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Garante per la protezione     dei dati personali Newsletter CONTENZIOSO PENALE SUL LAVORO E PRIVACY L'azienda non pu accedere ai file del dipendente, ma pu conservarli per far valere i suoi diritti
Il diritto alla riservatezza dei lavoratori deve essere bilanciato con la possibilit per le imprese di tutelarsi nell'ambito di eventuali procedimenti penali. Lo ha chiarito il Garante decidendo sul ricorso di un dipendente che chiedeva al suo ex datore di lavoro di cancellare alcune cartelle personali presenti nel computer portatile restituito dopo il licenziamento, opponendosi ad ogni ulteriore uso dei suoi dati contenuti nel pc. Nelle cartelle personali erano infatti conservate e-mail, fotografie e altra documentazione di esclusiva valenza personale. Nel corso dell'istruttoria, la societ ha per affermato che proprio in quel materiale potevano essere presenti prove della concorrenza sleale posta in essere dal dipendente insieme ad altri colleghi. L'azienda intendeva quindi mettere l'hard disk del computer, senza alterazione alcuna, a disposizione dell'autorit giudiziaria al fine di far valere i propri diritti. Il Garante (con un provvedimento di cui stato relatore Giuseppe Chiaravalloti) non ha accolto la richiesta avanzata dall'interessato di far cancellare i dati, ma ha deciso di inibire alla societ l'accesso alle cartelle private poich il trattamento dei dati personali estranei all'attivit lavorativa avrebbe violato i principi di pertinenza e non eccedenza previsti dal Codice della privacy. L'Autorit ha per riconosciuto il diritto dell'impresa di conservare i file del dipendente al fine di poterli eventualmente presentare come prova nell'ambito del contenzioso penale. L'acquisizione dei dati nel procedimento dovr comunque avvenire su precisa disposizione del giudice. |