| Garante per la protezione     dei dati personali Newsletter SPAMTELEFONICO: BASTA DISTURBARE GLI UTENTI Un gestorecontinuava ad inviare sms e mms pubblicitari anche dopo la revoca del consenso.
Non ne potevano pidei continui sms e mms pubblicitari che ricevevano anche dopo aver detto escritto per mesi alla loro societ telefonica di cessare quegli invii cheper loro erano solo fonte di disturbo ed aver espressamente revocato ilconsenso all'uso dei propri dati. Stanchi della pubblicit e diinutili rassicurazioni, due clienti hanno segnalato la vicenda al Garanteprivacy, il quale al temine di accertamenti, condotti anche presso la societ,ha vietato ad H3g l'uso dei dati personali di tutti gli abbonati ad undeterminato servizio telefonico perch trattati in modo illecito. L'Autorit ha Per il servizio in questione,la societ non aveva tenuto conto delle istanze di revoca del consensodei propri clienti e continuava ad inviare sms e mms pubblicitari incorrendocos in un sistematico trattamento illecito di dati nei confronti di unamolteplicit di abbonati. La normativa stabilisceinvece che si possano inviare lecitamente messaggi pubblicitari (sms, mms,e-mail) solo dopo aver acquisito il consenso informato degli interessati;prescrive inoltre che i dati devono essere esatti e, se necessario,aggiornati. Dagli accertamenti eraemerso invece che i dati personali di coloro che stipulavano un contrattotelefonico con la societ - ed avevano inizialmente manifestato il loroconsenso a ricevere pubblicit - confluivano in una banca dati che proprioriguardo al consenso non veniva mai di fatto aggiornata. Le istanze di revoca,successive alla stipula del contratto, volte a far cessare gli inviipubblicitari rimanevano infatti inascoltate e inutilizzate per aggiornaregli archivi. Oltre al provvedimento didivieto relativo all'uso dei dati personali, il Garante ha prescritto allasociet una serie di misure organizzative e tecniche che dovranno essereadottate entro la fine di febbraio. "Il consenso per questi messaggi pubblicitari o promozionalideve essere sempre informato, specifico e preventivo – afferma GiuseppeFortunato, relatore del provvedimento – altrimenti l'attivit illecita. Anche quando il consenso dato pu comunque essere sempreliberamente revocato. Il |