| Garante per la protezione     dei dati personali Canone Rai: correttezzanei solleciti agli utenti IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti,e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO il Codice in materia di protezionedei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTI gli esiti dell'istruttoriapreliminare che, anche a seguito di numerosi reclami e segnalazioni dicittadini, stata condotta in riferimento al trattamento di dati personalieffettuato dall'Agenzia delle entrate–Sportello abbonamenti TV e pressoRai-Radiotelevisione italiana S.p.A. per finalit di promozione e recupero delcanone radiotelevisivo anche sulla base dell'utilizzazione di agenti privati(c.d. "ispettori Rai"); PRESO ATTO che la convenzione in fase diapplicazione tra l'Agenzia delle entrate e la Rai, con la quale quest'ultima stata designata quale responsabile del trattamento dei dati contenutinell'archivio degli abbonati, nonch dei dati relativi a cittadini maggiorenniricavati da archivi comunali e banche dati di societ che erogano servizi dipubblica utilit (ai sensi della legge n. 127/1997 e della legge n. 166/1991 diconversione del d.l. n. 103/1991 sullo scambio di dati tra l'amministrazionefinanziaria e altri soggetti pubblici e privati), prevede che la Rai possaindividuare per iscritto "addetti" RILEVATO che, in applicazione di taleconvenzione, la Rai pu quindi affidare a persone fisiche lo svolgimento diattivit di promozione degli abbonamenti radiotelevisivi, anche attraverso contrattidi agenzia, designandole come incaricati del relativo trattamento di datipersonali; PRESO ATTO delle risultanze dellapredetta istruttoria preliminare in merito alla liceit, in termini generali,di tale trattamento; RILEVATO che numerose segnalazionipervenute al Garante hanno prospettato nuovamente all'Autorit comportamentiirrituali che sarebbero stati posti in essere da parte di "ispettori" RITENUTA, per quanto di competenzadell'Autorit rispetto al trattamento di dati personali, la necessit diprescrivere all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett.c), del Codice in materia di protezione dei dati personali, in particolare perci che concerne l'attivit svolta per suo conto da Rai, l'adozione di misureche garantiscano che il trattamento di dati personali effettuato in particolarea cura degli incaricati sia sempre, e in ogni caso, conforme ai princpi delCodice: a) evitando induzioni in erroredegli interessati, come pure eventuali artifici, anche per quanto concerne leinformazioni che gli agenti forniscono ai medesimi interessati circa la propriaattivit, le proprie qualit e le proprie effettive funzioni di incaricati deltrattamento di dati personali per finalit di promozione degli abbonamentiradiotelevisivi; b) garantendo, altres, chel'informativa sul trattamento dei dati personali fornita preventivamente agliinteressati rechi corrette indicazioni circa la reale obbligatoriet ofacoltativit del conferimento di dati; c) evitando, nelle sollecitazionirivolte di persona ai medesimi interessati, l'indebita prospettazione dicontrolli intrusivi in caso di mancato conferimento da parte degli stessi didati di carattere personale; RILEVATA l'esigenza di acquisiredall'Agenzia idoneo riscontro su quanto svolto in attuazione di taleprescrizione, in particolare dalla Rai, entro il congruo termine del 30 aprile2008; RILEVATA la necessit che sianocompletati gli accertamenti preliminari in ordine all'adozione di idonee misuredi sicurezza da parte dell'Agenzia delle entrate e della Rai in relazione altrattamento dei dati personali effettuato per le finalit di recuperodell'evasione del canone radiotelevisivo; DATO ATTO che si provveder, nell'ambitodi un autonomo procedimento, a verificare la corretta predisposizione dellemisure di sicurezza relative al trattamento dei dati personali svolto per lefinalit di recupero dell'evasione del canone radiotelevisivo; VISTA la documentazione in atti; VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti; TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett.c), del Codice in materia di protezione dei dati personali, prescriveall'Agenzia delle entrate–Sportello abbonamenti TV, in qualit dititolare del trattamento, di adottare in particolare per l'attivit svolta persuo conto da Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. quale responsabile deltrattamento, le misure necessarie e opportune al fine di conformare allevigenti disposizioni i trattamenti di dati effettuati in particolare a curadegli agenti incaricati del trattamento, affinch, nei termini documentati inun idoneo riscontro che dovr in proposito pervenire a questa Autorit entro il30 aprile 2008: a) siano evitate induzioni in erroredegli interessati, come pure eventuali artifici, anche per quanto concerne leinformazioni che gli agenti forniscono ai medesimi interessati circa la propriaattivit, le proprie qualit e le proprie effettive funzioni di incaricati deltrattamento di dati personali per finalit di promozione degli abbonamentiradiotelevisivi; b) sia garantito, altres, chel'informativa sul trattamento dei dati personali fornita preventivamente agliinteressati rechi corrette indicazioni circa la reale obbligatoriet ofacoltativit del conferimento di dati nei confronti degli agenti medesimi; c) sia evitata, nelle sollecitazionirivolte di persona ai medesimi interessati, l'indebita prospettazione di controlliintrusivi in caso di mancato conferimento da parte degli stessi di dati dicarattere personale. Roma, 5 marzo 2008
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