Garante per la protezione
    dei dati personali


Media e sport: regole per chi telefona in trasmissione

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero delle comunicazioni;

Visto l'articolo 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il Ministero delle comunicazioni ha chiesto il parere del Garante, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del Codice in materia di protezione dei dati personali, su uno schema di decreto volto a recepire il "codice media e sport" di autoregolamentazione dell'informazione sportiva (art. 34, comma 6-bis, del d.lg. 31 luglio 2005, n. 177, recante il testo unico della radiotelevisione).

OSSERVA

1. Il Garante non ha osservazioni da formulare sullo schema di decreto rivolgendo, in particolare, la sua attenzione sull'articolo 3, comma 6, del codice di autoregolamentazione in base al quale emittenti e fornitori di contenuti si impegnano a realizzare "misure atte, se del caso, a rendere individuabili i soggetti che si collegano telefonicamente, in audio o in audiovideo, alle trasmissioni".

Il codice di autoregolamentazione intende contribuire alla diffusione, segnatamente fra giovani e minori d'et, dei valori autentici dello sport e di una competizione leale e rispettosa dell'avversario, per contrastare fenomeni di violenza legati allo svolgimento di manifestazioni sportive e, in particolare, di quelle calcistiche.

Per contrastare la diffusione di messaggi di incitazione alla violazione della legge sono previsti obblighi e sanzioni a carico degli operatori del settore dell'informazione, nonch strumenti di carattere anche preventivo quali campagne formative per diffondere i valori positivi dello sport, pause nelle trasmissioni e sospensioni dei collegamenti in caso di violazioni commesse in trasmissione.

La previsione di cui all'art. 3, comma 6, appare coerente rispetto alle finalit perseguite, per la sua valenza dissuasiva e per l'ausilio che pu fornire, in particolare, all'applicazione dell'altra disposizione in base alla quale le emittenti e i fornitori di contenuti si riservano di valutare l'idoneit dei soggetti -che si sono resi responsabili di violazioni alle disposizioni del codice medesimo- a partecipare a ulteriori trasmissioni sportive.

La conformit della disposizione alla normativa in materia di protezione dei dati personali fondata sul richiamo esplicito al rispetto di quanto previsto dal Codice del 2003.

2. Una volta recepito il codice, il Ministero potr peraltro valutare l'opportunit di intraprendere eventuali iniziative di indirizzo per stimolare un'uniformit di concreti comportamenti da parte delle emittenti e dei fornitori di contenuti per quanto riguarda il tipo di misure che essi adotteranno (sola annotazione del numero telefonico, avvalendosi anche della disciplina sulla presentazione della linea telefonica chiamante (cfr. art. 125, comma 3, d.lg. n. 196/2003); a seconda dei casi, eventuale richiesta preliminare delle generalit del chiamante; tempo di conservazione dei dati quando non si sono verificate violazioni del codice). L'Autorit resta a disposizione per ogni contributo ritenuto utile.

Il Garante esprime in conclusione parere favorevole.

TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE:

esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro delle comunicazioni volto a recepire il codice media e sport di autoregolamentazione dell'informazione sportiva.

Roma, 11 ottobre 2007

IL PRESIDENTE
 Pizzetti

IL RELATORE 
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
 Buttarelli