| Garante per la protezione     dei dati personali Newsletter EXPORT DI DATI E GARANZIE PER LE PERSONE Autorizzato il flusso dei dati con Argentina e Isola di Man e luso di ulteriori clausole contrattuali per il trasferimento tra titolari del trattamento Maggiori tutele per la riservatezza delle persone e più strumenti operativi a disposizione di soggetti pubblici e privati per trasferire allestero i dati personali. Il Garante, a seguito di alcune decisioni della Commissione europea, ha autorizzato il trasferimento dei dati dal territorio italiano verso lArgentina e verso lIsola di Man , nonché luso di un ulteriore insieme di clausole contrattuali per il trasferimento dei dati nei Paesi Extra Ue, che si aggiunge a quello già reso operativo dal Garante nel 2001 e nel 2002. Relatore delle tre delibere è stato il vicepresidente Giuseppe Chiaravalloti. I flussi di informazioni costituiscono ormai una modalità imprescindibile per il funzionamento del sistema economico globale: per la loro attività le imprese, in particolare le multinazionali, e le p.a. hanno necessità di "esportare" dati da un Paese allaltro. Per prevenire violazioni dei diritti fondamentali, la direttiva europea del 1995 e il Codice in materia di protezione dei dati personali prevedono che il trasferimento dei dati possa avvenire soltanto se il destinatario opera in un Paese che assicuri adeguato livello di protezione dei dati. Il Garante ha dato, dunque, piena operatività alle due decisioni della Commissione europea con le quali si è ritenuto che gli ordinamenti in vigore in Argentina e nellIsola di Man prevedono garanzie adeguate per i diritti dellinteressato, ed ha autorizzato il trasferimento nei due Paesi, che vanno ad affiancarsi a Canada, Svizzera ed Ungheria (questultima allepoca non era nellUe) per i quali sono già state rilasciate dal Garante le apposite autorizzazioni. LAutorità, come previsto dai compiti attribuiti dal Codice sulla privacy, si è riservata di svolgere i necessari controlli sulla liceità e correttezza dei trasferimenti e delle operazioni di trattamento anteriori ai trasferimenti stessi e di adottare eventuali provvedimenti di blocco o di divieto. La terza autorizzazione è relativa al secondo insieme approvato dalla Commissione europea di "clausole contrattuali tipo" per il trasferimento di dati tra unimpresa stabilita sul territorio italiano e unaltra operante in un Paese extra Ue che non garantisce un adeguato livello di protezione dei dati. Le clausole, elaborate dalla Camera di commercio internazionale (ICC), possono essere usate alternativamente alle clausole contrattuali standard già approvate nel 2001 (ora definite Insieme I) Anche queste nuove clausole trovano applicazione nei confronti di soggetti che operano entrambi in qualità di titolari del trattamento. |