Garante per la protezione
    dei dati personali


PROGRAMMA STATISTICONAZIONALE 2008-2010

 

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezionedei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Visto il decreto legislativo 6 settembre1989, n. 322, recante norme sul Sistema statistico nazionale;

Visto il codice di deontologia e di buonacondotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricercascientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale (AllegatoA3 al Codice);

Vista la richiesta di parere sullo schemadel Programma statistico nazionale 2008-2010, trasmessa dall'Istituto nazionaledi statistica (Istat) il 27 settembre 2007 e integrata dalla Segreteriacentrale del Sistema statistico nazionale in data 11 ottobre e 29 ottobre 2007;

Visto il quesito formulato dall'Istat(nota n. 3650 del 30 maggio 2007) riguardante l'obbligo di notificazione deitrattamenti di dati personali inseriti nel Programma statistico nazionale;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulatedal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n.1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PREMESSO:

L'Istituto nazionale di statistica hachiesto al Garante il parere sullo schema del Programma statistico nazionale(di seguito Psn) 2008-2010, ai sensi dell'art. 6-bis, comma 2, del d.lg. n. 322/1989.

Nella richiesta l'Istituto ha ribaditol'impegno ad attuare la normativa sulla protezione dei dati personalinell'ambito del Sistema statistico nazionale (Sistan). In relazione alleosservazioni formulate da questa Autorit nel parere espresso sul Psn2007-2009, stato poi sottolineato che nella versione finale del programmasono state rettificate alcune incongruenze riscontrate dal Garante.

Per quanto riguarda il Psn 2008-2010l'Istituto ha evidenziato talune innovazioni procedurali e contenutisticheintrodotte. Con riferimento alle prime si precisato, in particolare, che sonostati effettuati controlli volti a individuare la natura dei dati trattati,mentre in merito ai contenuti stato inserito un nuovo paragrafo sullacomunicazione di dati sensibili e giudiziari all'interno del Sistan.

OSSERVA:

Dall'esame analitico del Programmaemergono i seguenti profili, in parte gi oggetto dei pareri espressi dalGarante sui precedenti programmi statistici nazionali.

1. Obbligo di risposta

L'obbligo di fornire tutti i dati e lenotizie richiesti per le rilevazioni previste dal Psn non pu riguardare i datisensibili e giudiziari (art. 7, comma 2, d.lg. n. 322/1989), sia nel caso incui essi vengano raccolti presso gli interessati, sia per la raccolta pressoterzi.

Come pi volte evidenziato dal Garante inprecedenti pareri, tale garanzia, la cui osservanza richiamata espressamentenelle schede relative alle rilevazioni e alle elaborazioni di dati sensibilie/o giudiziari (cfr. paragrafo 4.2, pagg. 334 e ss.), deve essere attuata conmodalit in concreto idonee ad assicurare il rispetto dell'eventuale volontdell'interessato di non aderire alla ricerca, anche quando i dati sianoraccolti presso terzi; ci, anche attraverso un'idonea informativa al momentodella raccolta, anche se effettuata originariamente per scopi diversi da quellistatistici, ovvero prima della comunicazione dei dati al titolare dellaricerca.

In proposito, analogamente a quantoosservato dall'Autorit in relazione al Psn 2007-2009, meritano particolareattenzione le schede informative relative a trattamenti effettuati nel settoresanitario volti a costituire registri di patologia. Infatti, i dati idonei a rivelarelo stato di salute possono essere raccolti lecitamente presso terzi soltanto subase volontaria, salvo che tale operazione sia prevista da specifichedisposizioni normative da riportare puntualmente nella rispettiva scheda qualifonti che rendono lecito il trattamento (cfr., ad esempio, per la rilevazione ISS-00004-Registronazionale AIDS, la legge n. 135 del1990 e il d.m. 15 dicembre 1990, pag. 410, scheda informativa peraltro nonancora integrata nello schema di Psn in esame).

Si rileva inoltre la necessit diprevedere che l'interessato sia informato della facolt di non rispondere aspecifiche domande che potrebbero riguardare dati sensibili e giudiziari,formulate nell'ambito di rilevazioni che attengano in termini generali ad altrecategorie di dati (cfr., in particolare, IST-00245 Indagine sui consumidelle famiglie, pag. 197 e IST-00115-Rilevazionedelle separazioni personali dei coniugi: scheda per procedimento esaurito, per quanto riguarda talune informazionidemo-sociali acquisite, pag. 236; le nuove rilevazioni IST-01395-Indaginesulle condizioni di vita, pag. 342,e, in particolare, IST-02155-Multiscopo sulle famiglie: modulo europeo sullavittimizzazione, pag. 352; v. anche IST-02066-Multiscoposulle famiglie: rilevazione sull'integrazione sociale e la condizionelavorativa dei cittadini immigrati,pag. 349, con particolare riferimento ai dati relativi alla vita sessuale; lostudio progettuale MES-00001-Gli extracomunitari a Messina: condizionipercepite, difficolt emergenti, interventi per l'integrazione, pag. 340, con particolare riferimento allafrequenza dei rapporti sessuali e IST-02158-Multiscopo sulle famiglie:ampliamento del campione per l'indagine sulla sicurezza dei cittadini, pag. 353).

Sussiste anche l'esigenza di utilizzare specificiaccorgimenti al momento della raccolta per fare in modo che, in relazione aparticolari questionari o domande su temi attinenti ad aspetti intimi ocomunque strettamente privati (emergano o meno dati sensibili) sia comunquepossibile fornire una risposta con modalit che non creino imbarazzo agliinteressati (ad es., mediante compilazione personale di un modulo, anzichoralmente).

2. Incompletezza di alcune schedeinformative

Alcune delle schede informative, relativesia ai dati comuni, sia ai dati sensibili e giudiziari, non riportano leinformazioni sufficienti per l'espressione del parere. Allo stato degli atti,non pu quindi ritenersi ancora soddisfatto l'adempimento dell'obbligo diinformativa attraverso l'inclusione del trattamento nel Psn, ai sensi dell'art.6, comma 2, del codice deontologico.

Ci comporta che, per quanto riguarda iprogetti che non trattano dati sensibili e giudiziari, l'informativa dovressere resa con altre idonee modalit secondo quanto previsto dallo stesso art.6 del codice deontologico (cfr. ad esempio, lo studio progettuale CNR-00017-Lamobilit degli stranieri ad alta qualificazione in Italia e dei laureatiitaliani all'estero, pag. 196; ilsistema informativo statistico IST-02178-Sistema informativo stranieri, pag. 194, che non riporta i principali caratteririlevati). Con riferimento invece alle schede che individuano dati sensibili egiudiziari, i relativi trattamenti potranno essere eventualmente effettuati solo dopo l'acquisizione del parere del Garante sulle schede,che condizione di liceit e correttezza del trattamento (cfr. adesempio, gli studi progettuali Mar-00001-Analisi di fattibilit esperimentazione di una indagine panel longitudinale sulle caratteristichesocio-economiche delle famiglie in rapporto alle modificazioni del mercato dellavoro, pag. 368, e Rom-00012-Studiodelle disuguaglianze di salute determinate da differenze socio-economiche, pag. 409). A tale proposito si ricorda che laspecifica disciplina dettata dall'art. 6-bis del d.lg. n. 322/1989 individua nel Psn, sottopostoal parere preventivo di questa Autorit, il presupposto di liceit per itrattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati dall'Istat e dai soggettiSistan, salvo che gli stessi siano gi puntualmente individuati da norme dilegge o di regolamento (cfr. parere del Garante del 15 dicembre 2005 sulloschema di regolamento per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari daeffettuarsi presso l'Istat). Nel caso in cui si intenda trattare dati sensibilie giudiziari, occorre pertanto riportare puntualmente tutte le informazionirichieste nelle schede informative, con particolare riguardo anche alla fontedei dati raccolti, precisando se gli stessi provengano da propri archiviamministrativi.

3. Corretta definizione delle tipologiedei dati trattati

Alla luce di quanto disciplinato dalcitato art. 6-bis del d.lg.n. 322/1989 e analogamente a quanto gi considerato in relazione ai precedentiPsn, occorre sottolineare che necessario individuare in modo corretto letipologie di dati trattati nella compilazione delle schede informative,soprattutto per quanto riguarda quelli sensibili e giudiziari.

Ci, con particolare riferimento adalcune rilevazioni (cfr., ad esempio, la rilevazione IST-00091-Indaginerapida sui dimessi dagli istituti di cura, pag. 217), inserite nel paragrafo relativo alle rilevazioni edelaborazioni concernenti i dati personali diversi da quelli sensibili egiudiziari (paragrafo 4.1, pagg. 187 e ss.), che sembrano invece riguardareinformazioni sensibili (nel caso di specie, dati idonei a rivelare lo stato disalute). Qualora il trattamento debba riguardare tali tipologie diinformazioni, occorrer integrare la scheda.

Inoltre, anche in relazione ad alcuniprogetti di ricerca inseriti nel paragrafo 4.2, relativo a trattamenti di datisensibili e giudiziari, la nozione di dato sensibile sembra non essere statainterpretata correttamente (cfr., ad esempio, lo studio progettuale Mar-00001-Analisidi fattibilit e sperimentazione di una indagine panel longitudinale sullecaratteristiche socio-economiche delle famiglie in rapporto alle modificazionidel mercato del lavoro, pag. 368,con riferimento ai dati relativi all'origine razziale ed etnica; l'elaborazioneIST-02095-Analisi delle sperimentazioni sulle condizioni di vita degliimmigrati, pag. 361; la rilevazione INT-00013-Attivitdelle forze di polizia nel settore degli stupefacenti, pag. 445, laddove viene erroneamente individuata lacategoria dei dati relativi all'origine razziale o etnica, che non dovrebberoessere raccolti nel caso di specie, e non anche quella dei dati giudiziari).Pertanto, qualora a fronte di un corretto inquadramento dei dati trattati iprogetti dovessero risultare privi di riferimenti a tale tipologia di dati, leschede dovranno essere corrette ed, eventualmente, inserite nel paragrafo 4.1,relativo a trattamenti di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari.

Va riscontrata poi l'esigenza che peralcune rilevazioni sopra gi richiamate (cfr. IST-02066-Multiscoposulle famiglie: rilevazione sull'integrazione sociale e la condizionelavorativa dei cittadini immigrati,pag. 349, con particolare riferimento ai dati relativi alla vita sessuale; lostudio progettuale MES-00001-Gli extracomunitari a Messina: condizionipercepite, difficolt emergenti, interventi per l'integrazione, pag. 340, con particolare riferimento allafrequenza dei rapporti sessuali), alla luce del principio di indispensabilitin relazione all'oggetto della ricerca, i dati siano resi anonimisubito dopo la raccolta.

4. Modalit di trattamento dei dati

Nonostante i rilievi formulati da questaAutorit nei pareri espressi sui precedenti programmi statistici nazionali,gran parte dei progetti continuano a derogare agli obblighi generali previstidall'art. 6-bis, commi 5 e 6, deld.lg. n. 322/1989, nella parte in cui si prescrive di rendere anonimi i datidopo la raccolta e si individuano cautele per l'eventuale conservazione di datiidentificativi.

Per tali casi occorre specificareanaliticamente nel Psn (eventualmente anche mediante modifiche alla strutturapredefinita delle schede informative, e nel rispetto del principio diindispensabilit di cui all'art. 22 del Codice nel caso di trattamento di datisensibili e giudiziari), le comprovate esigenze da cui emerga l'effettivanecessit di disporre di dati identificativi anche dopo la raccolta in casiattentamente selezionati. Analoga specificazione deve essere inserita per leragioni connesse alle particolari caratteristiche del trattamento per cuirisulti impossibile custodire i dati identificativi separatamente da ogni altrodato personale, nonch i fondati motivi per i quali la separazione comporti unimpiego di mezzi manifestamente sproporzionato (cfr., ad esempio, lerilevazioni IST-01687-Certificazioni di disabilit, pag. 380, IST-02067-Multiscopo sullefamiglie:condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari, pag. 381, SAL-00050-Sorveglianza del morbillo, pag. 390, SAL-00051-Sorveglianza della rosoliacongenita e dell'infezione da virus della rosolia in gravidanza, pag. 399, IST-00306-Condannati per delitto consentenza irrevocabile, pag. 441, IST-00132-Rilevazionesui minorenni denunciati per delitto;gli studi progettuali LIG-00008-Studio progettuale sulla disabilit e sullanon autosufficienza della Regione Liguria, pag. 408, IPS-00053-Prestazioni di invalidit/inabilit INPS percausa invalidante, pag. 420, e IPS-0054-Prestazionidi invalidit/inabilit INPS di origine oncologica l'elaborazione, pag. 421; le elaborazioni IPS-0020-Certificatidi diagnosi per indennit di malattia,pag. 418, e IST-01002-Delitti denunciati dalle forze di polizia all'autoritgiudiziaria, pag. 443, MGG-00068-Assuntoridi sostanze stupefacenti transitati nei servizi della giustizia minorile, pag. 447).

Occorre poi che sia nuovamente verificatal'esattezza di alcune informazioni inserite nelle schede nelle quali, a volte,emergono contraddizioni relative alle affermazioni nelle stesse contenute (cfr.ad esempio, lo studio progettuale MES-00001-Gli extracomunitari a Messina:condizioni percepite, difficolt emergenti, interventi per l'integrazione, pag. 340, in cui si dichiara di rendere anonimi idati dopo la raccolta e, contestualmente, si prevede di conservare i datiidentificativi separatamente dagli altri dati personali; v. altres lo studioprogettuale MID-000444-SISAD-Sistema informativo sanitario amministrazionedifesa, pag. 402, in cui si dichiaradi rendere anonimi i dati dopo la raccolta e, contestualmente, si attesta divoler conservare i dati per ulteriori trattamenti statistici in una forma checonsenta l'identificazione dell'interessato anche oltre il tempo necessario peril trattamento statistico di cui allo studio in esame).

5. Notificazione al Garante

Come rilevato anche nei precedenti pareri sul Psn(cfr. Psn 2006-2008 e Psn 2007-2009), la notificazione degli eventualitrattamenti di dati personali indicati all'art. 37, comma 1, del Codice, devepervenire al Garante anteriormente all'inizio del trattamento. Si cogliepertanto l'occasione per evidenziare che, anche in relazione allo specificoquesito formulato in proposito dall'Istat, i trattamenti che ricadononell'ambito di applicazione dell'art. 37, contenuti nel Psn, dovranno esserenotificati all'Autorit secondo le modalit individuate dall'art. 38 delCodice, pena l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al successivoart. 163.

TUTTO CI PREMESSO, ILGARANTE:

ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. g)del Codice e dell'art. 6-bis,comma 2, del d.lg. n. 322/1989, esprime parere favorevole sullo schema delProgramma statistico nazionale 2008-2010 a condizione che, fermo restandol'obbligo di preventiva notificazione al Garante, vengano apportate lemodifiche indicate nei punti da 1) a 4) del presente parere, concernenti:

a) l'ambito applicativo della previsionedell'obbligo di fornire dati e notizie richieste per le rilevazioni previstedal Psn e taluni accorgimenti nella loro raccolta  per fare in modo che,in relazione a particolari questioni o domande su temi attinenti ad aspettiintimi o comunque strettamente privati sia possibile fornire una risposta conmodalit che non creino imbarazzo agli interessati (punto 1);

b) l'indicazione di sufficienti elementiinformativi nelle schede, sia per i dati comuni, sia per quelli sensibili egiudiziari (punto 2);

c) la corretta compilazione delle schedeper ci che concerne le tipologie di dati trattati (punto 3);

d) la conservazione di datiidentificativi e l'esattezza di talune schede contenenti allo stato elementitra essi contraddittori (punto 4).

Roma, 15 novembre 2007

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Chiaravalloti

Il segretario generale
Buttarelli