| Garante per la protezione     dei dati personali Newsletter NUOVE OPPORTUNITÀ PER REGOLARIZZARE I RICORSI Con la possibilità di sanare numerose irregolarità più agevole la procedura per i cittadini Con un provvedimento generale il Garante ha determinato, come disposto dal Codice, alcune ipotesi in cui è possibile regolarizzare i ricorsi irregolari, privi di elementi previsti dalla normativa (dati completi e sottoscrizione del ricorrente, autenticazione della firma, copia della prima richiesta rivolta al gestore della banca dati, ecc.). Il cittadino potrà così evitare di incorrere in una dichiarazione di inammissibilità e nellonere di dover necessariamente ripresentare poi un nuovo ricorso, potendo invece integrare quello irregolare. A differenza dei più numerosi reclami e segnalazioni, ("quesiti più frequenti-come rivolgersi al Garante"), il ricorso resta presentabile, seguendo le formalità previste dalla normativa, solo per far valere precisi diritti riconosciuti ai cittadini: accesso ai dati personali, possibilità di integrarli, correggerli, cancellarli, opporsi anche per motivi legittimi alla loro utilizzazione. Queste, in sintesi, le ipotesi di regolarizzazione (deliberazione 23 dicembre 2004 in Gazzetta ufficiale n. 66 del 21 marzo 2005). Potrà essere ad esempio "sanato" il ricorso non sottoscritto dal ricorrente o dal procuratore speciale ma da unaltra persona fisica o giuridica, o trasmesso allUfficio del Garante con modalità diverse da quelle indicate dal Codice (per raccomandata, per via telematica attenendosi alle disposizioni sulla firma digitale, presentato direttamente presso lUfficio). Sanabili anche gli errori o lacune negli estremi identificativi del ricorrente, delleventuale procuratore speciale o del titolare del trattamento dei dati personali. Sarà altresì possibile integrare il ricorso con la data della richiesta, necessariamente rivolta in prima battuta al titolare del trattamento o indicare i gravi motivi durgenza per i quali non si è potuta presentare. Regolarizzabile anche la sottoscrizione del ricorso, che deve essere autenticata a meno che la firma sia digitale oppure apposta di fronte ad un funzionario del Garante o da un procuratore speciale iscritto allalbo degli avvocati. Il ricorrente poi, che abbia omesso di allegare copia dellistanza rivolta al titolare o delleventuale procura conferita allavvocato potrà produrla in sede di regolarizzazione del ricorso. Così come, se non lo abbia fatto, potrà indicare gli elementi posti a fondamento della sua domanda ed il domicilio eletto ai fini del procedimento. Una seconda opportunità viene offerta anche a chi non abbia dimostrato di aver versato i diritti di segreteria o abbia prodotto una documentazione incompleta per lammissione al patrocinio a spese dello Stato. Come in passato, lAutorità si è riservata, infine, la possibilità di individuare altri casi di regolarizzazione, anche alla luce delle ulteriori esperienze acquisite in fase di futura applicazione del Codice. |