Garante per la protezione
    dei dati personali


USO DI STRUMENTIINFORMATICI E TELEMATICI NEL PROCESSO CIVILE

 

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componentie del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la richiesta di parere delMinistero della giustizia;

Visto l'articolo 154, commi 4 e 5, delCodice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n.196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PREMESSO

Il Ministero della giustizia ha chiestoil parere del Garante in ordine a uno schema di decreto recante regoletecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processocivile, destinato a sostituire il vigente d.m. 14 ottobre 2004 (in G.U. 19 novembre2004, n. 272, S.O.).

Il presente parere si riferisce a unaversione dello schema che tiene conto delle osservazioni e degliapprofondimenti svolti nell'ambito di un incontro tenutosi presso il Ministero.

OSSERVA

Il Garante rileva che sul complesso delledisposizioni dello schema non vi sono osservazioni di fondo da formulare.

Si richiama tuttavia l'attenzione sualcune precisazioni che si ritiene necessario apportare al testo.

1. Mentre nello schema vi sono diverseprevisioni sulla documentazione di atti e operazioni del procedimento a fini didocumentazione della regolarit del procedimento stesso, non constano analoghedisposizioni volte ad assicurare che nei log del sistema siano tracciate anche le operazioni diconsultazione da parte degli utenti e di eventuali interventi modificativi diatti e documenti.

Disposizioni in tal senso sono necessarieper documentare eventuali consultazioni o accessi illegittimi al sistema come,del resto, previsto nell'analogo schema di decreto relativo ai registri informatizzati,sul quale il Garante ha reso separato parere (art. 10 dello schema sui registriinformatizzati).

2. Limitatamente a talune informazioni,si richiama l'attenzione sulla necessit di rivalutare la congruit del periodo"non inferiore a cinque anni" individuato nello schema (artt. 12, comma 4 e 21, comma 11). Inproposito, risulta impraticabile un termine di conservazione sostanzialmenteindefinito quale quello che deriva dall'impiego dell'espressione "noninferiore a" che, per esigenzedi certezza, va, quindi, sostituita prevedendo chiari termini finali diconservazione; ci risulta, del resto, in altre ipotesi di conservazione didati previste dallo schema (artt. 29, comma 7, e 35, comma 6).

Il Garante esprime parere favorevolesullo schema di decreto a condizione che vengano recepite tali osservazioni.

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE

esprime parere favorevole sullo schema didecreto recante regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici etelematici nel processo civile, a condizione che lo schema sia modificato, neitermini di cui in motivazione, prevedendo:

a) disposizioni volte ad assicurareche nei log del sistema siano tracciate anche le operazioni di consultazione edi eventuali interventi modificativi di atti e documenti da parte degli utenti(punto 1);

b) che la durata della conservazionedei dati di cui agli articoli 12, comma 4 e 21, comma 11 dello schema siaindividuata con termine certo (punto 2).

Roma, 19 maggio 2008

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Chiaravalloti

Il segretario generale
Buttarelli