Garante per la protezione
    dei dati personali


Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la richiesta di parere della Presidenza del Consiglio dei ministri– Dipartimento per le politiche per la famiglia;

Visto l'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, introdotto dall'articolo 20 della legge 6 febbraio 2006, n. 38;

Visto l'articolo 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PREMESSO:

La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le politiche della famiglia ha chiesto il parere del Garante, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del Codice in materia di protezione dei dati personali, su uno schema di decreto sul coordinamento delle attivit svolte dalle pubbliche amministrazioni per la tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale.

OSSERVA:

1. Le finalit dell'Osservatorio e della banca dati
L'articolo 17, comma 1, della legge  3 agosto 1998, n. 286, ha attribuito alla Presidenza del Consiglio dei ministri funzioni di coordinamento delle "attivit" svolte dalle pubbliche amministrazioni relative alla prevenzione, assistenza e tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale.

Il comma 1-bis dello stesso articolo, introdotto dalla legge n. 38 del 2006, ha istituito presso la medesima Presidenza del Consiglio l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, avente il compito di "acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attivit" svolte da soggetti pubblici per la prevenzione e la repressione della pedofilia. A tal fine, la norma autorizza l'istituzione presso l'Osservatorio di una banca dati per raccogliere, "con l'apporto dei dati forniti dalle amministrazioni", tutte le informazioni utili "per il monitoraggio del fenomeno".

Il compito, conferito per legge, di acquisizione e monitoraggio di dati e informazioni relativi ad "attivit" svolte dalle pubbliche amministrazioni trova riscontro nello schema in esame, in particolare per quanto riguarda le finalit dell'Osservatorio (art. 2, comma 2), i possibili scambi di informazioni con organismi internazionali (art. 2, comma 3, lett. a) e h), l'analisi e l'elaborazione di dati forniti dalle pubbliche amministrazioni, l'impulso per studi e ricerche e la redazione di una relazione tecnico-scientifica (art. 2, comma 3, lett. b), c) ed e) ).


2. Il trattamento di dati
Nel corso dei lavori per l'avvio del Comitato ministeriale di coordinamento per la lotta alla pedofilia (Ciclope) questa Autorit ha gi fornito alcune indicazioni preliminari per perseguire efficacemente le predette funzioni di monitoraggio nel rispetto del principio di necessit nell'eventuale trattamento di dati di carattere personale (art. 3 del Codice ).

Ulteriori chiarimenti sono stati richiesti e forniti in relazione al primo schema trasmesso per il parere, che stato integrato il 24 luglio riformulando gli articoli 5 e 6.

Lo schema cos aggiornato evidenzia distintamente le funzioni di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri rispetto al monitoraggio dell'Osservatorio. Quest'ultimo infatti orientato, in termini generali, su fenomeni e attivit svolte da pubbliche amministrazioni, anzich su dettagli di singoli casi esaminati, e persegue un'importante funzione conoscitiva che non richiede l'inserimento nella costituenda banca dati di informazioni analitiche di tipo personale relative a persone identificate o direttamente identificabili (in particolare, a vittime di abusi e a relativi responsabili, accertati o sospettati).

Il Garante non ha rilievi da formulare e, pertanto, in relazione ai profili di propria competenza esprime parere favorevole sullo schema aggiornato di decreto.

TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE:

esprime parere favorevole sullo schema di decreto in materia di coordinamento delle attivit svolte dalle pubbliche amministrazioni per la tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale.

Roma, 25 luglio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli