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SPAMTELEFONICO: BASTA DISTURBARE GLI UTENTI


Un gestorecontinuava ad inviare sms e mms pubblicitari anche dopo la revoca del consenso.

 


Non ne potevano pidei continui sms e mms pubblicitari che ricevevano anche dopo aver detto escritto per mesi alla loro societ telefonica di cessare quegli invii cheper loro erano solo fonte di disturbo ed aver espressamente revocato ilconsenso all'uso dei propri dati.

Stanchi della pubblicit e diinutili rassicurazioni, due clienti hanno segnalato la vicenda al Garanteprivacy, il quale al temine di accertamenti, condotti anche presso la societ,ha vietato ad H3g l'uso dei dati personali di tutti gli abbonati ad undeterminato servizio telefonico perch trattati in modo illecito.

L'Autorit ha prescritto al gestore l'adozione di misureorganizzative e tecniche tali da assicurare a coloro che revocano il consensodi non ricevere pi messaggi pubblicitari.

Per il servizio in questione,la societ non aveva tenuto conto delle istanze di  revoca del consensodei propri clienti e continuava ad inviare sms e mms pubblicitari incorrendocos in un sistematico trattamento illecito di dati nei confronti di unamolteplicit di abbonati.

La normativa  stabilisceinvece che si possano inviare lecitamente messaggi pubblicitari (sms, mms,e-mail) solo dopo aver acquisito il consenso informato degli interessati;prescrive inoltre che i dati devono essere esatti e, se necessario,aggiornati. 

Dagli accertamenti  eraemerso invece che i dati personali di coloro che stipulavano un contrattotelefonico con la societ - ed avevano inizialmente manifestato il loroconsenso a ricevere pubblicit - confluivano in una banca dati che proprioriguardo al consenso non veniva mai di fatto aggiornata. Le istanze di revoca,successive alla stipula del contratto, volte a far cessare gli inviipubblicitari rimanevano infatti  inascoltate e inutilizzate per aggiornaregli archivi.

Oltre al provvedimento didivieto relativo all'uso dei dati personali, il Garante ha prescritto allasociet  una serie di misure organizzative e tecniche che dovranno essereadottate entro la fine di febbraio.

"Il consenso per questi messaggi pubblicitari o promozionalideve essere sempre informato, specifico e preventivo – afferma GiuseppeFortunato, relatore del provvedimento – altrimenti l'attivit illecita. Anche quando il consenso dato pu comunque essere sempreliberamente revocato. Il provvedimento di divieto del Garante , peraltro,accompagnato dall'espressa avvertenza che l'inosservanza punita con lareclusione da tre mesi a due anni. Un messaggio ai disturbatori: nondisturbateci con i messaggi".