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Garante per la protezione     dei dati personali Newsletter CARTELLA CLINICA DEL DEFUNTO E DIRITTI DEL CONVIVENTE
Il convivente o la convivente di una persona defunta, che intende fare chiarezza in sede giudiziaria sullĠoperato del personale medico della struttura sanitaria dove questa era in cura, ha diritto di accedere alla sua cartella clinica. é quanto ha stabilito il Garante della privacy accogliendo il ricorso di un cittadino che denunciava lĠinerzia di un ospedale universitario di fronte alle ripetute richieste di informazioni sulle cure ricevute dalla compagna deceduta. Il convivente, che pure era stato autorizzato con delega dalla donna a conoscerne il quadro clinico fin dallĠinizio del ricovero, ha quindi deciso di rivolgersi allĠAutorit ribadendo le medesime istanze. La direzione dellĠospedale, invitata dal Garante a dare seguito alle richieste del ricorrente, ha giustificato il suo diniego affermando che il convivente, in base al regolamento interno, non rientra tra i congiunti prossimi e non quindi legittimato ad ottenere, in caso di morte, la documentazione sanitaria del paziente. Il policlinico ha inoltre fatto presente che alcuni parenti della defunta, contattati appositamente dalla struttura, non avrebbero autorizzato la consegna della documentazione a terze persone non aventi diritto. LĠAutorit ha ritenuto invece legittima lĠistanza del convivente e ha accolto le sue richieste in base allĠart. 9, comma 3, del Codice della privacy che riconosce tale diritto, riferito a dati personali concernenti persone decedute, a Òchi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dellĠinteressato o per ragioni familiari meritevoli di protezioneÓ. Il ricorrente, legato alla paziente scomparsa da un documentato rapporto di convivenza (riconosciuto anche dalla struttura sanitaria presso cui la donna era stata ricoverata), ha infatti manifestato lĠintenzione di accedere a questi dati proprio perch necessari ad intraprendere le azioni legali pi opportune per accertare eventuali inadempienze o negligenze del personale medico. Alla luce del diritto riconosciuto dalla normativa sulla privacy, anche il rifiuto opposto dallĠospedale sulla base del diniego (peraltro non documentato), espresso dagli eredi della defunta, non trova dunque giustificazione. Il Garante ha ordinato al policlinico di far accedere il convivente a tutti i dati della paziente contenuti nella cartella clinica - ed in ogni altro documento concernente il ricovero, il periodo di degenza e il suo successivo decesso - e ha disposto che le spese sostenute per il procedimento vengano liquidate dal policlinico direttamente a favore del ricorrente. |