| Garante per la protezione     dei dati personali Newsletter INFORMAZIONI CREDITIZIE E FALLIMENTI I Sic possono trattare i dati sui fallimenti purch inseriti inarchivi separati
I datirelativi alle procedure fallimentari possono essere trattati dalle"centrali rischi" private (oggi Sic) purch conservati in un archiviodistinto dalle altre informazioni creditizie gestite. é quanto ribadito dalGarante nel dichiarare (con un Ilricorrente, appellandosi al codice di deontologia sul credito al consumo e suisistemi di informazione creditizia (Sic), riteneva illecito il trattamento deipropri dati da parte della societ sostenendo che le informazioni relative alfallimento non rientrano tra i "dati che consentono di valutare lasituazione finanziaria ed il merito creditizio dell'interessato". Laresistente, dal suo canto, ha invece affermato di poter trattare legittimamentequesta tipologia di dati, in quanto informazioni pubbliche desunte dal registrodelle imprese, e di aver conservato i dati inerenti alla procedura fallimentaredel ricorrente in un archivio separato del sistema di informazioni creditizie. Nel dare ragione alla societ, il Garante haper ricordato e sottolineato come il codice deontologico relativo al creditoal consumo dispone che i dati di fonte pubblica (come, in questo caso, quellirelativi al fallimento) possono essere lecitamente trattati dalle societ chegestiscono un Sic, purch tali dati siano contenuti in archivi separati dalcomplessivo sistema di informazioni creditizie e non interconnessi ad esso. |