Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 7luglio 2005

Registro delledeliberazioni
Del. n. 16 del 7 luglio 2005

 

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente,del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e deldott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA la normativa internazionale ecomunitaria e il Codice in materia di protezione dei dati personali (direttivan. 95/46/CE; d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

 

PREMESSO:

0.     che presso il Dipartimento dellapubblica sicurezza del Ministero dell'interno istituito il Centroelaborazione dati (C.e.d.) per la raccolta delle informazioni e dei dati chedevono essere forniti anche dalle forze di polizia in materia di tuteladell'ordine e della sicurezza pubblica, nonch di prevenzione e repressionedella criminalit (artt. 6 e 8 l. 1 aprile 1981, n. 121, e successivemodificazioni);

0.     che ai trattamenti di datipersonali effettuati in riferimento alla predetta banca di dati si applicano ledisposizioni del Codice che prevedono specifiche garanzie in materia diprotezione dei dati personali, sia per quanto riguarda la necessit,proporzionalit e finalit dei trattamenti, sia in relazione alle misure disicurezza da adottare, in particolare, al fine di impedire accessi nonautorizzati alle informazioni (artt. 3, 11, 31, 33, 53 ss. del Codice);

0.     che risulta da notizie di stampache l'autorit giudiziaria ha avviato un'indagine penale in relazione adattivit associative di terzi alle quali avrebbero collaborato anche alcuniappartenenti a forze di polizia;

0.     che, sempre in base a quantoriportato dalla stampa, a tali persone o ad altri soggetti sarebbe statocontestato il reato di cui all'articolo 12 della citata legge n. 121 del 1981,a norma del quale sono puniti la comunicazione o l'utilizzo dei dati registratinel C.e.d. in violazione delle disposizioni previste dalla medesima legge o aldi fuori dei fini da essa previsti;

RITENUTA l'esigenza di verificarel'attuazione e l'idoneit delle misure di sicurezza adottate su iniziativa delMinistero dell'interno in relazione ai trattamenti effettuati presso ilpredetto C.e.d., in particolare per quanto riguarda il sistema degli accessi edelle relative autorizzazioni, il monitoraggio delle connessioni e le relativeverifiche amministrative;

TUTTO CI PREMESSO ERITENUTO IL GARANTE:

 

delibera di effettuare, ai sensidell'articolo 160 del Codice, gli accertamenti necessari a verificarel'attuazione e l'idoneit delle misure di sicurezza adottate su iniziativa delMinistero dell'interno in relazione ai trattamenti effettuati presso il Centroelaborazioni dati del Dipartimento della pubblica sicurezza di cui all'articolo8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.

Roma, 7 luglio 2005

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Pizzetti

Il segretario generale
Buttarelli