| Garante per la protezione     dei dati personali IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI SEGNALAZIONE AL PARLAMENTOE AL GOVERNO SULLA VIDEOSORVEGLIANZA NEI CONDOMINI (art. 154, comma1, lett. f), d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) 1. La presente segnalazione individua leragioni per le quali il Garante ritiene opportuno un intervento normativo voltoa disciplinare alcuni profili relativi alla videosorveglianza all'interno diedifici condominiali e nelle relative pertinenze, tematica che forma oggetto direcenti quesiti e segnalazioni indirizzate all'Autorit. Pi specificamente,oggetto della presente segnalazione il caso in cui non i singoli condomini,ma l'intera compagine condominiale intenda effettuare tali trattamenti (previainstallazione di sistemi di videosorveglianza per il tramite della relativaamministrazione condominiale, anche presso amministrazioni di residence 2. Da tempo, il tema pi generale dellavideosorveglianza specie in luoghi pubblici o aperti al pubblico all'attenzione del Garante e ha formato oggetto, oltre che di numerosedecisioni in singoli casi, di due provvedimenti di carattere generale: ilprimo, del Con tali interventi, il Garante non si soffermato specificamente sulle condizioni di liceit per il trattamento didati personali all'interno dei condomni: non sono stati di conseguenzaidentificati n i soggetti la cui manifestazione di volont necessaria nelcontesto condominiale per svolgere tali trattamenti (i proprietari e i titolaridi diritti reali parziari o anche soggetti diversi, primi fra tutti iconduttori), n le eventuali maggioranze da rispettare. 3. In tempi pi recenti, si sonomoltiplicati i quesiti e le segnalazioni relativi allo specifico profilo dellecondizioni di impiego della videosorveglianza da parte di compaginicondominiali all'interno di aree comuni. Dal loro esame emerge l'esistenza di duenon convergenti approcci alla tematica, da parte dei contrappostiinteressi potenzialmente coinvolti dal funzionamento di questi sistemi divideosorveglianza: da un lato, l'esigenza volta a preservare la sicurezza dipersone e la tutela di beni comuni (ad esempio, rispettivamente, contro aggressionie danneggiamenti o furti); dall'altro, la preoccupazione che i trattamentieffettuati, nel rendere pi agevolmente conoscibili a terzi informazionirelative alla vita privata di chi vive in edifici condominiali, come pureabitudini e stili di vita individuali e familiari, siano idonei a incideresulla libert degli interessati di muoversi, non controllati, nel propriodomicilio e all'interno delle aree comuni. 4. Il profilo in esame non regolato dauna puntuale disciplina. Esso non trova (n avrebbe potuto trovare) espressaregolamentazione nel Codice civile del 1942; n, chiaro, pur applicando iprincpi generali, se l'installazione di sistemi di videosorveglianza possaessere effettuata in base alla sola volont dei (com)proprietari (comunque, ilquadro normativo esistente e l'interpretazione giurisprudenziale non consentonodi comprendere con quale maggioranza) o se rilevi anche la volont di coloroche rivestono la qualit di conduttori. Deve essere anche tenuto inconsiderazione che l'art. 615 bis del codice penale sanziona "chiunquemediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procuraindebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi neiluoghi indicati nell'articolo 614", vale a dire nel domicilio (nozione che, secondo la giurisprudenza, suscettibile di comprendere anche le aree comuni ( Pi in generale, gli orientamenti giurisprudenzialisull'uso delle aree comuni non appaiono utili a dissolvere i dubbi relativi aiprofili in esame. 5. Per tali ragioni il Garante auspicache gli aspetti segnalati del tema qui rappresentato, suscettibile diinteressare larga parte della popolazione, possano trovare una pi specificaregolamentazione, con l'individuazione di una disciplina che assicuri un equocontemperamento tra i diritti fondamentali delle persone coinvolte e lelegittime esigenze di difesa e protezione di persone e cose. Ci, peraltro, potrebbe avvenire anchenell'ambito di pi generali iniziative normative relative all'amministrazionedei condomini, gi oggetto di diversi disegni di legge sottoposti all'esame dientrambi i rami del Parlamento. ( PER QUESTE RAGIONI il Garante segnala al Parlamento e alGoverno l'opportunit che sia valutata anche l'eventuale adozione di unapossibile regolamentazione dell'utilizzo di sistemi di videosorveglianza dellearee comuni identificando le condizioni per assumere idonee determinazioni, conparticolare riferimento all'individuazione: a. dei partecipanti al processodecisionale (i soli condomini, ovvero anche i conduttori); b. del numero di voti necessari perl'approvazione della deliberazione (l'unanimit o una determinata maggioranza). Roma, 13 maggio 2008
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