Deliberazione 14 dicembre 2007
REGOLAMENTO N. 2/2007. INDIVIDUAZIONE DEI TERMINI E DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTIAMMINISTRATIVI PRESSO IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.
(Deliberazione n. 66 –Pubblicata sulla GU n. 7 del 9-1-2008)
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI
Nella riunione odierna, in presenzadel prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visto l'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni apportate da ultimocon legge 11 febbraio 2005, n. 15, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto nonsia gia' direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entrocui il procedimento deve concludersi;
Visto l'art. 4 della medesima legge 7agosto 1990, n. 241 ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni, senon e' gia' stabilito direttamente per legge o per regolamento, determinanoper ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenzal'unita' organizzativa responsabile del procedimento;
Rilevato che diversi termini diprocedimenti amministrativi sono specificamente determinati da norme di leggeo di regolamento, anche in materia di contratti pubblici;
Visto l'art. 156, comma 3, letteraa) del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo30 giugno 2003, n. 196), ai sensi del quale il Garante, con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, definisce l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio anche aifini dello svolgimento dei compiti previsti dall'art. 154 del medesimoCodice;
Visto il regolamento del Garante n.1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio del Garante(deliberazione 28 giugno 2000, n. 15, nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2000, n. 162) e, in particolare, l'art. 13, comma 2, che prevede l'adozione di disposizioni sulla durata dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Autorita';
Vista la ricognizione dei procedimenti di competenza dell'Autorita', delle unita' organizzative in cui e' articolato l'ufficio del Garante e delle relative competenze;
Visti gli atti d'ufficio;
Viste le proposte e le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15, comma 1 del predetto regolamento n. 1/2000;
Relatore il prof. Francesco Pizzetti;
Delibera:
E' adottato il regolamento n. 2/2007,concernente l'individuazione dei termini e delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi presso il Garante per laprotezione dei dati personali, riportato in allegato alla presentedeliberazione di cui costituisce parte integrante e di cui e' disposta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,ai sensi dell'art. 156, comma 3, lettera a), del Codice in materia diprotezione dei dati personali.
Roma, 14 dicembre 2007
Il presidente: Pizzetti
Il relatore: Pizzetti
Il segretario generale: Buttarelli
Allegato
REGOLAMENTO CONCERNENTE L'INDIVIDUAZIONE DEI TERMINI E DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE RESPONSABILI DEIPROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI PRESSO IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI.
(Articoli 2, comma 2, e 4 legge 7 agosto1990, n. 241; art. 156 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196).
Art. 1.
D e f i n i z i o n i
1. Ai fini del presente regolamento siapplicano le definizioni elencate nell'art. 4 del Codice in materia diprotezione dei dati personali, approvato con decreto legislativo 30 giugno2003, n. 196, di seguito denominato ÇCodiceÈ.
Art. 2.
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina ladurata dei procedimenti amministrativi presso il Garante e individua le unita'organizzative responsabili di tali procedimenti.
Art. 3.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti di competenza del Garante, conseguenti a una iniziativa di parte o avviati d'ufficio, e alle fasi procedimentali svolte presso il Garante in procedimenti di competenza di altri soggettipubblici, indicati nelle allegate tabelle A e B che costituiscono parteintegrante del presente regolamento.
2. Nella tabella A e' riportato iltermine entro il quale ciascun procedimento o fase procedimentale deveessere concluso per legge, nonche' l'unita' organizzativa competente e lafonte normativa di riferimento; nella tabella B e' individuato il termine entroil quale ciascun procedimento deve essere comunque concluso, nonche' l'unita'organizzativa competente e la fonte normativa di riferimento.
3. Per i procedimenti volti all'emanazione di regolamenti il termine e l'unita' organizzativa competente sono individuati nei singoli casi.
4. Se non e' altrove diversamenteprevisto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti gia' adottati siapplica lo stesso termine previsto per il procedimento principale.
5. Eventuali altri procedimenti amministrativi avviati e non indicati nella tabella B si concludono neltermine stabilito da altra fonte normativa o, in mancanza, in quello dinovanta giorni ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni.
Art. 4.
Decorrenza del termine per i procedimentidi competenza del Garante
1. Per i procedimenti amministrativiavviati d'ufficio e per i procedimenti amministrativi relativi allesegnalazioni e ai reclami di cui all'art. 141, comma 1, lettere a) e b), delCodice, il termine decorre dalla data in cui il procedimento e' avviato inconformita' al regolamento del Garante n. 1/2007.
2. Salvo diversa indicazione contenuta nelle tabelle allegate, per ogni altro procedimento amministrativodi competenza del Garante il termine decorre dalla data di ricevimento della domanda, richiesta, comunicazione o del diverso atto di iniziativa,comunque denominato, da parte del dipartimento o altra unita' organizzativacompetente.
Art. 5.
Decorrenza del termine per le fasiprocedimentali
1. Per le fasi procedimentali relative a procedimenti di competenza di altri soggetti pubblici il termine decorre dal ricevimento dell'atto di impulso proveniente dalsoggetto pubblico che procede.
Art. 6.
Sospensione del decorso dei termini
1. Il decorso dei termini e' sospeso dal 1¡ agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende adecorrere dalla fine del periodo di sospensione, salvo i casi in cui sussisteper taluno un pregiudizio imminente e irreparabile. Se il decorso ha iniziodurante tale periodo, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodomedesimo.
2. Oltre che nelle ipotesipreviste dall'art. 12, comma 3, del regolamento n. 1/2007 per i casi complessi, o di accertamenti ispettivi o di riunione di procedimenti, ildecorso dei termini e' sospeso, altresi', in ogni caso in cui una fontenormativa prevede la sospensione del procedimento amministrativo o deltermine per una decisione da parte dell'Autorita'. La sospensione opera per il periodo di tempo espressamente previsto e il termine riprende adecorrere dalla fine del periodo di sospensione.
3. Il decorso dei termini e',inoltre, sospeso per il tempo in cui documenti necessari per la trattazione del procedimento sono indisponibili per effetto di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria.
4. Il responsabile del procedimento amministrativo informa le parti interessate della data di inizio o di cessazione della sospensione.
Art. 7.
Attivita' istruttoria
1. Salvo quanto previsto da specifiche norme di legge o di regolamento, se il richiedente e' invitatodall'Autorita' a fornire notizie, integrazioni o precisazioni o a esibiredocumenti necessari, i termini previsti nelle tabelle A e B per provvedere sulla richiesta, istanza o diverso atto di iniziativa comunquedenominato sono sospesi e decorrono nuovamente dalla data di scadenzadel termine fissato per l'adempimento richiesto.
Art. 8.
Pareri obbligatori
1. Ove debba essere sentito obbligatoriamente un organo in funzione consultiva e il parere non intervenga entro il termine stabilito dalla legge o da regolamento o, semancante, dall'art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ilresponsabile del procedimento amministrativo puo' procedere indipendentemente dall'espressione del parere. Qualora ritenga di non avvalersidi tale facolta', il responsabile del procedimento amministrativo cura lacomunicazione alle parti interessate della determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo definito, che non e' computato ai fini del termine finale del procedimento e che non puo' essere superiore a quarantacinque giorni. Decorso inutilmente tale ulteriore periodo, l'Autorita' procede indipendentementedall'acquisizione del parere.
2. Nell'ipotesi di cui all'art. 16,comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 l'Autorita', decorso inutilmentel'ulteriore periodo di cui al comma 1 del presente articolo, comunica all'organo interpellato per il parere l'impossibilita' diproseguire i propri lavori, informandone le parti interessate.
3. Quando, per legge o regolamento, l'adozione di un provvedimento deve essere precedutadall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi equesti non provvedono e non rappresentano esigenze istruttorie ai sensi e neitermini di cui all'art. 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ilresponsabile del procedimento amministrativo cura la richiesta delle suddette valutazioni tecniche agli altri organismi di cui al comma 1 delmedesimo art. 17 e partecipa alle parti interessate l'intervenutarichiesta. In tali casi, il tempo occorrente per l'acquisizione dellevalutazioni tecniche non e' computato ai fini del termine finale delprocedimento.
4. Nell'ipotesi di cui al comma2, dell'art. 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si applica ladisposizione di cui al comma 2 del presente articolo.
Art. 9.
Pareri facoltativi
1. Quando, in conformita' alla legge,risulta opportuno acquisire un parere non obbligatorio da parte del Consiglio di Stato o dell'Avvocatura dello Stato, il responsabile delprocedimento ne da' notizia alle parti interessate, riassumendone leragioni. In tal caso, il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione delparere, a decorrere dalla richiesta sino alla sua ricezione, non e' computatonel termine finale del procedimento, se il parere medesimo e' reso nel termine di cui all'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
L'Autorita' procede prescindendo dalparere, se questo non e' reso nei termini suddetti.
2. L'acquisizione in viafacoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di organi, amministrazioni oenti, fuori del caso di cui al comma 1, ha luogo rispettando il termine finaledel procedimento.
Art. 10.
Fasi procedimentali presso altreautorita' o amministrazioni
1. Fuori dei casi di cui agli articoli8 e 9, se nel corso del procedimento amministrativo talune fasi sono dicompetenza di altri soggetti pubblici, il termine finale del procedimento deveintendersi non comprensivo dei periodi di tempo necessari per espletare lefasi stesse.
Art. 11.
Conclusione dei procedimenti
1. Nei casi di cui alla tabella A, itermini per la conclusione dei procedimenti amministrativi o delle fasi procedimentali si riferiscono alla data di adozione del provvedimento delcollegio.
2. Nei casi di cui alla tabella B,i termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data in cui l'unita' organizzativa competente conclude l'esame dell'affare. Quando il procedimento e' definito con provvedimento del collegio, il termineper l'adozione del medesimo provvedimento e' non superiore a sessanta giorni dalla data di ricezione degli atti in conformita' all'art. 15 del regolamentodel Garante n. 1/2000.
Art. 12.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra invigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazionenella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. I termini indicati nellatabella B si osservano a decorrere dal 1¡ giugno 2008.
Tabella A - RICOGNIZIONE DEI TERMINI PERI PROCEDIMENTI DIRETTAMENTE PREVISTI PER LEGGE
1) Termini previsti nel codice in materia di protezione dei dati personali
(Decretolegislativo 30 giugno 2003, n. 196):
| PROCEDIMENTO E NORMATIVA | TERMINE | UNITA' ORGANIZZATIVA COMPETENTE |
| Autorizzazione al trattamento di dati sensibili o genetici articoli 26, comma 2, 41 (76, 90, 107 e 110, comma 1) | Quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta ovvero, se il richiedente e' invitato a fornire informazioni o ad esibire documenti, dalla data di scadenza del termine fissato per l'adempimento richiesto | Dipartimento realta' economiche e produttive Dipartimento liberta' pubbliche e sanita' Dipartimento comunicazioni e reti telematiche Unita' attivita' forense ordini professionali e pubblici servizi |
| Autorizzazione al trattamento di dati giudiziari articoli 21, comma 1, 27 e 41 | Quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta ovvero, se il richiedente e' invitato a fornire informazioni o ad esibire documenti, dalla data di scadenza del termine fissato per l'adempimento richiesto | Dipartimento realta' economiche e produttive Dipartimento liberta' pubbliche e sanita' Dipartimento comunicazioni e reti telematiche Unita' attivita' forense ordini professionali e pubblici servizi |
| Esame di comunicazioni al Garante da parte di soggetti pubblici art. 39 (articoli 19, comma 2, 55, 110, comma 1 e 175, comma 1) | Quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione salvo diversa determinazione del Garante | Dipartimento liberta' pubbliche e sanita' |
| Ricorso articoli 145, 146, 147, 148, 149, 150 e 151 | Sessanta giorni dalla data di presentazione del ricorso. Eventuale proroga per un periodo non superiore a ulteriori quaranta giorni se gli accertamenti risultano particolarmente complessi o vi e' l'assenso delle parti | Unita' ricorsi |
| Parere al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri art. 154, commi 4 e 5 | Quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, salvi i termini piu' brevi previsti per legge. Ulteriori venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori in caso di interruzione del termine di quarantacinque giorni per esigenze istruttorie | Servizio relazioni istituzionali |
| Parere negli altri casi previsti dall'ordinamento art. 154, comma 1, lettera g) e comma 5 | Si applica il termine espressamente individuato dalla norma che prevede lÕacquisizione del parere dellÕAutoritˆ. In mancanza di tale espressa previsione, 45 giorni dal ricevimento della richiesta e ulteriori 20 giorni dal ricevimento degli elementi istruttori in caso di interruzione del termine di 45 giorni per esigenze istruttorie | Servizio relazioni istituzionali |
2) Termini previsti in altredisposizioni normative:
| PROCEDIMENTO E NORMATIVA | TERMINE | UNITA' ORGANIZZATIVA COMPETENTE |
| Contestazione non immediata della violazione amministrativa art. 14, secondo comma, legge 24 novembre1981, n. 689 | Novanta giorni dall'accertamento della violazione per la notificazione della stessa ai residenti nel territorio della Repubblica o trecentosessanta giorni per la notificazione ai residenti all'estero | Dipartimento attivita' ispettive e sanzioni |
| Ordinanza-ingiunzione in materia di sanzioni amministrative art. 166; art. 28, primo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689 | Cinque anni dal giorno in cui e' stata commessa la violazione | Dipartimento attivita' ispettive e sanzioni |
| Parere alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi art. 25, com-ma 4, legge7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni | Dieci giorni dalla richiesta | Servizio relazioni istituzionali |
Tabella B - TERMINI NON DIRETTAMENTEPREVISTI PER LEGGE
1) Termini relativi a procedimenti individuati nel codice in materia di protezione dei dati personali