IL SISTEMA EURODAC
IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componentie del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTO il regolamento (Ce) n. 2725/2000del Consiglio dell'11 dicembre 2000 che istituisce l'Eurodac per il confrontodelle impronte digitali ai fini dell'efficace applicazione della Convenzione diDublino (Convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame diuna domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comuniteuropee);
VISTO il Codice in materia di protezionedei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;
PREMESSO
Il Garante per la protezione dei datipersonali l'autorit indipendente incaricata di esercitare il controllo sultrattamento dei dati a carattere personale effettuato sul territorio nazionaleai sensi del regolamento comunitario n. 2725/2000 e di verificare che latrasmissione dei dati alla banca dati centrale informatizzata, gestitadall'unit centrale istituita presso la Commissione europea, avvengalecitamente (art. 154, comma 2, lett. d), del Codice; art. 19 reg. n.2725/2000).
Il Garante europeo della protezione deidati, cui sono state conferite funzioni di supervisione dell'Eurodac gi svoltedall'autorit comune di controllo prevista all'articolo 20 del citatoregolamento, ha individuato, in accordo con le autorit nazionali di protezionedei dati, linee di azione utili per svolgere in parallelo indagini in ciascunoStato, concentrate su alcuni aspetti considerati prioritari che concernono: a)le cd. "ricerche speciali", ovvero le richieste che gli Stati membriinviano alla predetta unit centrale in relazione all'art. 18 del menzionatoregolamento (in tema di accesso dell'interessato) e che risultano variare dapaese a paese; b) le possibilit di uso dei dati a fini diversi da quelliconsentiti dal regolamento; c) la qualit -sotto il profilo tecnico- dei dati.
Sulla base di tali indicazioni, in unaprima fase il Garante ha inoltrato al Ministero dell'interno una richiestapreliminare di informazioni in relazione agli aspetti sopra evidenziati.
Al fine di completare l'azione richiesta,in una seconda fase il Garante ha deliberato di procedere ai sensi dell'art.160 del Codice, anche con visita in loco presso i competenti uffici delMinistero dell'interno, centrali e periferici, a una verifica delleinformazioni ottenute e riscontrare, in particolare, la sussistenza della basegiuridica necessaria per l'inserimento dei dati dattiloscopici nella banca daticentrale e per l'interrogazione del sistema, nonch l'adeguatezza delle misuredi sicurezza adottate nel trattamento. Con la medesima deliberazione l'Autoritha, inoltre, ritenuto necessario svolgere accertamenti pi ampi sulla liceit ecorrettezza dei trattamenti comunque effettuati in attuazione della Convenzionedi Dublino.
Gli uffici interessati hanno prestato lapropria collaborazione fornendo anche gli elementi e la documentazione richiesti.
Concluse le verifiche, il presenteprovvedimento viene adottato anche con riguardo alle raccomandazioni formulatedal Garante europeo a seguito del riscontro fornito dall'Autorit al terminedella prima fase di accertamenti.
OSSERVA
1. Il sistema Eurodac
Il regolamento n. 2725/2000 istituisce il sistema Eurodac, che si componedell'unit centrale, di una banca dati centrale informatizzata e dei mezzi ditrasmissione dei dati tra gli Stati membri e tale banca dati centrale. Gli Stati membri, direttamente o attraverso l'unit centrale, inseriscono nellabanca dati centrale i dati personali (impronte digitali e sesso) appartenenti atre tipologie di soggetti di et non inferiore a quattordici anni:
a) richiedenti asilo;
b) stranieri fermati in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna;
c) stranieri presenti irregolarmente in uno Stato membro.
I dati vengono inseriti affinch sianoconfrontati con i dati dei richiedenti l'asilo registrati gi presso l'unitcentrale, al fine di concorrere alla determinazione dello Stato membrocompetente, ai sensi della Convenzione (oggi regolamento) di Dublino, perl'esame di una domanda di asilo presentata in uno Stato membro.
Il regolamento n. 2725/2000 prevede chele norme cui soggetto il sistema Eurodac si applicano anche alle operazionieffettuate dagli Stati membri, dal momento della trasmissione dei datiall'unit centrale fino all'utilizzazione dei risultati del confronto;specifica inoltre che, fatta salva l'utilizzazione delle informazioni destinateall'Eurodac da parte dello Stato membro d'origine nell'ambito di banche datiistituite ai sensi della propria legislazione nazionale, i dati sulle improntedigitali e le altre informazioni personali possono essere trattati nell'Eurodacsolo per gli scopi previsti dall'articolo 15, paragrafo 1, della Convenzione diDublino (art. 1 reg. n. 2725/2000).
Con riferimento al trattamento dei datieffettuato in Italia, la procedura si articola in due fasi distinte.
La prima si svolge interamente nell'ambitodel Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, inparticolare attraverso le questure e il Servizio di polizia scientifica, ed rivolta alla presentazione e ricezione della domanda di asilo, alla raccoltadelle informazioni necessarie (tra cui il fotosegnalamento e le verifiche sugliarchivi nazionali), alla valutazione dell'ammissibilit della domanda e al suoinvio alla Commissione per il riconoscimento dello status di rifugiato, allatrasmissione dei dati alla banca dati centrali Eurodac e, in caso di riscontropositivo, all'Unit Dublino.
Le direttive di caratteretecnico-operativo e di rilievo giuridico vengono impartite dalla Direzionecentrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimentodella pubblica sicurezza, che cura, su richiesta dell'Unit Dublino, gliapprofondimenti necessari ai fini della verifica di eventuali reati a caricodello straniero, nonch ogni altra informazione circa la presenza regolare omeno dello stesso sul territorio nazionale.
La seconda fase fa capo al Dipartimentodelle libert civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, che espletala procedura di accettazione/rinvio della richiesta prevista dalla Convenzionedi Dublino.
In particolare, all'esito degliaccertamenti svolti risulta accertata la seguente procedura.
1.1. Invio dei dati alla banca daticentrale
Su richiestadell'ufficio immigrazione presso le questure il Gabinetto provinciale dipolizia scientifica della Polizia di Stato effettua il fotosegnalamentodell'interessato al fine dell'inserimento in A.f.i.s. (Automated fingerprintidentification system) e in Eurodac, qualora ricorra una delle fattispeciepreviste dal regolamento n. 2725/2000 sopra precisate alle lett. a), b) e c).Il cartellino fotosegnaletico viene quindi inviato presso il Gabinettoregionale di polizia scientifica, che provvede al controllo della sua qualittecnica e lo inserisce effettivamente in A.f.i.s. e, se richiesto dal Gabinettoprovinciale, nell'Eurodac. L'invio avviene mediante il Servizio di poliziascientifica sito presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, designatodall'Italia quale unico punto di accesso nazionale per l'interscambio dei daticon l'unit centrale sita a Bruxelles.
1.2. Riscontro dell'unitcentrale
In caso di confrontopositivo ("risposta pertinente" secondo l'art. 4 reg. n. 2725/2000)l'unit centrale invia i rilievi dattiloscopici al competente gabinetto dipolizia scientifica per la conferma della corrispondenza con i rilievi gipresenti nella banca dati. A seguito di tale conferma la questura interessatainvia la richiesta di asilo, corredata dalla pertinente documentazione, siaalla Commissione per il riconoscimento dello status di rifugiatoterritorialmente competente a decidere nel merito, sia all'Unit Dublino,ufficio del Dipartimento per le libert civili e l'immigrazione del Ministerodell'interno che ha il compito di intrattenere i rapporti e curare lo scambiodi informazioni con altri omologhi uffici nazionali al fine di individuare loStato membro competente a decidere sulla richiesta di asilo. L'Unit Dublinotratta anche i casi in cui la richiesta di asilo presentata in un altro Statomembro e nel sistema risultano le impronte digitali della persona inseritedall'Italia.
2. Profili critici e prescrizioni delGarante
Il regolamento n. 2725/2000 e il Codice pongono precisi obblighiin relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in funzionedell'applicazione della Convenzione di Dublino.
Le informazioni acquisite, ancheattraverso gli accertamenti in loco, hanno permesso di verificare che alcuni diquesti obblighi non sono stati attuati correttamente.
In relazione a tali aspetti il Garanterileva pertanto la necessit di impartire ai sensi degli artt. 154 e 160 delCodice le necessarie modificazioni e integrazioni da apportare al trattamento,di cui, in relazione agli obblighi di controllo ad essa affidati, questaAutorit si riserva di verificare periodicamente l'attuazione ai sensi delmedesimo art. 160.
2.1. Titolare ed eventualiresponsabili del trattamento
Profili critici
L'imputabilit a pi soggetti delleoperazioni da svolgere, con la conseguente, mancata individuazione di un unicointerlocutore, ha determinato anche ritardi e difficolt nello stessosvolgimento degli accertamenti deliberati dal Garante.
Prescrizioni
Tali obblighi impongono la necessit diidentificare chiaramente le responsabilit dei diversi servizi che utilizzanoil sistema Eurodac nell'ambito del Ministero dell'interno, ivi compreso ilservizio competente per l'accertamento dell'et del soggetto ai finidell'inserimento delle impronte digitali nel sistema. In particolare, devonoessere individuati il titolare (o i co-titolari) del trattamento dei dati, noncheventuali responsabili; i relativi estremi identificativi devono esserecomunicati al Garante, al fine di consentire a questa Autorit di svolgereefficacemente il ruolo di controllo attribuitole (art. 19 reg. cit.).
A questo fine, va posta particolareattenzione al fatto che la descritta attivit "servente" rispettoalla procedura di asilo; pertanto, richiesto il rigoroso rispetto delprincipio di finalit del trattamento per tutte le operazioni compiute, dallaraccolta all'utilizzo, alla conservazione e alla comunicazione dei dati.
2.2. Soggetti che hanno accessoai dati registrati nell'Eurodac
Profili critici
L'Italia risulta avere designato ilServizio di polizia scientifica che, per sua stessa precisazione, fornisce soloil supporto tecnico alle attivit di competenza degli uffici titolari dellagestione delle pratiche di asilo e di quelle relative agli accertamenti Eurodace non , pertanto, in grado di assumere le responsabilit per le operazioni ditrattamento indicate nell'art. 15, nonch per le attivit, precisate al punto2.1, che l'art. 13 del regolamento prevede a carico degli Stati membri e delleautorit da questi designate.
Prescrizioni
Sempre al fine dell'espletamento dellenecessarie attivit di controllo, gli estremi identificativi dei soggettiinvestiti di tale responsabilit devono essere anch'essi comunicati al Garante,come pure i soggetti che hanno accesso ai risultati delle ricerche in Eurodac,in particolare a quelle relative ai confronti con le categorie b) e c) indicateal punto 1. del presente provvedimento.
2.3. Finalit dell'accesso al sistemaEurodac
Profili critici
Irilievi esposti ai punti che precedono evidenziano la mancanza di una chiaradefinizione dei livelli di responsabilit delle diverse autorit chepartecipano al sistema e di una procedura definita e formalizzata che consentadi monitorare il grado di corretta applicazione delle regole che disciplinanoil trattamento dei dati da parte dei diversi uffici abilitati, sulterritorio nazionale, ad assumere decisioni rilevanti riguardo ai diritti dellepersone e a inserire, correggere, richiamare, utilizzare i dati personaliconservati nella base di dati gestita dall'unit centrale.
In particolare, per quanto riguardal'Italia, la Commissione europea e il Garante europeo hanno segnalato l'altonumero di accessi nella base dati centrale giustificati ai sensi dell'art. 18del regolamento (le cd. "ricerche speciali"), il quale prevede che inciascuno Stato membro l'interessato pu esercitare i diritti di accesso,comunicazione, rettifica e cancellazione dei dati personali che lo riguardano.Nel corso degli accertamenti risultato che in nessuno dei casi segnalatil'accesso ai dati era stato effettuato su richiesta dell'interessato; n, sonostate presentate a questa Autorit istanze di interessati volte a esercitare idiritti conferiti dall'art. 18. In risposta alla richiesta dell'Autorit diverificare la legittimit degli accessi, il Servizio di polizia scientificapresso il Dipartimento della pubblica sicurezza intervenuto assicurando diavere disattivato per gli uffici periferici tale possibilit di accesso ai dati,che attualmente potrebbe essere effettuato solo presso il Servizio stesso.Nonostante tale assicurazione, e bench il numero di tali casi sia diminuitofortemente, la Commissione europea, nei suoi report trimestrali, ha continuatoa segnalare richieste di accesso ai sensi dell'art. 18 non basate su istanzedegli interessati.
Prescrizioni
2.4. Formazione del personale e dirittidegli interessati
Profili critici
Mancano inoltre informazioni certesull'effettivo utilizzo del modulo da parte di tutte le questure.
Prescrizioni
In coerenza con quanto previsto dalregolamento Eurodac, il titolare e gli eventuali responsabili del trattamentodevono assicurare il puntuale rispetto di quanto previsto nell'articolo 18,fornendo le informazioni previste e precisando le relative procedure al fine dimettere l'interessato nella condizione di esercitare i diritti riconosciutigli.Al riguardo, l'informativa non risulta del tutto adeguata rispetto a quantoprescritto dall'art. 18, con particolare riferimento all'indicazione deltitolare (o co-titolari) del trattamento dai dati (l'informativa attualmentefornita indica come responsabile del trattamento dei dati il Gabinetto dipolizia scientifica che procede all'operazione di fotosegnalamento), deglispecifici diritti che possono essere esercitati dagli interessati e delleautorit (Garante e autorit giudiziaria) a cui presentare un eventualericorso.
Si rende quindi necessario aggiornare iltesto dell'informativa attualmente fornita con l'inserimento di tali ulterioriinformazioni.
2.5. Misure di sicurezza
2.5.1 Credenziali diautenticazione presso il Servizio di polizia scientifica
Profili critici
Presso il Servizio dipolizia scientifica del Dipartimento della pubblica sicurezza vengonoconservati i log file relativi al tracciamento delle operazioni effettuatesulle impronte digitali destinate a confluire in Eurodac (e in A.f.i.s) daigabinetti provinciali e regionali della polizia scientifica. Nei log vengonomemorizzate le attivit svolte, il nome dell'utente, il codice della postazioneclient di provenienza della richiesta, il numero originario identificativodell'operazione effettuata dal client e il codice A.f.i.s..
L'accesso alla sala macchine che ospitail server centrale consentito mediante badge profilato.
L'accesso degli amministratori aldatabase dei log Eurodac (e A.f.i.s.) avviene mediante credenziali diautenticazione (username e password) condivise tra il personale dell'areaGruppo sistemistico sezione A.f.i.s..
Prescrizioni
2.5.2. Conservazione dei fascicolicartacei presso l'Unit Dublino
Profili critici
Allo stato, i fascicoli sono sistemati inarmadi privi di chiusura collocati in stanze non chiuse a chiave. Sono in corsoattivit volte a dotare di serrature gli armadi e le stanze.
installato un impianto dirilevazione incendi e un sistema di videosorveglianza, che entra in funzione al di fuori dell'orario di lavoro del personale.
Prescrizioni
L'accesso ai locali ove sono custoditi ifascicoli va consentito previa adozione di un sistema di controllo basatosull'utilizzo di una tessera individuale (ad esempio, un badge profilato) adisposizione dei soli soggetti incaricati del trattamento delle informazioni.
I fascicoli devono essere collocati inarmadi ignifughi dotati di idonee serrature di sicurezza.
I varchi di accesso ai locali devonoessere anch'essi dotati di idonee serrature di sicurezza.
2.5.3 Trattamento dei dati construmenti elettronici presso l'Unit Dublino
Profili critici
L'accesso alle postazioni informatiche daparte del personale avviene mediante credenziali di autenticazione personale didominio Windows.
L'accesso all'applicazione web DubliNET,attraverso cui l'Unit gestisce i dati e le comunicazioni con gli Stati membri,avviene attraverso un sito non Ssl (Secure Socket Layer) e, quindi, senzacertificato di sicurezza.
Le credenziali di autenticazione(username e password) per l'accesso all'applicazione DubliNET sono condivisefra i vari operatori.
La documentazione scaricabile dal sistemaDubliNET (ad esempio, in formato Pdf), ivi compresi i cartellinidattiloscopici, viene firmata digitalmente dal mittente, ma le postazioniinformatiche in uso al personale dell'Unit non sono dotate del sistema diverifica della firma digitale (all'interno del file nell'area dedicata allafirma digitale risulta presente un punto interrogativo).
Gli accessi all'applicazione DubliNET ele operazioni compiute sui dati vengono tracciate.
Prescrizioni
Le comunicazioni devono quindi avvenireesclusivamente attraverso posta elettronica certificata e i documenti trasmessidevono essere cifrati.
Per l'accesso all'applicazione webDubliNET, a ogni incaricato deve essere assegnata o associata individualmentealmeno una credenziale di autenticazione costituita da un codice utente e dauna parola chiave composta da non meno di otto caratteri, che deve essere modificatadall'incaricato al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni tre mesi.
3. Termine per attuare le prescrizionidel Garante Attesa la particolare delicatezza dei dati in questione, ilGarante constata la necessit che le prescritte modificazioni e integrazioni daapportare al trattamento siano adottate entro termini brevi, decorrenti dalladata di ricezione del presente provvedimento, che risulta congruo fissare:
a) in trenta giorni, relativamente allemisure di sicurezza concernenti l'adozione delle credenziali individuali diautenticazione da parte del personale dell'area Gruppo sistemistico sezioneA.f.i.s. del Servizio di Polizia scientifica del Dipartimento della pubblicasicurezza e degli operatori dell'Unit Dublino del Dipartimento per le libertcivili e l'immigrazione;
b) in sei mesi, relativamente alle altremodificazioni e integrazioni, ivi comprese le ulteriori misure di sicurezzaprescritte (punto 2.5).
Il Ministero, che allo stato risultatitolare del trattamento, invitato a fornire riscontro al decorso di ciascunodi tali termini circa l'attuazione delle presenti prescrizioni.
TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE
1) ai sensi degli artt. 154, comma 1,lett. c) e 160 del Codice dispone che il Ministero dell'interno adotti leprescritte modificazioni e integrazioni al trattamento dei dati personalieffettuati in attuazione del regolamento n. 2725/2000 istitutivo del sistemaEurodac e della Convenzione di Dublino relativamente a:
a) individuazione e comunicazione alGarante degli estremi identificativi del titolare (o co-titolari) e eventualiresponsabili del trattamento, con indicazione dei compiti e delleresponsabilit dei vari soggetti che effettuano il trattamento dei datinell'ambito della procedura, al fine di assicurare la liceit del trattamento,la correttezza e sicurezza dei dati e il rigoroso rispetto del principio difinalit del trattamento per tutte le operazioni compiute, dalla raccoltaall'utilizzo, alla conservazione e alla comunicazione dei dati (punto 2.1);
b) individuazione e comunicazione alGarante degli estremi identificativi dei soggetti "le autorit") cheassicurino il livello di responsabilit richiesto dagli artt. 13 e 15 delregolamento n. 2725/2000 nelle decisioni di modifica, rettifica, integrazione ecancellazione dei dati registrati presso la banca dati centrale e che possonoaccedere ai risultati delle ricerche nel sistema, in particolare a quellerelative ai confronti con le categorie b) e c) indicate al punto 1 delpresente provvedimento (punto 2.2);
c) adozione di una idonearegolamentazione volta a garantire che l'accesso ai dati gestiti dall'unitcentrale sia limitato alle sole finalit previste dal regolamento n. 2725/2000e alle sole autorit competenti per la procedura di asilo, con particolareriferimento alle cd. "ricerche speciali" di cui all'art. 18 delregolamento (punto 2.3);
d) formazione del personale in relazioneal trattamento dei dati effettuato nel corso della procedura, con particolareriferimento all'uso legittimo delle cd. "ricerche speciali";aggiornamento del testo dell'informativa da rendere all'interessato conparticolare riferimento all'inserimento dell'indicazione del titolare (oco-titolari) del trattamento dei dati e degli specifici diritti che possonoessere esercitati dagli interessati e delle autorit (Garante e autoritgiudiziaria) a cui presentare un eventuale ricorso (punto 2.4);
2) ai sensi degli artt. 154, comma 1,lett. c) e 160 del Codice dispone che il Ministero dell'interno adotti adeguatemisure di sicurezza nel trattamento dei dati, volte a rafforzare il livello diprotezione delle informazioni trattate nell'ambito del sistema Eurodac,con particolare riferimento a (punto 2.5):
a) assegnazione al personale dell'areaGruppo sistemistico sezione A.f.i.s. del Servizio di Polizia scientifica delDipartimento della pubblica sicurezza e del personale dell'Unit Dublino delDipartimento per le libert civili e l'immigrazione di credenziali individualidi autenticazione costituite da un codice utente e da una parola chiave compostada non meno di otto caratteri, che deve essere modificata dall'incaricato alprimo utilizzo e, successivamente, almeno ogni tre mesi;
b) conservazione dei fascicoli cartaceipresso l'Unit Dublino del Dipartimento per le libert civili e l'immigrazionein armadi ignifughi dotati di serrature di sicurezza collocati in locali conaccesso consentito previa adozione di un sistema di controllo basatosull'utilizzo di una tessera individuale (ad esempio, un badge profilato) adisposizione dei soli soggetti incaricati del trattamento delle informazioni econ varchi dotati di idonee serrature di sicurezza;
c) trattamento dei dati con strumentielettronici presso la medesima Unit mediante comunicazioni basate sull'usoesclusivo di posta elettronica certificata e sulla trasmissione di documenticifrati;
3) ai sensi delle medesime disposizioniprescrive che le suesposte modificazioni e integrazioni da apportare altrattamento siano adottate entro il termine, decorrente dalla data di ricezionedel presente provvedimento, di trenta giorni relativamente alle misure disicurezza concernenti l'adozione delle credenziali individuali diautenticazione da parte del personale dell'area Gruppo sistemistico sezioneA.f.i.s. del Servizio di Polizia scientifica del Dipartimento della pubblicasicurezza e del personale dell'Unit Dublino del Dipartimento per le libertcivili e l'immigrazione, e di sei mesi relativamente alle altre modificazioni eintegrazioni, ivi comprese le ulteriori misure di sicurezza prescritte,fornendo riscontro a questa Autorit circa la loro attuazione al decorso deimedesimi termini.
Roma, 29 maggio 2008
Pizzetti
Fortunato
Buttarelli