Garante per la protezione
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Spam via fax

Vietato iltrattamento dei dati personali a due societ. No alla richiesta di consenso cheabbia gi un contenuto pubblicitario

 

Stop del Garante della privacy allo spam via fax.

LAutorit intervenuta nuovamente sul fenomeno dei fax indesideratie ha vietato a due societ l ulteriore trattamento dei dati personali usatia fini di marketing.

Il Garante ha ribadito (con due provvedimenti di cui sono statirelatori rispettivamente, Francesco Pizzetti e Giuseppe Chiaravalloti) che perpoter inviare fax commerciali o promozionali occorre prima aver ottenuto ilpreventivo e specifico consenso del destinatario, anche se il numero ditelefono viene estratto da elenchi telefonici cosiddetti categorici, qualiPagine Gialle, da registri pubblici o da banche dati online.

Il Garante ha ricordato che tale garanzia non pu essere elusainviando un primo fax che, nel richiedere il consenso, abbia gi un contenutopromozionale o pubblicitario.

Le societ, a seguito della richiesta di informazioni da partedellAutorit riguardo alle modalit e alle forme di raccolta dei datipersonali, si erano difese dichiarando di avere estratto i dati personali dacosiddetti elenchi categorici, cio da elenchi telefonici organizzati percategorie merceologiche o professionali; avevano inoltre dichiarato di averrichiesto il consenso contestualmente al primo invio fax pubblicitario.

Il Garante ha spiegato, invece, che quando si utilizzano sistemiautomatizzati, oppure posta elettronica, sms o fax, anche se si tratta dielenchi categorici necessario ottenere prima il consenso del destinatario,mediante contatto telefonico.

In uno dei due casi segnalati, inoltre, lutente aveva lamentatodi continuare a ricevere i messaggi pubblicitari indesiderati, sia tramite e-mailche fax, nonostante si fosse pi volte opposto allinvio.

Il Garante, nel caso particolare, non solo ha vietato lulterioretrattamento dei dati personali, ma ha anche prescritto alla societ dipredisporre le misure idonee a rendere agevole ed effettivo lesercizio deidiritti dellinteressato, dando allAutorit un documentato riscontrosullavvenuto adempimento.

[v.doc. nn. 12]