Garante per la protezione Newsletter
Un giornalista non pu usare "artifici" per svolgere lasua attivit, e deve rendere nota la sua professione a meno che visiano rischi per la propria incolumit o non possa, altrimenti, adempiere allafunzione informativa. illecito, quindi, utilizzare per un serviziogiornalistico brani di conversazioni ed immagini di colloqui privati ripresicon una telecamera nascosta senza che vi siano fondati motivi. Per questo ilGarante ha ordinato ad una televisione via satellite di non trasmettere pi unservizio giornalistico e di cancellarlo dal proprio sito Internet. Accogliendoi ricorsi di tre imam, ai quali si erano rivolti due giornalisti fingendosiconiugi di fede musulmana alla ricerca di un consulto religioso, ilGarante ha ritenuto che siano stati violati i principi sulla protezione deidati personali e del codice deontologico in materia di giornalismo ein particolare quelli relativi all'obbligo del giornalista di rendere note le finalitdi un colloquio - ossia di star raccogliendo informazioni per un serviziogiornalistico - e di evitare l'uso di "artifici". Pur sussistendo,infatti, l'interesse pubblico a conoscere le opinioni delle guide religiose dialcune delle principali moschee italiane sull'uso del velo da parte delledonne, dalla ricostruzione dei fatti emerso che i giornalisti non hannoinformato gli imam n dell'uso della telecamera, n che le loro dichiarazionisarebbero state utilizzate per un servizio giornalistico. Non pertinenti e non essenziali all'informazione sono risultate, inoltre, le traduzioni dibrani di telefonate ricevute da uno degli imam durante i colloqui e riportatenel servizio. Non ricorreva, poi, sempre secondo l'Autorit, un'ipotesiprevista dal codice deontologico alla quale si appellava invece la societtelevisiva che consente al "giornalista che raccoglie notizie"di non qualificarsi solo nel caso in cui "ci comporti rischi per la suaincolumit o renda altrimenti impossibile l'esercizio della funzione informativa".I due giornalisti televisivi, infatti, avevano reso nota, seppuregenericamente, la propria professione agli imam che li avevano comunque ammessinei loro uffici all'interno delle moschee ed avevano continuato a fornireinformazioni, anche se gli stessi le annotavano su un taccuino.
In conseguenza dell'illecita raccolta dei dati il Garante havietato anche ad un quotidiano l'ulteriore diffusione sul proprio sito delleinformazione relative ai due imam, in particolare le loro immagini, pubblicatein un articolo in cui si anticipava la messa in onda del servizio.
|