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Garante per la protezione     dei dati personali Newsletter LIMITI AL TELEMARKETING L'offerta commerciale deve essere strettamente funzionale all'attivit del professionista I dati contenuti negli albi professionali possono essere utilizzati per telefonate commerciali solo se il promotore ha gi acquisito il consenso dell'interessato o se presenta offerte strettamente attinenti l'attivit svolta dal professionista contattato. Lo ha chiarito il Garante privacy che ha vietato ad una societ di utilizzare per scopi promozionali i dati personali di un avvocato che si era lamentato di essere stato disturbato in ufficio con offerte di servizi di telefonia destinati all'utenza business. Nella richiesta all'Autorit, il legale evidenziava come la presenza dei propri dati personali e, quindi, anche del proprio recapito telefonico nell'albo degli avvocati, anche in versione on line, costituisse un obbligo di legge e non implicasse alcun consenso a ricevere telefonate promozionali. Al fine di non essere pi disturbato, l'utente si era anche iscritto nel Registro pubblico delle opposizioni. La societ si difesa affermando che i servizi di telefonia business proposti riguardavano l'attivit professionale dell'utente e che si trattava pertanto di un utilizzo perfettamente lecito di dati estratti da un albo professionale on line consultabile da chiunque. Dai riscontri del Garante invece emerso che l'offerta commerciale era generica e non "direttamente funzionale" alla professione forense, non giustificando cos l'eventuale esonero dall'acquisizione del consenso. Nel dichiarare illecito il trattamento di dati effettuato dalla societ, il Garante ha ribadito che i dati personali di un professionista - anche quando sono estratti da un registro, elenco o albo consultabile da chiunque - non possono essere usati per finalit di telemarketing non strettamente attinenti l'attivit lavorativa della persona contattata, senza che sia stato preventivamente acquisito il suo consenso. L'Autorit ha inoltre ricordato che tutte le societ, prima di poter utilizzare a fini di marketing i numeri contenuti in elenchi telefonici generali, sono tenute a verificare che gli utenti non si siano iscritti nel Registro pubblico delle opposizioni e non abbiano quindi in tal modo espresso la propria contrariet a ricevere telefonate pubblicitarie. |