|
Garante per la protezione     dei dati personali Newsletter VIOLENZA SESSUALE E DIRITTO DI CRONACA
Gli organi di informazione non possono pubblicare i nomi dei violentatori se ci rende identificabili le vittime dell'abuso sessuale. E non ha alcun rilievo il fatto che le informazioni siano di dominio pubblico perch gi diffuse da altre testate giornalistiche o perch divulgate da magistrati e forze di polizia in una conferenza stampa. Alle vittime di violenza sessuale sempre riconosciuta una tutela assoluta.
Sono queste le motivazioni alla base del divieto deciso dal Garante privacy (relatore Mauro Paissan) nei confronti di alcune agenzie di stampa e di alcuni quotidiani che non potranno pi pubblicare informazioni lesive della riservatezza e della dignit di una minore. Quelle informazioni dovranno essere cancellate anche dalle edizioni on line.
Nel riportare la notizia di una violenza sessuale in famiglia avvenuta in provincia di Salerno, queste testate avevano infatti pubblicato nome, cognome, professione, et del padre, del fratello e di un vicino di casa arrestati quali presunti autori del reato. In questo modo, pur senza fare espressamente il nome della vittima, avevano diffuso informazioni cos dettagliate da renderla riconoscibile. Ci in aperto contrasto con i principi fissati dal Codice deontologico dei giornalisti, dalla normativa italiana e dalle Convenzioni internazionali (Codice privacy, Codice penale, nuovo processo minorile, Carta di Treviso, Convenzione dei diritti del fanciullo) che riconoscono una tutela rafforzata alle vittime minori d'et.
Il divieto del Garante fa seguito a un primo provvedimento di blocco, adottato in via d'urgenza, al momento della pubblicazione della notizia.
Copia del provvedimento di divieto stata inviata alla Procura della repubblica e ai Consigli regionali dei giornalisti di competenza. |