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Garante per la protezione     dei dati personali Newsletter Parcelle professionali e diritti nei confronti del
cliente Possono essere inviate all'indirizzo del lavoro del cliente quando non
vi altro modo per contattarlo I professionisti possono inviare la
parcella all'indirizzo di lavoro del cliente anche senza il consenso di
quest'ultimo quando non vi altro modo di contattarlo. Lo ha
deciso il Garante (relatore Giuseppe Chiaravalloti),
che ha giudicato infondato il ricorso presentato
da un dipendente comunale che, raggiunto presso il proprio domicilio lavorativo
da missive contenenti la parcella del proprio avvocato, si era rivolto
all'Autorit. Secondo il dipendente comunale, in mancanza
di una preventiva autorizzazione all'invio delle comunicazioni presso il luogo
di lavoro, le stesse avrebbero dovuto essere spedite
al proprio indirizzo di residenza, anche perch le buste contenenti le
richieste economiche dell'avvocato erano prive di indicazioni riguardanti la
riservatezza del contenuto e la personalit della comunicazione. Ci avrebbe costituito un'operazione di recupero crediti
invasiva e lesiva della dignit. L'avvocato si era difeso affermando di aver
avuto conoscenza del luogo di lavoro del proprio cliente
attraverso notizie di stampa (dalle quali risultava la collaborazione
con il sindaco della citt), e di aver utilizzato l'indirizzo cos appreso per
avere la certezza della ricezione di una legittima richiesta di pagamento
relativa ad una prestazione professionale, dato che precedentemente il cliente
non aveva ritirato la stessa richiesta presso il proprio indirizzo di
residenza, nonostante l'avviso di giacenza. Le buste, inoltre, erano indirizzate
direttamente all'attenzione del cliente, contenute in plichi chiusi e privi di indicazioni di dati eccedenti rispetto a quelli necessari
al recapito della comunicazione. Il Garante, nel
dichiarare infondato il ricorso, ha chiarito come, ai sensi del Codice in
materia di protezione dei dati personali, sia lecito il trattamento di dati relativi all'interessato, anche senza il consenso di questi,
quando tale trattamento necessario al professionista per far valere un
proprio diritto nei confronti del cliente. |