritto fondamentale tutelato dall'Articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ma sottolineano anche che l'esercizio di tale diritto comporta doveri e responsabilità attinenti, in particolare, al rispetto di altri diritti fondamentali come il diritto alla privacy (sancito dall'Articolo 8 della Convenzione). Pertanto, i media hanno il diritto di riferire informazioni negative o critiche sugli eletti o sui candidati a cariche politiche, ed anche sui soggetti che rivestono funzioni pubbliche, in particolare al fine di garantire il pluralismo democratico e la libertà di discussione politica. Ciò comporta, a giudizio del Consiglio d'Europa, anche la libertà di fare satira, che è tutelata in pari misura dall'Articolo 10 della Convenzione, e l'accettabilità di un grado più elevato di esagerazione o provocazione, purché non siano travisati i fatti portati a conoscenza dell'opinione pubblica e, in particolare, non si configuri un'incitazione all'odio, alla violenza, al razzismo o ad altre forme di intolleranza. D'altro canto, l'esigenza di bilanciare libertà di espressione e diritto al rispetto per la vita privata, entrambi principi fondamentali della Convenzione, impone di non rivelare particolari della vita privata delle figure pubbliche e dei loro familiari, a meno che tali informazioni siano direttamente pertinenti in quanto gettano luce sulle modalità con cui tali figure pubbliche svolgono le funzioni alle quali sono state chiamate; è sempre necessario, ad ogni modo, evitare di causare un vulnus a soggetti terzi. La Dichiarazione si conclude ribadendo che i rimedi giuridici esperibili dai politici o dai rappresentanti delle istituzioni per tutelare la propria reputazione rispetto alle notizie comparse sui media non devono essere diversi da quelli di cui disporrebbe qualunque cittadino in analoghe circostanze. Inoltre, le eventuali sanzioni devono essere proporzionate alla violazione dei diritti e della reputazione altrui, e solo in casi eccezionali possono essere imposte pene detentive: ad esempio, qualora si configuri una grave violazione di altri diritti fondamentali attraverso affermazioni diffamatorie o offensive, o tali da incitare a forme di intolleranza. |