| Garante per la protezione     dei dati personali SCHEMA PRELIMINARE DELCODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALIEFFETTUATO PER SVOLGERE INVESTIGAZIONI DIFENSIVE O PER FAR VALERE O DIFENDEREUN DIRITTO IN SEDE GIUDIZIARIA IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, deldott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott.Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO l'art. 135 del Codice con il quale stato demandato al Garante il compito di promuovere, ai sensi dell'art. 12del medesimo Codice, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buonacondotta per il trattamento dei dati personali effettuato per lo svolgimentodelle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o perfar valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, in particolare da liberiprofessionisti o da soggetti che esercitano un'attivit di investigazioneprivata autorizzata in conformit alla legge; VISTO il provvedimento del RILEVATO che i soggetti menzionati nelverbale della riunione del 17 marzo 2008, conclusiva della prima fase deilavori per la redazione del codice, hanno convenuto uno schema preliminare dicodice che hanno sottoposto all'esame dell'Autorit; VISTO il provvedimento del Garantedel VISTI gli atti d'ufficio e rilevata,sulla base di una prima verifica, la non manifesta sussistenza di profili dinon conformit del codice alla normativa vigente e la conseguente esigenza didarne notizia e diffusione nei modi previsti dall'art. 6, comma 2, delmenzionato regolamento n. 2/2006; RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti; TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE a) dispone la pubblicazione sul sitoInternet dell'Autorit www.garanteprivacy.it b) invita in applicazione dell'art.6, comma 2, del c) invita, altres, i soggettirappresentativi o interessati a dare ampia pubblicit al predetto schemapreliminare; d) dispone la trasmissioneall'Ufficio pubblicazioni leggi e decreti del Ministero della giustizia di unavviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale Roma, 20 marzo 2008
SCHEMA PRELIMINARE DELCODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER IL TRATTAMENTO DEI DATIPERSONALI EFFETTUATO PER SVOLGERE INVESTIGAZIONI DIFENSIVE O PERFAR VALERE O DIFENDERE UN DIRITTO IN SEDE GIUDIZIARIA 17 marzo 2008 Preambolo I sottoindicati soggettisottoscrivono il presente codice di deontologia e di buona condotta sulla basedelle seguenti premesse: 1. diversi soggetti, in particolaregli avvocati e i praticanti avvocati iscritti nei relativi albi e registri echi esercita un'attivit di investigazione privata autorizzata in conformitalla legge, utilizzano dati di carattere personale per svolgere investigazionidifensive collegate a un procedimento penale (l. 7 dicembre 2000, n. 397) 2. gli specifici adattamenti ecautele previsti dalla legge o dal presente codice deontologico non possonotrovare applicazione se i dati sono trattati per finalit diverse da quelle dicui all'art. 1 del presente codice; 3. consapevoli del primariointeresse al legittimo esercizio del diritto di difesa e alla tutela delsegreto professionale, i predetti soggetti avvertono l'esigenza di individuareaspetti specifici delle loro attivit professionali, in particolare rispettoalle informazioni personali di carattere sensibile o giudiziario. Ci, al finedi valorizzare le peculiarit delle attivit di ricerca, di acquisizione, diutilizzo e di conservazione dei dati, delle dichiarazioni e dei documenti afini difensivi, specie in sede giudiziaria, e di prevenire talune incertezzeapplicative che si sono a volte sviluppate e che hanno portato anche aipotizzare inutili misure protettive non previste da alcuna disposizione e anzicontrastanti con ordinarie esigenze di funzionalit. Il primario interesse allegittimo esercizio del diritto di difesa deve essere rispettato in ogni sede,anche in occasione di accertamenti ispettivi, tenendo altres conto dei limitinormativi all'esercizio dei diritti dell'interessato (artt. 7, 8 e 9 delCodice) previsti per finalit ditutela del diritto di difesa; 4. il trattamento dei dati perl'attivit di difesa concorre alla formazione permanente del professionista econtribuisce alla realizzazione di un patrimonio di precedenti giuridici cheperdura nel tempo, per ipotizzabili necessit di difesa, anche dopol'estinzione del rapporto di mandato, oltre a essere espressione della propriaattivit professionale; 5. norme di legge e provvedimentiattuativi prevedono gi garanzie e accorgimenti da osservare per la protezionedei dati personali utilizzati per far valere o difendere un diritto in sedegiudiziaria o per svolgere investigazioni difensive. Tali cautele, che nonvanno osservate se i dati sono anonimi, hanno gi permesso di chiarire, adesempio, a quali condizioni sia lecito raccogliere informazioni personali senzaconsenso e senza una specifica informativa, e che legittimo utilizzarle inmodo proporzionato per esigenze di difesa anche quando il procedimento civile openale di riferimento non sia ancora instaurato. I predetti accorgimenti egaranzie possono comportare, se non sono rispettati, l'inutilizzabilit deidati trattati (art. 11, comma 2, del Codice) a) l'informativa agli interessati b) il consenso dell'interessato c) l'accesso ai dati personali el'esercizio degli altri diritti da parte dell'interessato d) il flusso verso l'estero deidati trasferiti solo per finalit disvolgimento di investigazioni difensive o, comunque, per far valere o difendereun diritto in sede giudiziaria, per il tempo a ci strettamente necessario,trasferimento che non pregiudicato n verso Paesi dell'Unione europea, nverso Paesi terzi (artt. 42 e 43, comma 1, lett. e) del Codice) e) la notificazione deitrattamenti, che non richiesta perinnumerevoli trattamenti di dati effettuati per far valere o difendere undiritto in sede giudiziaria, o per svolgere investigazioni difensive (art.37, comma 1, del Codice; del. 31 marzo 2004, n. 1 e nota di chiarimenti n.9654/33365 del 23 aprile 2004); f) la designazione di incaricatie di eventuali responsabili del trattamento, considerata la facolt di avvalersi di soggetti che possono utilizzarelegittimamente i dati (colleghi, collaboratori, corrispondenti, domiciliatari,sostituti, periti, ausiliari e consulenti che non rivestano la qualit diautonomi titolari del trattamento: artt. 29 e 30 del Codice) g) i dati particolari qualiquelli genetici, per i quali sonopreviste gi alcune cautele in particolare per ci che riguarda il principio diproporzionalit, le misure di sicurezza, il contenuto dell'informativa agliinteressati e la manifestazione del consenso (art. 90 del Codice; aut. gen.del Garante del 22 febbraio 2007); h) l'informatica giuridica i) l'utilizzazione di datipubblici e di altri dati e documenticontenuti in pubblici registri, elenchi, albi, atti o documenti conoscibili dachiunque, nonch in banche di dati, archivi ed elenchi, ivi compresi gli attidello stato civile, dai quali possono essere estratte lecitamente informazionipersonali riportate in certificazioni e attestazioni utilizzabili a finidifensivi; 6. rispetto a questo quadro, ilpresente codice individua alcune regole complementari di comportamento le qualicostituiscono una condizione essenziale per la liceit e la correttezza deltrattamento dei dati, ma non hanno diretta rilevanza sul piano degli illecitidisciplinari; esse non pregiudicano, quindi, la distinta e autonoma valenzadelle norme deontologiche professionali e le scelte adottate al riguardo daicompetenti organismi di settore, in particolare rispetto al codice deontologicoforense. Peraltro, l'inosservanza di quest'ultimo pu assumere rilievo ai finidella valutazione della liceit e correttezza del trattamento dei datipersonali; 7. utile supporto alla protezionedei dati proviene anche da ulteriori princpi gi riconosciuti, in materia, dalcodice di procedura penale e dallo stesso codice deontologico forense (inparticolare, per quanto riguarda il dovere di segretezza e riservatezza, anchenei confronti di ex clienti, la rivelazione di notizie riservate o coperte dalsegreto professionale, la rivelazione al pubblico del nominativo di clienti, laregistrazione di colloqui tra avvocati e la corrispondenza tra colleghi),nonch da altre regole di comportamento individuate dall'Unione delle camerepenali italiane o da ulteriori organismi sottoscrittori del presente codicedeontologico.
Capo I - Principigenerali Art. 1 - Ambito diapplicazione 1. Le disposizioni del presentecodice devono essere rispettate nel trattamento di dati personali per svolgereinvestigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sedegiudiziaria, sia nel corso di un procedimento, anche in sede amministrativa, diarbitrato o di conciliazione, sia nella fase propedeutica all'instaurazione diun eventuale giudizio, sia nella fase successiva alla sua definizione, da partedi: a) avvocati o praticanti avvocatiiscritti ad albi territoriali o ai relativi registri, sezioni ed elenchi, iquali esercitino l'attivit in forma individuale, associata o societariasvolgendo, anche su mandato, un'attivit in sede giurisdizionale o diconsulenza o di assistenza stragiudiziale, anche avvalendosi di collaboratori,dipendenti o ausiliari, nonch da avvocati stranieri esercenti legalmente laprofessione sul territorio dello Stato;
b) soggetti che, sulla basedi uno specifico incarico anche da parte di un difensore ( 2. Le disposizioni del presentecodice si applicano, altres, a chiunque tratti dati personali per le finalitdi cui al comma 1, in particolare a altri liberi professionisti o soggetti chein conformit alla legge prestino, su mandato, attivit di consulenza per lemedesime finalit.
Capo II - Trattamentida parte di avvocati Art. 2 - Modalit ditrattamento 1. L'avvocato organizza iltrattamento anche non automatizzato dei dati personali secondo le modalit cherisultino pi adeguate, caso per caso, a favorire in concreto l'effettivorispetto dei diritti, delle libert e della dignit degli interessati,applicando i princpi di finalit, necessit, proporzionalit e non eccedenzasulla base di un'attenta valutazione sostanziale e non formalistica dellegaranzie previste, nonch di un'analisi della quantit e qualit delleinformazioni che utilizza e dei possibili rischi. 2. Le decisioni relativamente aquanto previsto dal comma 1 sono adottate dal titolare del trattamento il qualeresta individuato, a seconda dei casi, in: a) un singolo professionista; b) una pluralit di professionisti,codifensori della medesima parte assistita o che, anche al di fuori del mandatodi difesa, siano stati comunque interessati a concorrere all'operaprofessionale quali consulenti o domiciliatari; c) un'associazione tra professionisti ouna societ di professionisti. 3. Nel quadro delle adeguateistruzioni da impartire per iscritto agli incaricati del trattamento dadesignare e ai responsabili del trattamento prescelti facoltativamente (artt.29 e 30 del Codice), sono formulateconcrete indicazioni in ordine alle modalit che tali soggetti devonoosservare, a seconda del loro ruolo di sostituto processuale, di praticanteavvocato con o senza abilitazione al patrocinio, di consulente tecnico diparte, perito, investigatore privato o altro ausiliario che non rivesta laqualit di autonomo titolare del trattamento, nonch di tirocinante, stagista odi persona addetta a compiti di collaborazione amministrativa. 4. Specifica attenzione prestataall'adozione di idonee cautele per prevenire l'ingiustificata raccolta,utilizzazione o conoscenza di dati in caso di: a) acquisizione anche informale dinotizie, dati e documenti connotati da un alto grado di confidenzialit o chepossono comportare, comunque, rischi specifici per gli interessati; b) scambio di corrispondenza, specie pervia telematica; c) esercizio contiguo di attivitautonome all'interno di uno studio; d) utilizzo di dati di cui dubbiol'impiego lecito, anche per effetto del ricorso a tecniche invasive; e) utilizzo e distruzione di datiriportati su particolari dispositivi o supporti, specie elettronici (ivicomprese registrazioni audio/video), o documenti (tabulati di flussi telefonicie informatici, consulenze tecniche e perizie, relazioni redatte dainvestigatori privati); f) custodia di materiale documentato, manon utilizzato in un procedimento e ricerche su banche dati a uso interno,specie se consultabili anche telematicamente da uffici dello stesso titolaredel trattamento situati altrove; g) acquisizione di dati e documenti daterzi, verificando che si abbia titolo per ottenerli; h) conservazione di atti relativi adaffari definiti. 5. Se i dati sono trattati peresercitare il diritto di difesa in sede giurisdizionale, ci pu avvenire ancheprima della pendenza di un procedimento, semprech i dati medesimi risultinostrettamente funzionali all'esercizio del diritto di difesa, in conformit aiprincpi di proporzionalit, di pertinenza, di completezza e di non eccedenzarispetto alle finalit difensive (art. 11 del Codice) 6. Sono utilizzati lecitamente esecondo correttezza: a) i dati personali contenuti in pubbliciregistri, elenchi, albi, atti o documenti conoscibili da chiunque, nonch inbanche di dati, archivi ed elenchi, ivi compresi gli atti dello stato civile,dai quali possono essere estratte lecitamente informazioni personali riportatein certificazioni e attestazioni utilizzabili a fini difensivi; b) atti, annotazioni, dichiarazioni einformazioni acquisite nell'ambito di indagini difensive, in particolare aisensi degli articoli 391-bis,391-ter e 391-quater Art. 3 - Informativaunica 1. L'avvocato pu fornire in ununico contesto, anche mediante affissione nei locali dello studio opubblicazione sul proprio sito Internet e anche utilizzando formule sintetichee colloquiali, l'informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 delCodice) e le notizie che deveindicare ai sensi della disciplina sulle indagini difensive. Art. 4 - Conservazione ecancellazione dei dati 1. La definizione di un grado digiudizio o la cessazione dello svolgimento di un incarico non comportanoun'automatica dismissione dei dati. Una volta estinto il procedimento o ilrelativo rapporto di mandato, atti e documenti attinenti all'oggetto delladifesa o delle investigazioni difensive possono essere conservati, in originaleo in copia e anche in formato elettronico, qualora risulti necessario inrelazione a ipotizzabili altre esigenze difensive della parte assistita o deltitolare del trattamento, ferma restando la loro utilizzazione in forma anonimaper finalit scientifiche. La valutazione effettuata tenendo conto dellatipologia dei dati. Se prevista una conservazione per adempiere a un obbligonormativo, anche in materia fiscale e di contrasto della criminalit, sonocustoditi i soli dati personali effettivamente necessari per adempiere almedesimo obbligo. 2. Fermo restando quanto previstodal codice deontologico forense in ordine alla restituzione al clientedell'originale degli atti da questi ricevuti, e salvo quanto diversamentestabilito dalla legge, consentito, previa comunicazione alla parte assistita,distruggere, cancellare o consegnare all'avente diritto o ai suoi eredi oaventi causa la documentazione integrale dei fascicoli degli affari trattati ele relative copie. 3. In caso di revoca o di rinunciaal mandato fiduciario o del patrocinio, la documentazione acquisita rimessa,in originale ove detenuta in tale forma, al difensore che subentra formalmentenella difesa. 4. La titolarit del trattamento noncessa per il solo fatto della sospensione o cessazione dell'esercizio dellaprofessione. In caso di cessazione anche per sopravvenuta incapacit e qualoramanchi un altro difensore anche succeduto nella difesa o nella cura dell'affare,la documentazione dei fascicoli degli affari trattati, decorso un congruotermine dalla comunicazione all'assistito, consegnata al Consigliodell'ordine di appartenenza ai fini della conservazione per finalit difensive. Art. 5 - Comunicazione ediffusione di dati 1. Nei rapporti con i terzi e con lastampa possono essere rilasciate informazioni non coperte da segreto qualorasia necessario per finalit di tutela dell'assistito, ancorch non concordatocon l'assistito medesimo, nel rispetto dei princpi di finalit, liceit,correttezza, indispensabilit, pertinenza e non eccedenza di cui al Codice(art. 11), nonch dei diritti e della dignit dell'interessato e di terzi, dieventuali divieti di legge e del codice deontologico forense. Art. 6 - Accertamentiriguardanti documentazione detenuta dal difensore 1. In occasione di accertamentiispettivi che lo riguardano l'avvocato ha diritto ai sensi dell'articolo 159,comma 3, del Codice che vi assista il presidente del competente Consigliodell'ordine forense o un consigliere da questo delegato. Allo stesso, seinterviene e ne fa richiesta, consegnata copia del provvedimento. 2. In sede di istanza di accesso orichiesta di comunicazione dei dati di traffico relativi a comunicazionitelefoniche in entrata ai sensi degli artt. 8, comma 2, lett. f) e 24, comma 1,lett. f) del Codice, l'avvocato attesta al fornitore di servizi dicomunicazione elettronica accessibili al pubblico la sussistenza delpregiudizio effettivo e concreto che deriverebbe per lo svolgimento delleinvestigazioni difensive dalla mancata disponibilit dei dati, senza menzionarenecessariamente il numero di repertorio di un procedimento penale.
Capo III - Trattamenti daparte di altri liberi professionisti e ulteriori soggetti Art. 7 - Applicazione didisposizioni riguardanti gli avvocati 1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e5 si applicano, salvo quanto applicabile per legge unicamente all'avvocato: a) a liberi professionisti che prestino osu mandato dell'avvocato o unitamente a esso o, comunque, nei casi e nellamisura consentita dalla legge, attivit di consulenza e assistenza per farvalere o difendere un diritto in sede giudiziaria o per lo svolgimento delleinvestigazioni difensive; b) agli altri soggetti, di cui all'art.1, comma 2, salvo quanto risulti obiettivamente incompatibile in relazione allafigura soggettiva o alla funzione svolta.
Capo IV - Trattamentida parte di investigatori privati Art. 8 - Modalit ditrattamento 1. L'investigatore privato organizzail trattamento anche non automatizzato dei dati personali secondo le modalitdi cui all'articolo 2, comma 1. 2. L'investigatore privato non puintraprendere di propria iniziativa investigazioni, ricerche o altre forme diraccolta dei dati. Tali attivit possono essere eseguite esclusivamente sullabase di apposito incarico conferito per iscritto e solo per le finalit di cuial presente codice. 3. L'atto d'incarico deve menzionarein maniera specifica il diritto che si intende esercitare in sede giudiziaria,ovvero il procedimento penale al quale l'investigazione collegata, nonch iprincipali elementi di fatto che giustificano l'investigazione e il termineragionevole entro cui questa deve essere conclusa. 4. L'investigatore privato deveeseguire personalmente l'incarico ricevuto e pu avvalersi solo di altriinvestigatori privati indicati nominativamente all'atto del conferimentodell'incarico, oppure successivamente in calce a esso qualora tale possibilitsia stata prevista nell'atto di incarico e non siano trattati dati sensibili. 5. Nel caso in cui si avvalga di collaboratoriinterni designati quali responsabili o incaricati del trattamento in conformita quanto previsto dagli artt. 29 e 30 del Codice, l'investigatore privatoformula concrete indicazioni in ordine alle modalit da osservare e vigila, concadenza almeno settimanale, sulla puntuale osservanza delle norme di legge edelle istruzioni impartite. Tali soggetti possono avere accesso ai soli datistrettamente pertinenti alla collaborazione a essi richiesta. 6. Il difensore o il soggetto che haconferito l'incarico devono essere informati periodicamente dell'andamentodell'investigazione, anche al fine di permettere loro una valutazionetempestiva circa le determinazioni da adottare riguardo all'esercizio deldiritto in sede giudiziaria o al diritto alla prova. Art. 9 - Altre regole dicomportamento 1. L'investigatore privato siastiene dal porre in essere prassi elusive di obblighi e di limiti di legge e,in particolare, conforma ai princpi di liceit e correttezza del trattamentosanciti dal Codice: a) l'acquisizione di dati personalipresso altri titolari del trattamento, anche mediante mera consultazione,verificando che si abbia titolo per ottenerli; b) il ricorso ad attivit lecite dirilevamento, specie a distanza, e di audio/videoripresa; c) la raccolta di dati biometrici. 2. L'investigatore privato rispettanel trattamento dei dati le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 4, 5 e 6del presente codice. Art. 10 -Conservazione e cancellazione dei dati 1. Nel rispetto dell'art. 11, comma1, lett. e) del Codice i dati personali trattati dall'investigatore privatopossono essere conservati per un periodo non superiore a quello strettamentenecessario per eseguire l'incarico ricevuto. A tal fine deve essere verificatacostantemente, anche mediante controlli periodici, la stretta pertinenza, noneccedenza e indispensabilit dei dati rispetto alle finalit perseguite eall'incarico conferito. 2. Una volta conclusa la specificaattivit investigativa, il trattamento deve cessare in ogni sua forma, fattaeccezione per l'immediata comunicazione al difensore o al soggetto che haconferito l'incarico, i quali possono consentire, anche in sede di mandato,l'eventuale conservazione temporanea di materiale strettamente personale di chiha curato l'attivit svolta, ai soli fini dell'eventuale dimostrazione dellaliceit e correttezza del proprio operato. Se stato contestato il trattamentoil difensore o il soggetto che ha conferito l'incarico possono anche fornireall'investigatore il materiale necessario per dimostrare la liceit ecorrettezza del proprio operato, per il tempo a ci strettamente necessario. 3. La sola pendenza delprocedimento al quale l'investigazione collegata, ovvero il passaggio adaltre fasi di giudizio in attesa della formazione del giudicato, noncostituiscono, di per se stessi, una giustificazione valida per laconservazione dei dati da parte dell'investigatore privato. Art. 11 - Informativa
Capo V - Disposizionifinali Art. 12 - Monitoraggiodell'attuazione del codice 1. Ai sensi della art. 135 delCodice, i soggetti che sottoscrivono il presente codice avviano forme dicollaborazione per verificare periodicamente la sua attuazione anche ai fini diun eventuale adeguamento alla luce del progresso tecnologico, dell'esperienzaacquisita o di novit normative. 1. Il presente codicesi applica a decorrere dal ... 2008. |