| Garante per la protezione     dei dati personali Newsletter NORME ANTIRICICLAGGIO E GARANZIE PER LE PERSONE Informazioni agli interessati sulluso dei dati e archivio "dedicato" Avvocati, notai, commercialisti, banche, ma anche gallerie darte e case dasta, devono trattare solo dati personali pertinenti ed effettivamente necessari dei clienti che effettuano operazioni di valore superiore ai 12.500 euro e devono informarli sulluso che verrà fatto di questi dati. Necessaria la creazione, presso ogni categoria o singolo operatore, di un apposito archivio dedicato solo alla conservazione delle informazioni antiriciclaggio raccolte (nome, cognome, data, tipo di operazione ecc.). E quanto chiede il Garante in un parere, di cui è relatore Giuseppe Chiaravalloti, inviato al Ministero delleconomia e delle finanze. Il ministero aveva posto allattenzione del Garante tre schemi di regolamento, con i quali si introducono disposizioni in materia di obblighi "antiriciclaggio" a carico di numerose categorie ed attività che potrebbero, secondo il legislatore, essere usate a fini di riciclaggio di proventi derivanti da attività illecite. Proprio lampliamento della normativa ad attività e libere professioni che riguardano migliaia di cittadini ha indotto il Garante a sottolineare lesigenza di attuare gli obblighi antiriciclaggio nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità dei trattamenti dei dati prescritti dal Codice della privacy. Il Garante richiama in particolare lattenzione sulle cautele da adottare nellacquisizione, conservazione ed eventuale segnalazione dei dati trattati. Il Garante invita, inoltre, il Ministero a rivedere alcune disposizioni, sulla creazione di diversi tipi di archivi, che paiono in contrasto con la prevista adozione di un archivio "unico" da parte dalle categorie interessate, nel quale raccogliere solo le informazioni acquisite nelladempimento degli obblighi "antiriciclaggio" allo scopo di facilitare la conservazione e i controlli. Per la tenuta e la gestione di tale archivio "unico" le categorie interessate possono avvalersi eventualmente anche di "centri di servizio" esterni: in questa ipotesi, però, il Garante raccomanda che le informazioni vengano conservate separate per singolo operatore, avendo cura che ne sia garantita la sicurezza e la segretezza. In merito, infine, alla segnalazione di operazioni sospette allUfficio italiano cambi da parte di avvocati, notai, commercialisti, il Garante chiede di specificare nel dettaglio cosa si intenda per operazione, poiché lattuale definizione non consente di individuare con certezza i casi da segnalare e comporta il rischio di omissioni o di comunicazioni ingiustificate. |