| Garante per la protezione     dei dati personali Newsletter Gliorganismi sanitari che per accertare l'assenza di tossicodipendenza intendonousare sistemi di videosorveglianza all'interno dei propri servizi igienicidovranno adottare cautele e accorgimenti a tutela della riservatezza dilavoratori e pazienti sottoposti alla raccolta dei campioni di urina. Loha deciso l'Autorità per la privacy intervenuta a seguito di istanze pervenutedagli organismi sanitari, tra i quali i Sert, ma anche dagli stessi lavoratorie pazienti. NeiSert e in altre strutture sanitarie i lavoratori destinati a mansioni checomportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi vengonosottoposti per legge, prima dell'assunzione in servizio e poi con cadenzaperiodica, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza attraverso l'esamedell'urina. L'occhiodi un operatore sanitario garantisce che a ciascun soggetto sottoposto alcontrollo corrisponda esattamente il suo campione di urina. Stessa proceduraviene prevista per i soggetti affetti da dipendenze per finalità di cura. Ora,sulla base dell'esperienza maturata e delle richieste degli interessati lestrutture sanitarie hanno proposto, in luogo dell'osservazione diretta, l'impiegodi telecamere in grado di assicurare la corretta raccolta - sotto il profilodell'inalterabilità e della provenienza - del campione urinario. Conun provvedimento a valenza generale, il Garante ha dunque prescritto le misure da rispettare. All'interessatodeve essere data innanzitutto la facoltà di scegliere se avvalersi dellaosservazione diretta di un operatore sanitario o della rilevazione delleimmagini attraverso l'occhio elettronico. Le immagini rilevate non devonoessere registrabili. Ilservizio igienico dotato di telecamere, inoltre, deve essere dedicato in via esclusivaa tali controlli, se ciò non è possibile, devono essere introdotti opportuniaccorgimenti per evitare di riprendere soggetti diversi da quelli dacontrollare. Infine,il personale sanitario preposto ai controlli, il solo abilitato a visionare leimmagini e preferibilmente dello stesso sesso della persona da controllare,deve essere designato per iscritto incaricato del trattamento e gli deve esserepreclusa la possibilità di registrare le immagini che appaiono sullo schermo, anche tramite telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici. |