Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO 3 giugno 1999

Integrazione all'autorizzazione al trattamento di dati a carattere giudiziario.
(Pubblicato sulla G.U. n. 147 del 25-6-1999)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visti gli atti d'ufficio;

Viste le osservazioni dell'ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501;

Relatore il prof. Santaniello;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali;

Visto, in particolare, l'art. 24, comma 1, della medesima legge, che ammette il trattamento di dati personali idonei a rivelare i provvedimenti giudiziari indicati nell'art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale, da parte di soggetti pubblici e privati e di enti pubblici economici, "soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le precise operazioni autorizzate";

Visto l'art. 41, comma 5, della stessa legge, come modificato da ultimo dall'art. 1, del decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389, in base al quale i trattamenti dei dati di cui al citato art. 24 potevano essere proseguiti sino all'8 maggio 1999 anche in assenza delle disposizioni di legge ivi indicate, previa comunicazione al Garante;

Vista l'autorizzazione al trattamento di dati a carattere giudiziario da parte di privati e di enti pubblici economici rilasciata il 10 maggio 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 14 maggio 1999;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il quale stabilisce che "i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, società di gestione del risparmio, SICAV devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità stabiliti dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB";

Visto l'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 novembre 1998, n. 468, che individua quali requisiti di onorabilità dei soggetti che ricoprono le cariche di amministratore, sindaco e direttore generale nelle società di intermediazione mobiliare (SIM), nelle società di investimento a capitale variabile (SICAV) e nelle società di gestione del risparmio (SGR), l'assenza di alcune situazioni alle quali possono riferirsi i provvedimenti di cui all'art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3 del codice di procedura penale;

Considerato che le citate previsioni normative e regolamentari comportano un trattamento di dati a carattere giudiziario non previsto espressamente dall'autorizzazione generale emanata dal Garante ai sensi dell'art. 41, comma 7, della legge n. 675/1996, come modificato dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123;

Considerato che il Garante, con la citata autorizzazione del 10 maggio 1999 (capo VI, paragrafo 5), si è riservato di adottare altri provvedimenti autorizzatori rispetto a trattamenti non specificamente considerati nella medesima autorizzazione;

Ritenuto di dover autorizzare sia le società di intermediazione mobiliare - SIM, sia gli altri soggetti sopra indicati (società di investimento a capitale variabile - SICAV e società di gestione del risparmio - SGR) all'accertamento, nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti, del requisito di onorabilità nei confronti di soci e titolari di cariche direttive o elettive, alle medesime condizioni previste nella citata autorizzazione generale per le imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria e creditizia o assicurativa;

Considerata, altresì, l'opportunità di permettere alle società che intendono esercitare l'attività bancaria, creditizia o assicurativa di trattare i dati personali idonei a rivelare i provvedimenti di cui al citato art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3 anche prima del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle medesime attività, alle stesse condizioni previste dal capi IV, paragrafo 1, lettera a), della citata autorizzazione generale del 10 maggio 1999, e ciò al fine di consentire alle società stesse di poter effettuare gli adempimenti necessari per ottenere la prescritta autorizzazione (articoli 14 e 25, decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, art. 1, decreto ministeriale 18 maggio 1998, n. 144);

Tutto ciò premesso il Garante delibera di integrare l'autorizzazione generale del 10 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 1999, con effetto dall'8 maggio 1999, nel seguente modo:

1) nel capo IV, paragrafo 1, lettera a), dopo la parola "autorizzate" sono inserite le parole "o che intendono essere autorizzate";

2) dopo la lettera b) del medesimo capo IV, paragrafo 1, è aggiunta la seguente:

" c) alle società di intermediazione mobiliare, alle società di investimento a capitale variabile e alle società di gestione del risparmio, ai fini dell'accertamento dei requisiti di onorabilità in applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e del decreto ministeriale 11 novembre 1998, n. 468, e di eventuali altre norme di legge o di regolamento".

Roma, 3 giugno 1999

Il presidente
RODOTA'

Il segretario generale
BUTTARELLI

Il relatore
SANTANIELLO