Garante per la protezione
    dei dati personali


[v. Comunicatistampa: 30 aprile,  2 e 6 maggio 2008]

REDDITI ON LINE:ILLEGITTIMA LA DIFFUSIONE DEI DATI SUL SITO INTERNET DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
(Pubblicato sulla GU n. 107 del 8-5-2008 )

 

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezionedei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTA la disciplina che regola lapubblicazione degli elenchi nominativi dei contribuenti che hanno presentato ledichiarazioni ai fini dell'imposta sui redditi e dell'imposta sul valoreaggiunto; rilevato che su questa base gli elenchi sono formati annualmente edepositati per un anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque,presso i comuni interessati e gli uffici dell'Agenzia competentiterritorialmente; rilevato che con apposito decreto devono essere stabilitiannualmente "i termini e le modalit" per la loro formazione (art. 69 d.P.R. 29settembre 1973, n. 600, come mod. dall'art. 19 l. 30 dicembre 1991, n. 413;art. 66 bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633);

VISTO il provvedimento con il qualel'Agenzia delle entrate ha attuato tale disciplina per il 2005 disponendo chegli elenchi, distribuiti ai predetti uffici dell'Agenzia e trasmessi ai comunimediante sistemi telematici, siano altres pubblicati nell'apposita sezione delsito Internet dell'Agenzia http://www.agenziaentrate.gov.it "ai fini della consultazione" "in relazione agli uffici dell'Agenziadelle entrate territorialmente competenti" (Provv. Direttore dell'Agenzia 5 marzo 2008prot. 197587/2007);

VISTO il provvedimento del 30 aprile 2008 conil quale questa Autorit, appena avuta notizia di tale diffusione in Internet eavendo ritenuto sulla base di una verifica preliminare che essa non risultavaconforme alla normativa di settore, ha invitato in via d'urgenza l'Agenzia asospenderla;

RILEVATO che con tale provvedimento ilGarante ha anche invitato l'Agenzia a fornire ulteriori chiarimenti che,sollecitati con nota dell'Autorit del 2 maggio, sono pervenuti nel termineindicato (nota Agenzia 5 maggio 2008 n. 2008/68657); esaminate le deduzioniformulate e la documentazione allegata;

RILEVATO dalle segnalazioni pervenute edagli elementi acquisiti nell'istruttoria preliminare che la diffusione inInternet a cura direttamente dell'Agenzia, contrariamente a quanto da questasostenuto nella predetta nota, contrasta con la normativa in materia, inquanto:

1) il provvedimento del Direttoredell'Agenzia poteva stabilire solo "i termini e le modalit" per la formazione degli elenchi. La conoscibilit diquesti ultimi infatti regolata direttamente da disposizione di legge cheprevede, quale unica modalit, la distribuzione di tali elenchi ai soli ufficiterritorialmente competenti dell'Agenzia e la loro trasmissione, anche mediantesupporti magnetici ovvero sistemi telematici, ai soli comuni interessati, inentrambi i casi in relazione ai soli contribuenti dell'ambito territorialeinteressato. Ci, come sopra osservato, ai fini del loro deposito per la duratadi un anno e della loro consultazione -senza che sia prevista la facolt diestrarne copia- da parte di chiunque (art. 69, commi 4 ss., d.P.R. n.600/1973 cit.; v. anche art. 66 bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633);

2) il Codice dell'amministrazionedigitale, invocato dall'Agenzia a sostegno della propria scelta, incentival'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'utilizzodei dati delle pubbliche amministrazioni. Tuttavia, il Codice stesso faespressamente salvi i limiti alla conoscibilit dei dati previsti da leggi eregolamenti (come avviene nel menzionato art. 69), nonch le norme e legaranzie in tema di protezione dei dati personali (artt. 2, comma 5 e 50d.lg. 7 marzo 2005, n. 82);

3) la predetta messa in circolazione inInternet dei dati, oltre a essere di per s illegittima perch carente di unabase giuridica e disposta senza metterne a conoscenza il Garante, ha comportatoanche una modalit di diffusione sproporzionata in rapporto alle finalit perle quali l'attuale disciplina prevede una relativa trasparenza. I dati sonostati resi consultabili non presso ciascun ambito territoriale interessato, maliberamente su tutto il territorio nazionale e all'estero. L'innovativit ditale modalit, emergente dalle stesse deduzioni dell'Agenzia, non trasparivadalla generica informativa resa ai contribuenti nei modelli di dichiarazioneper l'anno 2005. L'Agenzia non ha previsto "filtri" nellaconsultazione on-line e ha resopossibile ai numerosissimi utenti del sito salvare una copia degli elenchi confunzioni di trasferimento file.La centralizzazione della consultazione a livello nazionale ha consentito aimedesimi utenti, gi nel ristretto numero di ore in cui la predetta sezione delsito web risultataconsultabile, di accedere a innumerevoli dati di tutti i contribuenti, diestrarne copia, di formare archivi, modificare ed elaborare i dati stessi, dicreare liste di profilazione e immettere tali informazioni in ulteriorecircolazione in rete, nonch, in alcuni casi, in vendita. Con ci ponendo anchea rischio l'esattezza dei dati e precludendo ogni possibilit di garantire cheessi non siano consultabili trascorso l'anno previsto dalla menzionata norma;

4) infine, va rilevato che questaAutorit non stata consultata preventivamente dall'Agenzia stessa, comeprescritto rispetto ai regolamenti e agli atti amministrativi attinenti allaprotezione dei dati personali (art. 154, comma 4, del Codice);

CONSIDERATO che, sulla base dellemotivazioni suesposte, non risulta lecita la predetta forma di pubblicazionedegli elenchi;

CONSIDERATO pertanto che, a confermadella sospensione gi effettuata, va inibita all'Agenzia la diffusioneulteriore in Internet dei predetti elenchi con le modalit sopra indicate,nonch la loro diffusione in modo analogo per i periodi di imposta successivial 2005 in carenza di un'idonea base normativa e della preventiva consultazionedel Garante (artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. a), b) e d),del Codice);

CONSIDERATO che con contestuale altroprovvedimento va contestata all'Agenzia la violazione amministrativa perl'assenza di un'idonea e preventiva informativa ai contribuenti interessati (artt.13 e 161 del Codice);

CONSIDERATO che coloro che hanno ottenutoi dati dei contribuenti provenienti, anche indirettamente, dal menzionato sitoInternet, non possono metterli ulteriormente in circolazione stante laviolazione di legge accertata con il presente provvedimento; considerato chetale ulteriore loro messa in circolazione -in particolare mediante retitelematiche o altri supporti informatici- configura un fatto illecito che,ricorrendo determinate circostanze, pu avere anche natura di reato (artt.11, commi 1, lett. a) e 2, 13, 23, 24, 161 e 167 del Codice); rilevata pertanto la necessit di favorire la piampia pubblicit al presente provvedimento;

CONSIDERATO che restano tuttavia impregiudicatele altre forme di legittimo accesso agli elenchi consultabili da chiunquepresso comuni interessati e uffici dell'Agenzia competenti territorialmente, aifini di un loro legittimo utilizzo anche per finalit giornalistiche;

CONSIDERATO che, qualora il Parlamento eil Governo intendessero porre mano a una revisione normativa della disciplinasulla conoscibilit degli elenchi dei contribuenti anche in rapportoall'evoluzione tecnologica, si porr l'esigenza di individuare, sentita questaAutorit, opportune soluzioni e misure di protezione per garantire un giustoequilibrio tra l'esigenza di forme proporzionate di conoscenza dei dati deicontribuenti e la tutela dei diritti degli interessati;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio,formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE:

1) a conferma della sospensione dellapubblicazione degli elenchi nominativi per l'anno 2005 dei contribuenti chehanno presentato dichiarazioni ai fini dell'imposta sui redditi e dell'impostasul valore aggiunto, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma1, lett. a), b) e d), del Codice, inibisce all'Agenzia di:

a) diffondere ulteriormente in Internetdetti elenchi con le modalit che il presente provvedimento ha stabilito esserein contrasto con la disciplina di settore attualmente vigente;

b) diffonderli in modo analogo per iperiodi di imposta successivi al 2005, in carenza di idonea base normativa edella preventiva consultazione del Garante;

2) manda all'Ufficio di contestareall'Agenzia, con contestuale provvedimento, la violazione amministrativa perl'assenza di un'idonea e preventiva informativa ai contribuenti interessati;

3) dispone che l'Ufficio curi la piampia pubblicit del presente provvedimento, anche mediante pubblicazione sullaGazzetta ufficiale dellaRepubblica italiana, al fine di rendere edotti coloro che hanno ottenuto i datidei contribuenti provenienti, anche indirettamente, dal sito Internetdell'Agenzia, della circostanza che essi non possono continuare a metterli incircolazione stante la suesposta violazione di legge e che tale ulteriore messain circolazione configura un fatto illecito che, ricorrendo determinatecircostanze, pu avere anche natura di reato.

Roma, 6 maggio 2008

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Pizzetti

Il segretario generale
Buttarelli