Garante per la protezione
    dei dati personali


ESONERO DALL'INFORMATIVAPER PARTITI E MOVIMENTI POLITICI

SINO AL 31 LUGLIO 2008
(Pubblicato sulla GU n. 58 del 8-3-2008 )

 

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti,e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;VISTO il decretolegislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezionedei dati personali;

CONSIDERATO che il 13 e 14 aprile 2008 siterrˆ una tornata di consultazioni elettorali politiche e amministrative;

CONSIDERATO che partiti, movimentipolitici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati intraprendononumerose iniziative di selezione di candidati alle elezioni, di comunicazione edi propaganda elettorale, e che ci˜ comporta l'impiego di dati personali perl'inoltro di messaggi elettorali e politici al fine di rappresentare le proprieposizioni in relazione alle consultazioni elettorali;

CONSIDERATO che il diritto riconosciuto atutti i cittadini di concorrere con metodo democratico a determinare lapolitica nazionale (art. 49 Cost.) deve essere esercitato nel rispetto deidiritti e delle libertˆ fondamentali, nonchŽ della dignitˆ delle persone cui siriferiscono i dati utilizzati, con particolare riferimento alla riservatezza,allĠidentitˆ personale e al diritto alla protezione dei dati personali ai sensidellĠart. 2 del Codice;

CONSIDERATO che, se i dati sono raccoltipresso l'interessato, quest'ultimo deve essere previamente informato in ordinealle finalitˆ, alle modalitˆ e alle altre caratteristiche del trattamento,salvo che per gli elementi giˆ noti alla persona che fornisce i dati (art. 13,commi 1 e 2, del Codice);

VISTO che, se i dati non sono inveceraccolti presso lĠinteressato, la predetta informativa  resaall'interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando  prevista laloro comunicazione, non oltre la prima comunicazione (art. 13, comma 4, delCodice);

CONSIDERATO che il Garante ha il compitodi dichiarare se l'adempimento all'obbligo di rendere lĠinformativa, da partedi un determinato titolare del trattamento, comporta o meno un impiego di mezzimanifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato, e di prescrivere intal caso eventuali misure appropriate (art. 13, comma 5, lett. c) del Codice);

VISTO il provvedimento generale di questaAutoritˆ del 7 settembre 2005 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2005, n. 212 e in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1165613), le cuiprescrizioni si intendono qui integralmente richiamate, con il quale sono statiindicati i presupposti e le garanzie in base alle quali partiti, movimentipolitici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possonoutilizzare lecitamente dati personali a fini di comunicazione politica epropaganda elettorale;

CONSIDERATO che il quadro di garanzie edi adempimenti richiamati con il predetto provvedimento del 7 settembre 2005opera anche in relazione alle prossime consultazioni elettorali sopraindicate;

CONSIDERATO che, con il richiamatoprovvedimento, i soggetti che effettuano propaganda elettorale sono statiesonerati temporaneamente, a determinate condizioni, dall'obbligo di fornirepreviamente l'informativa ai soggetti interessati al trattamento (art. 13 delCodice);

CONSIDERATA la necessitˆ di esonerare invia temporanea dall'obbligo di informativa di cui all'art. 13 del Codicepartiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singolicandidati che trattano dati personali per esclusiva finalitˆ di selezione dicandidati alle elezioni, di comunicazione politica o di propaganda elettorale,nel circoscritto ambito temporale concernente le menzionate consultazionielettorali;

RITENUTO che, applicando i princ“piaffermati nel citato provvedimento del 7 settembre 2005 a propositodellĠobbligo di informativa, deve ritenersi proporzionato rispetto ai dirittidegli interessati esonerare il soggetto che utilizza i dati per esclusivi finidi propaganda elettorale dall'obbligo di rendere lĠinformativa, sino alla datadel 31 luglio 2008; ci˜, con riferimento all'informativa dovuta a persone cuisi riferiscono dati personali estratti da fonti pubbliche accessibili achiunque, che non siano contattate da chi utilizza i dati o che ricevanomateriale di propaganda diverso da lettere articolate o messaggi di postaelettronica, che non permetta lĠinserimento dellĠinformativa;

RITENUTO che, decorsa la data del 31 luglio2008, partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singolicandidati possano continuare a trattare (anche mediante mera conservazione) idati personali raccolti lecitamente secondo le modalitˆ indicate nel predettoprovvedimento del 7 settembre 2005, per esclusive finalitˆ di selezione dicandidati, propaganda elettorale e di connessa comunicazione politica, solo seinformeranno gli interessati entro il 31 ottobre 2008, nei modi previstidall'art. 13 del Codice;

RITENUTO che, nel caso in cui partiti,movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati noninformino gli interessati entro il predetto termine del 31 ottobre 2008 neimodi previsti dall'art. 13 del Codice, i dati dovranno essere cancellati odistrutti;

RILEVATO che l'interessato pu˜ esercitarei diritti di cui all'art. 7 del Codice, con riferimento ai quali il titolaredel trattamento  tenuto a fornire un idoneo riscontro;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dalsegretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n.1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIñ PREMESSO, ILGARANTE:

a) ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett.c), del Codice, prescrive ai titolari di trattamento interessati di adottare lemisure necessarie ed opportune individuate nel provvedimento generale di questaAutoritˆ del 7 settembre 2005 e richiamate nel presente provvedimento, al finedi rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;

b) ai sensi dell'art. 13, comma 5, delCodice dispone che partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitorie singoli candidati possano prescindere dal rendere lĠinformativa agliinteressati, alle condizioni e nei limiti indicati in motivazione, sino al 31luglio 2008;

c) dispone che copia del presenteprovvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazioneleggi e decreti, per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 143,comma 2, del Codice.

Roma, 28 febbraio 2008

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Chiaravalloti

Il segretario generale
Buttarelli