| Garante per la protezione     dei dati personali PARERE SULLO SCHEMA TIPODI REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI DELLEASSEMBLEE REGIONALI, DEI CONSIGLI REGIONALI E DEI CONSIGLI DELLEPROVINCE AUTONOME IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenzadel prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Visto il Codice in materia di protezionedei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Vista la richiesta di parere sullo schematipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari pressole regioni (limitatamente alle assemblee o consigli regionali) e alle provinceautonome (limitatamente ai consigli) presentata dalla Conferenza dei presidentidell'assemblea, dei consigli regionali e delle province autonome(prot. n. 102/AT/2005); Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni dell'Ufficio,formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante, n. 1/2000; Relatore il prof. Francesco Pizzetti; PREMESSO: La Conferenza dei Presidentidell'assemblea, dei consigli regionali e delle province autonome ha chiesto ilparere del Garante in ordine ad uno schema tipo di regolamento per itrattamenti dei dati sensibili e giudiziari svolti presso le regioni(limitatamente a quelli effettuati da assemblee o consigli regionali) e leprovince autonome (limitatamente a quelli effettuati dai consigli). Il documento costituisce lo schema tipoin conformit al quale le regioni-assemblee o consigli regionali- e le provinceautonome-consigli possono adottare i propri atti regolamentari al fine di poterlecitamente trattare i dati sensibili e giudiziari. L'adozione di unregolamento conforme allo schema tipo valutato positivamente in questa sede dalGarante, non rende necessario chiedere all'Autorit il parere ai sensidell'art. 20, comma 2, del Codice. Le regioni e le province autonomedovranno invece sottoporre all'Autorit uno schema di regolamento per iltrattamento dei dati sensibili e giudiziari e chiedere al Garante un parerespecifico, solo se apporteranno modifiche sostanziali o integrazioni nonformali riguardanti il trattamento di dati personali, oppure lo svolgimento dioperazioni non considerati in questo o in altro schema tipo. OSSERVA:
1. Considerazioniintroduttive a) dando atto che il regolamento conforme allo schema tipo oggetto del presente parere; b) menzionando le garanzie previste per idati sensibili e giudiziari, evidenziando in particolare che i tipi di datiindividuati con il regolamento vanno trattati previa verifica della loropertinenza, completezza ed indispensabilit rispetto alle finalit perseguitenei singoli casi, specie quando la raccolta non avvenga presso gli interessati,e che la comunicazione e la diffusione sono ammesse se indispensabili peradempiere agli obblighi o per svolgere i compiti indicati; c) espungendo dal medesimo preambolo edall'art. 1 (v. anche la relazione di accompagnamento dello schema) iriferimenti che prevedono un atto deliberativo di identificazione della qualitdi titolare del trattamento dei dati che non forma oggetto dell'identificazioneprevista con il regolamento in esame riguardante unicamente i tipi di datisensibili e le operazioni eseguibili (art. 20 del Codice d) in relazione a quanto specificatonelle "avvertenze per la consultazione Devono essere infine integrati iriferimenti che, in calce alle descrizioni del trattamento riportate nelleschede relativamente al "flusso informativo",menzionano la possibilit di dettagliare ulteriormente le procedure iviindicate "sulla base della normativa regionale/provinciale in materia 2. Nominee designazioni (scheda n. 1) Con riferimento alle comunicazioniindividuate, si evidenzia che il dare conoscenza ai singoli consiglieri dellecandidature proposte o delle nomine disposte nello svolgimento di attivitrelative a nomine e designazioni di competenza dell'assemblea o del consiglioregionale un'informativa interna all'organo-consiglio che non configuraun'operazione di "comunicazione" ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett.l) del Codice. 3. Rapporto di lavoro con il personale(scheda n. 2) 4. Assicurazione rischi di morte, invaliditpermanente e temporanea, dipendenti da infortunio o infermit e assicurazioneinvalidit dei consiglieri e assessori regionali in carica (scheda n.3) 5. Attivit di tutela amministrativae giudiziaria (scheda n. 5) 6. Verifica elettorato passivo erequisiti per l'esercizio del mandato (scheda n. 9) Si segnala l'esigenza di evidenziare(considerata la delicatezza della diffusione individuata nella scheda conriferimento ai dati relativi all'adesione dei consiglieri ad associazioni odorganizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale) lanecessit di verificare, prima della diffusione, il rispetto delle cautelepreviste dal Codice per prevenire l'indebita diffusione di dati sensibili (art.65, comma 5).
7. Documentazione dell'attivitistituzionale (scheda n. 11) In conclusione, il Garante esprime parerefavorevole allo schema tipo esaminato a condizione che siano rispettate leindicazioni sopra formulate nei punti da 1 a 7 cui le amministrazionirichiedenti sono tenute a conformarsi. TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE: ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. g)del Codice, esprime parere favorevole sullo schema tipo di regolamentopredisposto dalla Conferenza dei Presidenti dell'assemblea, dei consigliregionali e delle province autonome a condizione che siano rispettate leindicazioni fornite nei punti da 1 a 7 del presente parere, riguardanti: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Roma, 29 dicembre 2005
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