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BANKITALIA:AMMISSIBILE IL RICORSO AL GARANTE PER I SEGNALATI NELLA CAI

 

Chiè iscritto nella Centrale d'allarme interbancaria (Cai) della Banca d'Italia puòesercitare i diritti in materiadi protezione dati personali direttamente anche nei confronti della Bancacentrale, oltre che rivolgersi alla banca segnalante e, in caso di risposta insoddisfacente,proporre ricorso al Garante privacy.

Spettaquindi alla Banca d'Italia, in quanto titolare del trattamento dei dati, ilcompito di soddisfare le richieste dell'interessato (ad es., avere accesso alleinformazioni censite, chiedere il loro aggiornamento, sollecitare lacancellazione se trattate in violazione di legge).

Loha precisato il Garante privacy nel definire il ricorso presentato in via d'urgenzada un cittadino iscritto nella Cai - l'archivio informatizzato degli assegnibancari e postali e delle carte di pagamento irregolari - per chiedere lacancellazione del proprio nominativo, sostenendo che l'iscrizione fosseillecita, perché l'assegno segnalato era stato immediatamente sostituito con unaltro di pari importo, tratto su un altro conto corrente e regolarmenteincassato.

Secondola Banca d'Italia il ricorso, oltre a non aver ragion d'essere in quanto ilnominativo del ricorrente non risultava più iscritto nella Cai, dovevaritenersi inammissibile perché la normativa che regola il funzionamento dellaCai assegna alle banche o agli uffici postali, e non alla Banca d'Italia, ilcompito di aggiornare l'archivio.

Didiverso avviso l'Autorità che ha invece ritenuto ammissibile il ricorso neiconfronti della Banca d'Italia in base alla legge n. 386 del 1990 in materiadi assegni bancari che attribuisce esplicitamente alla stessa la qualità dititolare del trattamento dei dati.