| Garante per la protezione     dei dati personali Newsletter MAGGIORI GARANZIE A TUTELA DEGLI INVALIDI CIVILI Le aziende sanitarie locali non devono più indicare la diagnosi sui certificati di invalidità Le aziende sanitarie locali non dovranno più indicare la diagnosi su certificati che attestano il riconoscimento dellinvalidità civile per liscrizione alle liste del collocamento obbligatorie o per la richiesta di esenzione dalle tasse scolastiche o universitarie. Dovranno, inoltre, adottare gli accorgimenti necessari, quali distanze di cortesia, spazi per colloqui riservati, consegna e trasferimento della documentazione in busta chiusa, ed impartire precise istruzioni al personale sanitario, per garantire un elevato livello di tutela della riservatezza delle persone. Lo ha stabilito, con un provvedimento di cui è stato relatore Giuseppe Chiaravalloti, lAutorità Garante al termine dellesame di alcune segnalazioni di invalidi civili che lamentavano la violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e chiedevano maggiori garanzie per la loro dignità: in particolare, che fossero omessi da talune certificazioni i riferimenti personali alle patologie invalidanti, specie nei casi in cui fosse stato riscontrato lo stato di sieropositività o linfezione da Hiv. Richieste legittime secondo lAutorità. Se può risultare infatti lecito riportare le patologie nei verbali delle commissioni mediche che accertano tipo e grado di invalidità, perché oltre ad essere prescritto dalla normativa è indispensabile in caso di revisione o di ricorso, non è giustificato indicare gli stessi dati nelle certificazioni per liscrizione al collocamento o per avere lesenzione dalle tasse scolastiche. Innanzitutto perché lindicazione di tali dati non risulta indispensabile e poi perché vi sono normative che prevedono tutele rafforzate per specifiche patologie: ad esempio, le garanzie previste dalla legge 135 del 1990 per i malati di Aids limitano la comunicazione dei risultati di accertamenti per linfezione da Hiv alla sola persona che si è sottoposta agli esami. Inoltre, tra i requisiti essenziali per avere diritto ad esenzioni o per liscrizione a categorie protette, quali lappartenenza ad una famiglia in disagiate condizioni economiche, laver subito una riduzione della capacità lavorativa ecc., non risulta mai la patologia sofferta. Ai fini del collocamento, infine, è prevista solo una valutazione delle funzionalità della persona disabile per individuarne le capacità lavorative. LAutorità prosegue così nellazione di tutela dei dati personali in ambito sanitario, che oltre ai numerosi interventi specifici, ha già visto ladozione di un provvedimento a carattere generale, nel novembre 2005, relativo alle grandi strutture sanitarie pubbliche e private. |