Garante per la protezione
    dei dati personali

TRASPORTO PUBBLICO:GEOLOCALIZZAZIONE E SICUREZZA DEI PASSEGGERI

PROVVEDIMENTO DEL 5GIUGNO 2008

 

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti,e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminata la richiesta di verificapreliminare presentata da Air Pullman S.p.A. ai sensi dell'art. 17 del Codicein materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Visti gli atti d'ufficio;

Viste le osservazioni formulate dalsegretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n.1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

1. Trattamento di dati mediante sistemidi localizzazione satellitare e di sistemi di registrazione di eventi di guida
1.1.Air Pullman S.p.A., societ che gestisce linee di trasporto pubblico, hapresentato una richiesta di verifica preliminare ai sensi dell'art. 17 delCodice, relativa al trattamento di dati personali dei conducenti dei veicoli indotazione –nonch di quelli a disposizione delle societ controllate"Air Pullman Noleggi s.r.l." e "Saco s.r.l."–conseguente all'utilizzo di un sistema satellitare di localizzazione basato sutecnologia Gps (Global Positioning System). Tale sistema, comprensivo dellagestione di una banca dati e del portale messi a disposizione della societ ditrasporto, verrebbe fornito da Digigroup s.r.l. (di seguito, denominata "fornitoredel servizio").

Unitamente ai trattamenti effettuatimediante il sistema, la cui installazione presupposto per partecipare a garerelative all'affidamento di servizi di trasporto pubblico locale, verrebberotrattate, con l'ausilio del fornitore del servizio, ulteriori informazionirelative allo "stile di guida"del conducente e ad alcuni parametri (quali la pressione nei serbatoi freni ainizio e fine frenata e la velocit del veicolo, anche durante la frenata)rilevati in occasione di eventuali sinistri mediante un dispositivo diregistrazione e trasmissione dei dati ("event data recorder", denominato dalla societ "black box").

Nel complesso, la societ sarebbe ingrado di:

a. localizzare geograficamente ipropri veicoli su una mappa cartografica e di conoscerne velocit e direzione;

b. verificare l'osservanza, da partedei conducenti, della normativa in tema di circolazione stradale e delleprescrizioni aziendali;

c. valutare la sicurezza e il "comfort" della condotta di guida degli autisti;

d. analizzare il consumo dicarburante (e l'efficienza energetica) nella fase di marcia;

e. ricostruire la dinamica dieventuali sinistri;

f. riscontrare anomalietecnico-meccaniche dei veicoli.

1.2. Secondo quanto prospettato dallasociet, il trattamento di dati personali riferiti ai conducenti per mezzo diun codice identificativo appositamente cifrato, associati a quelli necessariper la localizzazione del veicolo (posizione in tempo reale del veicolo, data eora di transito, velocit sostenuta e direzione percorsa), servirebbe a "garantirela sicurezza dei passeggeri e del mezzo rintracciandone sul percorso la posizione,per ogni necessit di intervento che assicuri l'espletamento del servizio afavore dei passeggeri e la possibilit di assistenza ai medesimi" (cfr. richiesta di verifica preliminare, p.4).

Le predette informazioni, acquisiteautomaticamente dal sistema di bordo secondo criteri concordati previamente conil fornitore del servizio (all'accensione e allo spegnimento del veicolo; ognicinque minuti con veicolo fermo o in movimento; ogni cinque km con veicolo inmovimento; all'inizio e al termine di ogni fermata: cfr. allegato A allamenzionata richiesta), confluirebbero in una banca dati gestita dal fornitoremedesimo.

Gli stessi dati, unitamente al servizioper la loro elaborazione (come, ad esempio, il tracciato del percorsoeffettuato), sarebbero resi fruibili all'azienda dal fornitore attraverso unportale ad accesso riservato, denominato "i-Nets" (cfr. richiesta di verifica preliminare, cit.,p. 6); non verrebbero trattati, comunque, dati personali relativi ai passeggeritrasportati (cfr. richiesta di verifica preliminare, cit., p. 3).

1.3. Con riferimento alle funzionalitcorrelate alla sicurezza stradale e al consumo energetico, la societ intendeacquisire i dati identificativi dei conducenti associati a informazionirelative alle loro "condotte di guida". Le informazioni (riferite, in particolare, ai tempi dipermanenza oltre il numero massimo di giri motore consentito, al superamentodelle velocit massime, al "comfort di guida" durante la marcia e in sede di frenata e alconsumo energetico connesso all'utilizzo dell'acceleratore) sarebbero trattatesolo in forma di indici medi e non sulla base di dati analitici.

Le medesime informazioni sarebberoutilizzate esclusivamente per finalit connesse al "rispetto delleprescrizioni normative di marcia su strada pubblica" (cfr. richiesta di verifica preliminare cit.,p. 4) e alla corresponsione di trattamenti economici premianti a beneficio deilavoratori che conformino il proprio stile di guida agli standard della societ(in coerenza con la politica di incentivazione da essa portata avanti, che"formerebbe oggetto di negoziazione a livello aziendale": cfr. verbale di incontro del 31 marzo 2008).Anche le informazioni in questione confluirebbero all'interno di una banca datifruibile dall'azienda per mezzo del portale "i-Nets".

1.4. La sicurezza dei dati personalisarebbe monitorata e implementata costantemente mediante accorgimenti tecniciatti a garantire la loro protezione (cfr. richiesta di verifica preliminare,cit., p. 9). In particolare, l'accesso al portale "i-Nets" –e, conseguentemente, a tutte leinformazioni ivi contenute– verrebbe consentito esclusivamente previoinserimento di una password associata a un identificativo utente ("UserId"), in funzione del profilo di autorizzazionepredefinito con il fornitore.

2. Protezione dei dati personali,localizzazione e registrazione della condotta di guida
Con esclusionedelle funzionalit del sistema utilizzato dalla societ per la telediagnosticadel veicolo (punto 1.1. lett. f), in relazione al quale la societ hadichiarato che verranno trattate informazioni riconducibili non agli autisti,ma al solo veicolo: cfr. verbale di riunione, cit.), il caso sottoposto averifica preliminare riguarda un trattamento di dati personali riferiti aiconducenti, con particolare riferimento alla localizzazione.

I dati relativi all'ubicazione deiveicoli, infatti, se associati a codici identificativi dei conducenti,costituiscono anche informazioni personali riconducibili agli interessati (art.4, comma 1, lett. b), del Codice). Ci, anche nel caso in cui i dati dilocalizzazione del veicolo non siano associati immediatamente dal sistemainformativo al nominativo dei conducenti (o a codici ad essi attribuiti),atteso che la societ sarebbe comunque in condizione di risalire in ognimomento al conducente assegnatario di ciascun veicolo (cfr., in proposito,Parere n. 5/2005 sull'uso di dati relativi all'ubicazione al fine di fornireservizi a valore aggiunto del Gruppo di lavoro ex art. 29, direttiva n.95/46/Ce, WP115, p. 10; v. altres Parere n. 4/2007 sul concetto di datipersonali del Gruppo di lavoro ex art. 29, direttiva n. 95/46/Ce, WP136, p.11).

Anche gli ulteriori dati trattati per iltramite del fornitore del servizio, quali quelli relativi allo "stiledi guida" o registrati mediantela "black box", devonoritenersi dati personali, essendo riconducibili (anche in un secondo momento,ad esempio in occasione di sinistro) ad azioni poste in essere dai conducenti.

A tali trattamenti trova pertantoapplicazione la disciplina contenuta nel Codice.

Per tutte le finalit indicate nelpresente provvedimento, il trattamento dovr quindi avvenire con modalitcomunque rispettose, in concreto, dei diritti e delle libert fondamentali,nonch della dignit degli interessati (art. 2, primo comma, del Codice) edovr essere svolto, in ogni caso, in conformit all'art. 11, comma 1, lett. a)del medesimo Codice, con le garanzie e procedure espressamente previste atutela dei lavoratori dall'art. 4 della legge n. 300/1970.

3. Rapporto tra societ di trasportopubblico locale (titolare del trattamento) e fornitore del servizio
L'esternalizzazionedelle attivit finalizzate all'esecuzione del servizio sopra descritto, graziea un apposito contratto di collaborazione, asseconda legittime esigenzeorganizzative in base alle quali la societ di trasporto, "titolare deltrattamento", si avvale delfornitore del servizio che viene a rivestire, ai sensi dell'art. 29 del Codice,il ruolo di "responsabile del trattamento" (in tal senso cfr. i pareri resi il 19dicembre 1998 e l'8 giugno1999).

Il fornitore del servizio, chiamato aoperare in base a un apposito incarico, non gode di spazi di autonomia inordine alle finalit perseguibili (salva la necessaria autonomia dal punto divista tecnico per fornire il servizio richiesto), atteso che il poteredecisionale in relazione alle medesime finalit rimane in capo alla societ ditrasporto (cfr. in tal senso gi il parere del 9 dicembre 1997; Provv. 16 febbraio 2006).

Pertanto, l'accordo con la societ ditrasporto deve permettere di delimitare gli obiettivi da raggiungere, diorientare al loro esclusivo perseguimento le operazioni di trattamento dei datieffettuate dal fornitore del servizio e di individuare analiticamente i datipertinenti e non eccedenti da trattare (artt. 4, comma 1, lett. g) e 29 delCodice). L'attivit del fornitore del servizio deve essere vincolata dalleistruzioni impartite dal titolare, che devono a loro volta tener conto delleprescrizioni stabilite dal Garante con il presente provvedimento.

4. Liceit, finalit e pertinenza deltrattamento rispetto alla localizzazione
La finalit del trattamentodichiarata dalla societ in relazione al funzionamento del sistema Gps risultalecita. Il sistema di localizzazione del veicolo (e indirettamente delconducente) preordinato a rendere pi efficiente il servizio di trasportopubblico locale (con una migliore allocazione dei mezzi in dotazione, specie incaso di sopravvenienze), consentendo di fornire un'informazione tempestiva avantaggio della societ che gestisce il servizio di trasporto (oltre che,eventualmente, dell'utenza), anche per l'eventuale attivit di reportistica neiconfronti dell'ente pubblico affidante e per il monitoraggio del servizio (cfr.artt. 14, comma 3, lett. f), 18, comma 3-quater, lett. a) e 19, comma 3, lett.c) d.lg. 19 novembre 1997, n. 422, Conferimento alle regioni ed agli entilocali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale). Leinformazioni verranno utilizzate anche per incrementare le condizioni disicurezza del conducente e delle persone trasportate (cfr. nota della societdel 12 marzo 2008).

Per tali finalit verranno trattati idati relativi alla localizzazione dei veicoli, ivi compresa la loro direzione evelocit media tenuta negli intervalli spazio-temporali sopra indicati (punto1.2.).

Risulta conforme al principio dinecessit (art. 3 del Codice) l'adozione di opportuni accorgimenti al fine dinon rendere conoscibile al fornitore del servizio i dati identificativi deiconducenti, attribuendo a questi ultimi, come dichiarato dalla societ, codicicifrati (v. punto 1.2.).

Per quanto riguarda le predette finalit,funzionali al perseguimento di esigenze organizzative e produttive e a unincremento della sicurezza del lavoro, la societ, assolti gli obblighiprevisti dall'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, potr avvalersi delsistema di localizzazione e trattare i dati personali necessari al suofunzionamento (nello stesso senso v. il decreto del Ministero del lavoro edelle politiche sociali, Direzione generale della tutela delle condizioni dilavoro, Divisione IV, 24 giugno 2004, in tema di installazione di impianti dicontrollo satellitare su autovetture di pronto intervento di un'impresaerogatrice di gas, nonch la risposta a una istanza di interpello del medesimoMinistero, Direzione generale per l'attivit ispettiva, prot. n. 25/I/0006585del 28 novembre 2006, in materia di localizzazione mediante computer palmariassegnati in dotazione a informatori scientifici del farmaco).

5. Liceit e finalit rispettoall'osservanza delle prescrizioni normative in materia di circolazione e alladefinizione dello "stile di guida"
5.1. In termini generali,del pari lecito risulta il trattamento di dati personali riferiti agli autistiin relazione alla "condotta di guida" osservata (sintetizzata in forma di indici medi) per finalitconnesse al "rispetto delle prescrizioni normative di marcia su stradapubblica" (cfr. richiesta diverifica preliminare cit., p. 4). Al riguardo, deve infatti rilevarsi che lasicurezza stradale, specie nell'ambito del trasporto professionale, costituisceper l'ordinamento un obiettivo di primaria rilevanza, come confermato dallastessa disciplina comunitaria (ad esempio, in tema di cronotachigrafo digitale:cfr. regg. Ce nn. 3821/85, 2135/98 e 561/2006) e nazionale (si pensi alla"Carta di qualificazione del conducente", che obbliga gli esercenti a conseguire unaqualificazione iniziale e a sottostare a periodici corsi di formazione: cfr.artt. 14 ss. e 20 d.lg. 21 novembre 2005, n. 286, recante Disposizioni per ilriassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'eserciziodell'attivit di autotrasportatore).

Nel rispetto delle specifichedisposizioni di legge in materia (in particolare, il d.lg. n. 285/1992 "Nuovocodice della strada" esuccessive modifiche e integrazioni), la societ potr quindi trattare leinformazioni relative alle "condotte di guida" dei conducenti.

5.2. Con riguardo al trattamento delleinformazioni relative alla "condotta di guida" al fine di riconoscere trattamenti economicipremiali "ai lavoratori che conformino il proprio stile di guida aglistandard fissati dalla societ"(cfr. verbale di riunione cit.), sebbene tali dati siano ricavati mediantel'impiego di "apparecchiature per finalit di controllo a distanzadell'attivit dei lavoratori",non pu escludersi che il controllo posto in essere sia giustificato da esigenzeorganizzative e produttive della societ di trasporto (art. 4, secondo comma,legge n. 300/1970). Tali sono da ritenersi il risparmio derivante dalmonitoraggio delle "condotte di guida" e l'eventuale utilizzo degli indici medi per riconoscere premi aidipendenti, eventualmente in aggiunta agli elementi attualmente in uso; allaluce dell'accordo aziendale in atti, infatti, il premio di risultato correlato alla "diminuzione di danni per sinistri interni e passivi" e "all'andamento del parametro fatturatodell'attivit di linea su dipendenti medi".

La societ dovr selezionare attentamentei dati pertinenti e non eccedenti ai fini del calcolo degli indici medi cheintende utilizzare per riconoscere trattamenti economici premiali ai dipendenti(v. sopra punto 1.3.), tenendo presenti nel trattamento dei dati i limiti dilegge in materia (in particolare, per quanto riguarda il divieto operante perle imprese di trasporto di "retribuire i conducenti salariati oconcedere loro premi o maggiorazioni di salario in base alle distanze percorse[...], se queste retribuzioni siano di natura tale da mettere in pericolo lasicurezza stradale": art. 10reg. Ce n. 561/2006 del 15 marzo 2006).

Il trattamento, previo espletamento, daparte della societ di trasporto, degli adempimenti richiesti dal menzionatoart. 4, dovr essere altres svolto nel rispetto degli ulteriori adempimentiformulati al successivo punto 7.

6. Liceit del trattamento rispetto allatracciabilit dei sinistri mediante la c.d. black box
Ancorch la societnon abbia chiarito del tutto in atti la finalit che intende perseguiremediante la c.d. black box (e debba meglio esplicitarla negli atti attuatividel presente provvedimento), con riguardo ai dati dei conducenti dai quali siapossibile ritrarne la condotta in occasione di un sinistro, il trattamento chesi intende porre in essere risulta anch'esso, allo stato degli atti, lecito.

Infatti, l'acquisizione di elementi voltialla ricostruzione di un sinistro, oltre che a incrementare, in prospettiva,gli standard di sicurezza dei soggetti trasportati (e, in primo luogo, dellostesso conducente), pu rivelarsi utile ai fini dell'accertamento di condottenon conformi alla disciplina in materia di sicurezza stradale e perl'accertamento di eventuali responsabilit in capo ai conducenti medesimi.

La societ, anche alla luce dellespecifiche previsioni contrattuali in materia (cfr., in particolare, artt. 73 e74 del vigente Ccnl degli autoferrotranvieri, che pongono in capo all'autistaspecifiche responsabilit in ordine al rispetto della circolazione stradale el'eventuale risarcimento dei danni imputabili), potr trattare le informazionirelative ai conducenti inerenti alla tracciabilit degli eventuali sinistri; lastessa societ, al fine di garantire la liceit e correttezza del trattamento(art. 11, comma 1, lett. a), del Codice), dovr tuttavia provvedere alpreventivo espletamento delle procedure richieste dall'art. 4, secondo comma,della legge n. 300/1970; dovr essere inoltre garantito il rispetto degliulteriori adempimenti formulati al successivo punto 7.

7. Adempimenti ulteriori
Resta fermo che pertutte le finalit indicate nel presente provvedimento (punti 4-6):

a) ai lavoratori dovranno essereforniti gli elementi prescritti dall'art. 13 del Codice unitamente a compiutiragguagli sulla natura dei dati trattati e sulle caratteristiche del sistema,tenuto conto delle diverse finalit perseguite (in proposito, cfr. gi Provv.1 marzo 2007, Linee guida del Garante per posta elettronica e internet, doc.web n. 1387522);

b) l'accesso ai dati riferiti aiconducenti, concernenti la localizzazione o inerenti alle "condotte diguida", dovr essere consentitoai soli incaricati della societ che possono prenderne legittimamenteconoscenza in ragione delle mansioni svolte (ad esempio, in relazione allacircolazione dei veicoli, il personale incaricato di coordinare il servizio ditrasporto pubblico nei diversi turni di lavoro; nel caso degli indici mediutili a misurare la "condotta di guida", agli incaricati operanti nella gestione dellerisorse umane);

c) i dati personali non potrannoessere conservati per un tempo superiore a quello necessario al conseguimentodelle finalit indicate (art. 11, comma 1. lett. e), del Codice). Inparticolare, le informazioni relative alla localizzazione, opportunamenteanonimizzate, potranno essere trattate per le attivit di monitoraggio epianificazione del servizio di trasporto pubblico solo se in forma aggregata(artt. 3 e 11, comma 1, lett. e), del Codice);
d) la societ dovrdesignare il fornitore del servizio oggetto della verifica preliminare qualeresponsabile del trattamento ai sensi dell'art. 29 del Codice (v. sopra, punto3);

e) infine, con specifico riferimentoai dati relativi alla localizzazione, la societ dovr notificare iltrattamento nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 37 e ss. del Codice.

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE

a conclusione della verifica preliminarerelativa all'utilizzo di un sistema di localizzazione satellitare che AirPullman S.p.A. e le societ controllate "Air Pullman Noleggis.r.l." e "Sacos.r.l." intendono installareper finalit connesse alla gestione di linee di trasporto, prende atto deltrattamento di dati personali oggetto di dichiarazioni della societ che potressere svolto, fermo restando che:

1. agli interessati, unitamente aglielementi da fornire ai sensi dell'art. 13 del Codice, dovranno essere forniticompiuti ragguagli sulla natura dei dati trattati e sulle caratteristiche delsistema, tenuto conto delle diverse finalit perseguite (punto 7);

2. l'accesso ai dati trattati dovressere consentito ai soli incaricati della societ che, in ragione dellemansioni svolte, possono prenderne legittimamente conoscenza (punto 7);

3. i dati dovranno essere conservatiper il tempo necessario al conseguimento delle finalit perseguite. Inparticolare, le informazioni relative alla localizzazione, opportunamenteanonimizzate, dovranno essere trattate per le attivit di monitoraggio epianificazione del servizio di trasporto pubblico solo in forma aggregata(punto 7);

4. per la finalit richiamata alpunto 5.2, il trattamento dei dati dovr avvenire tenuto conto dei limiti dilegge in materia, in particolare dell'art. 10 reg. Ce n. 561/2006 del 15 marzo2006;

5. siano previamente espletate leprocedure previste dall'art. 4, secondo comma, della legge n. 300/1970;

6. la societ dovr notificare alGarante il trattamento, con specifico riferimento ai dati relativi allalocalizzazione, e designare il fornitore del servizio quale responsabile deltrattamento ai sensi dell'art. 29 del Codice.

Roma, 5 giugno 2008

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Paissan

Il segretario generale
Buttarelli