| Garante per la protezione     dei dati personali Newsletter DATI BIOMETRICI SUI VISTI, I GARANTI UE CHIEDONO TUTELE Per linserimento dei dati biometrici nei permessi di soggiorno e nei visti rilasciati a cittadini extracomunitari, i Garanti europei chiedono il rispetto dei principi generali della protezione dei dati e esprimono perplessità sulla proposta di creare un database dei visti centralizzato a livello europeo (il cosiddetto VIS, Visa Information System). I documenti che ne prevedono listituzione (da ultimo la Decisione del Consiglio UE dell8 giugno 2004), contengono indicazioni troppo generiche sulle garanzie e le salvaguardie da applicare. In un recente parere (7/2004, disponibile allindirizzo I Garanti hanno anche espresso il proprio punto di vista ed alcune raccomandazioni in merito alla futura istituzione di un sistema informativo dei visti (VIS) a livello europeo, da affiancare al SIS (Sistema di informazione Schengen) e ad EURODAC (il database contenente informazioni sulle richieste di asilo, ed in particolare le impronte digitali dei richiedenti). In linea generale, i Garanti ricordano che linserimento di dati biometrici nei visti e nei permessi di soggiorno "standardizzati" a livello europeo postula il rispetto dei principi di protezione dati fissati nella Direttiva 95/46/CE, al fine di garantire i diritti fondamentali degli interessati. Ciò è tanto più necessario in considerazione della particolare natura dei dati biometrici, che di per sé hanno un elevato potenziale identificativo e permettono di raccogliere informazioni sugli interessati anche a loro insaputa (si pensi, appunto, alle impronte digitali). Rispettare i principi di protezione dei dati significa garantire che i dati siano raccolti per scopi specifici, espliciti e legittimi e non trattati ulteriormente per scopi incompatibili con quelli della loro raccolta. I dati devono essere inoltre pertinenti ed adeguati alle finalità del trattamento. E necessario specificare con chiarezza allinteressato le finalità per cui si trattano dati biometrici prima di procedere alla loro raccolta, in modo da garantire la legittimità della procedura. Da questo punto di vista, numerose perplessità solleva la proposta di memorizzare i dati biometrici in un archivio centralizzato (il VIS) per condurre eventuali, successive verifiche su soggetti che entrino illegalmente nel territorio dellUE. Tale approccio non appare infatti proporzionato alle finalità perseguite (identificazione dei richiedenti permesso di soggiorno), e dunque contrasta con uno dei principi fondamentali della Direttiva europea in materia di protezione dei dati (principio di proporzionalità). Per quanto riguarda, in particolare, i Regolamenti del Consiglio UE del settembre 2003 relativi ad un formato uniforme per i visti e le richieste di soggiorno, il Gruppo, sottolinea che, alla luce dei requisiti sopra ricordati occorre: - garantire agli interessati (extracomunitari richiedenti un visto/un permesso di soggiorno) la possibilità di accedere ai dati biometrici memorizzati nel chip, anche per verificarne i contenuti; prevedere particolari garanzie per chi non sia in grado di fornire i dati biometrici richiesti (ad esempio, soggetti che abbiano subito menomazioni o amputazioni delle dita di una mano); - garantire unelevata affidabilità del sistema. In caso di respingimento la persona interessata deve sapere come opporsi alla decisione e far valere il proprio punto di vista (la Direttiva UE sulla protezione dei dati fa divieto, infatti, di prendere qualsiasi decisione rilevante per la vita dellinteressato che si basi soltanto su "trattamenti automatizzati" di dati personali). Per quanto riguarda la prevista "interoperabilità", ossia la possibilità per altre autorità di accedere ai dati memorizzati nel chip, nessuna modifica di tali dati deve essere possibile se non allautorità che ha rilasciato il visto/il permesso di soggiorno. Inoltre, linteressato deve sapere che il dato è oggetto di accesso, e soltanto i soggetti pubblici autorizzati devono avere la possibilità di accedervi. Le informazioni disponibili non devono andare oltre quelle indispensabili allo svolgimento delle funzioni alle quali la singola autorità è preposta. Rispetto al VIS, il Gruppo delle autorità europee di protezione dati, oltre ad esprimere in via generale le perplessità sopra sintetizzate, ha ritenuto di fornire alcune raccomandazioni più specifiche in attesa della definizione (da parte di unapposita Commissione) dei criteri che dovranno regolamentare il funzionamento del sistema. Ricordiamo, in particolare, - la necessità di meglio precisare le finalità perseguite con listituzione del sistema, che in parte sembrano sovrapporsi a quelle previste per il "nuovo" Sistema di informazione Schengen (SIS II); - linopportunità di concedere alle autorità di Paesi terzi di accedere al VIS, anche per non violare il principio (sancito dalla Direttiva UE 95/46) secondo cui è possibile trasferire dati personali verso Paesi terzi soltanto se questi ultimi garantiscono un livello "adeguato" di protezione dei dati personali; - la necessità di prevedere un termine massimo (e non minimo) di conservazione dei dati pari a cinque anni, e comunque di differenziare la conservazione a seconda della natura dei dati in oggetto; - lesigenza di garantire un adeguato controllo del VIS da parte del Garante europeo per la protezione dei dati, recentemente divenuto operativo, con la collaborazione delle autorità nazionali per quanto riguarda i trattamenti effettuati in ambito nazionale. I Garanti hanno, infine, ricordato il proprio impegno per garantire un approccio uniforme a livello europeo rispetto alle molte iniziative attuali e future (quali la prevista creazione di un passaporto UE contenente dati biometrici) che hanno riflessi sulla protezione dei dati personali. E stata ribadita, in particolare, la necessità di una consultazione tempestiva del Gruppo in merito a tutte le iniziative di questo tipo, quale unica strada percorribile per consentire alle autorità di protezione di svolgere appieno il compito loro assegnato dalla Direttiva UE. |