Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 14 Giugno 2007

TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI PER L'ACCESSO DI MEDICI INZONE A TRAFFICO LIMITATO.
(Pubblicato sulla G.U. n. 161 del 13-7-2007 )

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

  Nella  riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente,  del  dott.  GiuseppeChiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componente e del dott.Giovanni Buttarelli, segretario generale;

  Visto  il  codice  in  materia  di  protezione  dei  datipersonali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196);

  Visto  il  codice dellastrada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazionie integrazioni);

  Vista  la disciplina  rilevante  in  materia  di  installazione  e esercizio  diimpianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri   storici  e  alle  zone  a  traffico  limitato  (decreto  delPresidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250);

  Vista la documentazione in atti;

  Viste   le  osservazioni  dell'Ufficio,  formulate dal  segretario generale aisensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

  Relatore il dott. Mauro Paissan;

Premesso:

1.Questioni prospettate.

  Sono pervenute a questa Autorita'alcune segnalazioni di medici che ipotizzano una violazione delle disposizioniin materia di protezione dei dati  personali  che deriverebbe dalle modalita' seguitee dagli elementi  richiesti  (in  particolare, dai comuni) per verificare il rispetto  delle disposizioni  in  tema  di  limitazionedel traffico veicolare da parte dei medici che effettuano visite domiciliarinelle zone a traffico limitato (ztl).

  In  particolare, e'  stato  chiesto di verificare se rispettino ladisciplina in materia di protezione dei dati personali:

    a) la  richiesta  da parte di comuni rivolta a medici privi di un permesso  per  accedere ad una ztl di comunicare, per ogni accesso e,generalmente,  entro settantadueore dalla visita medica domiciliare, generalita' e altre informazioni cheidentificano la persona visitata (quali, ad  esempio,  il  codice regionale o la ricevuta fiscale, a seconda  che  si  tratti  di "paziente ASL"  o  di persona visitata privatamente),oppure di produrre una dichiarazione resa dalla stessa persona  visitata,  anche sulla  copia  di un documento di identita'valido,  da  cui  risulti  il  tempo  e  il luogodella visita; cio', unitamente all'indicazione  del  luogo,  giorno  e  ora in cui si e' verificato  l'intervento  medico, allo  scopo  di  non  applicareal professionista la sanzione per l'accesso non autorizzato alla ztl;

    b) la  correlata  richiesta, proveniente in particolare da uffici territoriali   di  governo, di  presentare  documenti  contenenti  ipredetti   dati  personali  ai  fini  dell'accoglimento  del  ricorso presentato   avverso la  contestazione  da  parte  di  comuni  della violazione delle  disposizioni  in  tema di limitazione del traffico veicolare nelle ztl.

2.Quadro di riferimento in tema di zone a traffico limitato.

  Nelle  zone  a  traffico  limitato,  l'accesso  e la  circolazione veicolaresono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di  utenti  e di veicoli (art. 3, comma 1, n. 54, decreto legislativo 30aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada").

  Con  deliberazione della  giunta  comunale,  i comuni provvedono a delimitare  le  aree  pedonali  e le zone a traffico limitato tenendo conto  degli effetti del traffico sullasicurezza della circolazione, sulla salute,  sull'ordine  pubblico,  sul patrimonio  ambientale eculturale  e sul territorio. Incaso di urgenza il provvedimento puo' essere  adottato con  ordinanza  del sindaco, ancorche' a modifica ointegrazione  della  predetta deliberazione (art. 7, comma9, decreto legislativo n. 285/1992).

  Impianti  per  la  rilevazione  degli  accessidi veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato possono essereutilizzati per rilevare dati riguardanti il luogo, il tempo e i veicoli cheaccedono al  centro  storico  o  alle  zone  a traffico limitato. Gli impianti raccolgono   dati   sugli accessi  rilevando  immagini  in  caso  di infrazione.  La  procedura sanzionatoria ha luogo in presenza di una violazione  documentata  con immagini.  L'organo  competente accerta l'identita' delsoggetto destinatario della notifica della violazione e  redige  il  verbale dicontestazione (art. 3, commi 1 e 2, decreto del  Presidente della  Repubblica  22 giugno  1999,  n. 250,recante "Regolamento  recantenorme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti perla rilevazione degli accessi di veicoli ai  centri storici e alle zone a traffico limitato, a normadell'art. 7,  comma 133-bis,  legge  15 maggio 1997, n. 127"; art. 74, comma 4, del codice).

  Il  trasgressore  puo' proporre ricorso al prefetto del luogo dellaviolazione,  da  presentare  all'ufficio o  comando  cui  appartiene l'organo accertatore  anche  mediante  invio  con  raccomandata  con ricevuta di  ritorno.  Con  il  ricorso  possono essere presentati idocumenti   ritenuti  idonei  e  puo'  essere  richiesta l'audizione personale. Alternativamente  al  ricorso  al prefetto  puo'  essere proposto  ricorso  al  giudice  di  pace competente  per  territorio (articoli 203,  comma 1  e  204-bis,  comma 1, decreto legislativo n.285/1992).

3.Trattamento dei dati personali.

  Le  questioni sollevate dalle menzionate segnalazioni riguardanoin particolare  la richiesta,rivolta da alcune amministrazioni comunali ai  medici privi  di  un  permesso  per  l'accesso  ad  una  ztl, di comunicare  dati personali relativi alle personevisitate a domicilio in  tali  aree, ovvero la correlata richiesta dipresentare documenti contenenti i  medesimi  dati  in  sede  di  ricorso al prefetto o al giudice di pace.

  Tali  richieste hanno  ad  oggetto  anche  datipersonali idonei a rivelare lo  stato di salute dellepersone visitate a domicilio, che sono ricompresi  tra  i dati  "sensibili"e oggetto, quindi, di una speciale protezione  (art.  4,  comma 1,  letterad)  del  codice in materia di protezione dei dati personali).

  Nei  casi rappresentati al Garante e' stata prospettata l'esigenza di  consentire  ai  medici  l'esercizio della propria attivita'senza essere  sanzionati perl'accesso e la circolazione veicolare, in casi di  urgenza, nella  ztl.  Nel  contempo, e'  stata  sottolineata la necessita'  di  garantire il  diritto  degli interessati (visitati adomicilio  in tali aree) a nonsubire violazioni ingiustificate della sfera  di  riservatezzapur a fronte del dovere degli organi comunali di applicare sanzioni in caso diaccertata violazione.

  La  liceita' del trattamento dei dati idonei a rivelare lo statodi salute   comporta,  anzitutto,  il rispetto  dei  principi  generali affermati dal  codice  i quali  consentono  ai soggetti pubblici di trattare   solo   i  dati  sensibili  pertinenti,  non eccedenti  e indispensabili  per  svolgere attivita' istituzionali che non possano essere  adempiute,  caso  per  caso,  mediante il trattamento di dati anonimi  o di  natura  diversa  (articoli 11  e22, commi 3 e 5, del codice).

  Il  trattamento di  tale  categoria  di dati personali puo' essere inoltre   effettuato   solo   se ricorrono  le  specifiche  garanzie presupposte dal  codice  il  quale prevede  che i soggettipubblici debbano  identificare  e rendere pubblici i tipi di dati sensibili e giudiziari  trattati e di operazioni eseguibiliattraverso un atto di natura  regolamentare  adottato  su  conforme  parere  del  Garante (articoli 20,  comma 2,  21,  comma 2, e181, comma 1, lettera a) del codice).

3.1.  Dati  sulla salute  delle personevisitate a domicilio in aree ztl.

3.1.1.Comunicazione di dati personali.

  Con  riferimento alla  richiesta di cui alpunto 1.a) del presente provvedimento, alla  luce  dello  schema  tipo diregolamento per il trattamento  dei   dati   sensibili  e giudiziari  dei  comuni  (in conformita' al  quale  ciascuna  amministrazione comunale ha potuto adottare il proprio atto di natura regolamentare neltermine di legge del  28febbraio  2007  (art.  6,  comma 1,decreto-legge 28 dicembre 2006, n.  300,  convertito, con modificazioni, conlegge 26 febbraio 2007, n. 17) e sul quale questa Autorita', in data 21settembre 2005, aveva espresso  parere favorevole- doc. web. n. 1170239), il comune puo', in generale, trattare lecitamente dati personali relativi allo stato disalute anche nell'ambito di procedure sanzionatorie, al fine di  applicare  le  norme inmateria di violazioni amministrative e di ricorsi  (art.  71,  comma 1,  lettera a) del  codice; scheda n. 25,schema tipo, in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1174532).

  Tuttavia,  anche  tali  dati  possono essere  trattati solo previaverifica  della  loro  pertinenza, completezza  e  indispensabilita' rispetto allafinalita' perseguita nel singolo caso (specie quando la raccolta non avvengapresso l'interessato) e nel rispetto delle altre disposizioni  rilevanti  in materia di protezione dei dati personali, ivi compresigli ulteriori limiti stabiliti da leggi o regolamenti.

  Allo  stato degli  elementi  acquisiti  deve ritenersi,  in lineagenerale, che non sia ne' indispensabile, ne' proporzionata (rispetto allafinalita' di accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema   di   limitazione   del traffico  veicolare  nelle  ztl  e  di applicazione  delle relative sanzioni) una richiestageneralizzata ai medici,  da  parte  dell'amministrazione comunale,  di comunicare legeneralita' e altre informazioni che identificano le persone visitate a  domicilio  all'interno della  ztl, idonee arivelarne lo stato di salute (art. 22, comma 3, del codice).

  Tale  finalita' di  accertamento puo' essereperseguita egualmente attraverso altre  modalita'  parimenti  efficaci,  ma rispettosedel diritto  alla  protezione dei dati personali. In talequadro, deve ad esempio  ritenersi  proporzionata  la raccolta  (come  gia' prevista presso taluni comuni) diinformazioni, quali la targa del veicolo del medico  che  haeffettuato la visita a domicilio nella ztl, la data e la  fascia  oraria di accesso e di uscita da tale area, l'indirizzo eil  numero  civico  dove e' stato prestato l'intervento, il numero di iscrizioneall'ordine professionale.

3.1.2.Documenti presentati a sostegno di ricorsi.

  Infine,  con riferimento  alla correlatarichiesta di cui al punto 1.b) del  presente  provvedimento,  si  rileva che sono di rilevante interesse  pubblico  anche le finalita' volte a far valere il diritto di  difesa  in  sedeamministrativa (art. 71, comma 1, lettera b) del codice).

  Tuttavia,  quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lostato di salute, tale trattamento e' consentito solo se il diritto da far   valere   o  difendere   e'  di  rango almeno  pari  a quello dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalita' o in  un  altro diritto o liberta' fondamentale e inviolabile (art.71, comma 2, del codice).

  In  tale quadro  deve  quindi  ritenersi, in  linea generale, nonconsentito   agli  uffici  territoriali di  governo  sollecitare  la produzione  (o  effettuare  l'ulteriore  trattamento) di  documenticontenenti  le  generalita'  e altre informazioni che identificano le persone  visitate,  idonee  a  rivelarne  lo  stato disalute per far valere  un  diritto  di  difesa  del  medico a sostegno di un ricorso contro  l'avvenuta  contestazione  o  notificazione  della violazione delle disposizioni  in  tema  di  limitazionedel traffico veicolare nella ztl.

  Tale diritto di difesa deve ritenersi,infatti, di rango non pari a quello degli interessati (persone visitate), in quanto subvalente inrelazione  alla  concorrente necessita' di tutelarne lariservatezza, la  dignita' e glialtri diritti e liberta' fondamentali (cfr. provv. 9 luglio 2003, inwww.garanteprivacy.it, doc. web. n. 29832).

4.Conclusioni.

  Sulla   base  di  tali  presupposti  risulta pertanto  necessarioprescrivere  alcune misure al finedi rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti.

                  Tutto cio' premesso il garante:

  1. prescrive,  ai  sensi  degli articoli 143, comma 1, lettera b)e 154, comma 1, lettera c) del codice:

    a) ai  comuni  di non richiedere ai medici, al fine di verificare il  rispetto  delle disposizioni in materia di accesso e circolazioneveicolare,  le  generalita'  e altre informazioni che identificano le persone  visitate  a  domicilioall'interno di aree ztl (punti 1.a) e 3.1.1.);

    b) ai   medici   di  non   presentare  documenti  contenenti  legeneralita' e altre informazioni che identificano le persone visitate a  domicilio,  al  fine  di far valere il proprio diritto didifesa a sostegno  di  un  ricorso avverso una contestazione di una violazione delle  disposizioni  in  tema  di  limitazione del traffico veicolare nelle  ztl,  documenti che gli uffici territoriali di governo devono,pertanto,  astenersi  dal  richiedere in  attuazione  delle presenti prescrizioni (punti 1.b)e 3.1.2.).

  2.  Dispone, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del codice, checopia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia-  Ufficio  pubblicazione  leggi  e  decreti per la sua pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 14 giugno 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli