| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO 2 marzo 2006 DIFFERIMENTO DEL TERMINE RELATIVO AL PROVVEDIMENTO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI ALCUNI DATI PERSONALI (IMMAGINI E IMPRONTE DIGITALI) DA PARTE DI BANCHE. IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Visto il codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196); Visto il provvedimento del Garante del 27 ottobre 2005, in materia di trattamento di dati personali, relativi all'immagine e alle impronte digitali, ai fini di prevenzione e contrasto di fenomeni criminosi presso sportelli bancari; Visto il punto 6 del medesimo provvedimento, relativo all'obbligo per ciascun istituto di credito di inviare a questa Autorità, entro il 31 gennaio 2006 e con un'unica comunicazione riguardante tutti i propri sportelli bancari, l'elenco di quelli per i quali tali sistemi informativi fossero stati già attivati prima della pubblicazione del provvedimento; Considerata la complessità delle attività che dopo il provvedimento si sono rese necessarie per definire le modalità tecniche attraverso le quali le banche sono tenute a comunicare all'Autorità l'attivazione dei sistemi di rilevazione dell'immagine e dell'impronta digitale utilizzati, come pure ad inoltrare la richiesta di verifica preliminare ai sensi dell'art. 17 del codice per trattamenti di analoga natura; Ritenuta, pertanto, la necessità di individuare nella data del 31 maggio 2006 il termine per permettere a ciascun istituto di credito di adempiere all'obbligo di trasmettere la suddetta comunicazione al Garante, unicamente in via telematica, compilando i campi del modello a tal fine reso disponibile sul sito web dell'Autorità all'indirizzo https://web.garanteprivacy.it/pc10; Visti gli atti d'ufficio; Viste le osservazioni dell'ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il dott. Giuseppe Fortunato; Delibera: a parziale modifica del provvedimento del 27 ottobre 2005 di fissare al 31 maggio 2006, anzichè al 31 gennaio 2006, il termine per permettere a ciascun istituto di credito di adempiere all'obbligo di trasmettere la comunicazione al Garante di cui al punto 6 del provvedimento medesimo. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 marzo 2006 Il presidente: Pizzetti Il relatore: Fortunato Il segretario generale: Buttarelli |