| Garante per la protezione     dei dati personali Newsletter MALATTIE PROFESSIONALI E PRIVACY DEI LAVORATORI Nelle denuncie allInail vanno comunicate solo informazioni indispensabili. Nelle denuncie di malattia professionale che i datori di lavoro devono trasmettere allInail vanno indicate solo informazioni sanitarie relative o collegate alla patologia denunciata e non dati sulla salute inerenti a semplici malesseri accusati o ad assenze registrate nel corso del rapporto di lavoro, non rilevanti per la malattia professionale. Anche se lamministrazione viene a conoscenza di altri dati, deve comunicare e conservare solo quelli necessari prescritti dalla normativa. I principi sono stati ribaditi dal Garante (Stefano Rodotà. Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan) in un provvedimento con il quale ha vietato allInail di utilizzare i dati sanitari di unassicurata e ha disposto il blocco di alcune informazioni relative allo stato di salute presenti negli archivi del datore di lavoro e ricavabili dalle diagnosi contenute nei certificati dei lavoratori. Allamministrazione è stato, inoltre, imposto di adottare opportuni accorgimenti per non rendere visibili le diagnosi sulle certificazioni sanitarie detenute. Al blocco dei dati si è giunti a seguito di una segnalazione di una dipendente che lamentava un trattamento illegittimo di informazioni sanitarie nel corso della procedura avviata per il riconoscimento di malattia professionale. La misura adottata dal Garante si è resa necessaria per evitare il rischio concreto di un pregiudizio per la segnalante e per tutti gli altri lavoratori i cui dati sanitari sono ricavabili dalle diagnosi riportate sui certificati. Lattuale disciplina in materia prevede, infatti, che il lavoratore assente per malattia sia tenuto a presentare al datore di lavoro solo lattestazione della prognosi. Può capitare, però, che nel certificato venga indicata anche la diagnosi: in questo caso lamministrazione, che non è legittimata a trattare questi dati, deve quindi adoperarsi per oscurare la diagnosi e adottare opportuni accorgimenti anche verso lavoratori e medici. Lamministrazione pubblica presso la quale lavora la segnalante, anziché inviare allInail, come prescrive la normativa, solo la denuncia di malattia professionale corredata dal certificato medico con la sintomatologia accusata, aveva invece trasmesso tutti i certificati presentati dalla dipendente nel corso del rapporto di lavoro. Nella documentazione erano presenti più di 60 certificati prodotti dal 1985 al 2000 e una nota riepilogativa delle assenze.Erano oltretutto riportate anche le diagnosi relative a malesseri temporanei (stato febbrile, faringite) e patologie che non risultavano collegabili a quella denunciata allInail. La trasmissione di questi certificati medici, ha stabilito il Garante, non è giustificata da alcuna disposizione normativa ed è risultata soprattutto in contrasto con la normativa sulla privacy. Si è verificata, quindi, un illegittima comunicazione di dati non pertinenti ed eccedenti ai fini del riconoscimento della malattia professionale e questi dati non potranno essere utilizzati dallInail per la valutazione. Il Garante ha ritenuto necessario disporre ulteriori accertamenti nei confronti dellamministrazione pubblica che ha comunicato i dati. Copia del provvedimento è stata trasmessa alla magistratura penale per le valutazioni di competenza, perché nel corso del procedimento avviato dal Garante lamministrazione aveva inoltre negato di aver mai inviato certificati allInail. |