| Garante per la protezione     dei dati personali USO DI DATI BIOMETRICINELLE OPERAZIONI DI TRASFUSIONE
IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti,e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminata la richiesta di verificapreliminare presentata dall'Azienda ospedaliera civile Maria Patern Arezzo diRagusa ai sensi dell'art. 17 del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Visti gli atti d'ufficio; Viste le osservazioni formulate dalsegretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n.1/2000; Relatore il dott. Mauro Paissan; PREMESSO 1. Trattamento di dati biometrici dioperatori sanitari e pazienti in processi di trasfusione del sangue
L'Aziendaospedaliera civile Maria Patern Arezzo di Ragusa intende adottare un sistemadi sicurezza trasfusionale per prevenire errori di identificazione di pazientio delle unit di sangue in sede di trasfusioni e scongiurare le conseguenzegravissime che si determinerebbero in caso di errori.
Il progetto ruotaintorno all'adozione di un terminale portatile a batterie -denominato "Securblood" Secondo l'Azienda, il sistema permette diverificare se le unit di sangue da trasfondere sono le stesse assegnate dalservizio di immunoematologia e medicina trasfusionale (Simt) a un determinatopaziente identificato con l'impronta digitale; in caso d'incongruenza dei dati,il sistema si blocca. Il sistema, basato sul riconoscimento biometrico,obbligherebbe poi il personale sanitario a presenziare alle operazioni ditrasfusione garantendo la massima assistenza nei primi quindici minutidall'operazione (tempo ritenuto appropriato per evidenziare eventuali reazionitrasfusionali). Ci, in osservanza della Raccomandazione europea R (95)15(capitolo 28, par. 2) sulla sorveglianza clinica. L'Azienda ha quindi presentato a questaAutorit una richiesta di verifica preliminare ai sensi dell'art. 17 delCodice, corredata da una dettagliata relazione sul trattamento di datibiometrici ricavati dalla lettura delle impronte digitali degli operatorisanitari e dei pazienti interessati alla trasfusione.
2. Formato dei dati biometrici;modalit di registrazione e di trasmissione
In base a quanto attestatodall'Azienda, la raccolta dei dati biometrici (enrollment L'Azienda precisa che il rilevatore nonha collegamenti in rete, n porte di comunicazione fisiche; non sarebbe quindiconsentito accedere ai circuiti di memoria del dispositivo biometricodall'esterno e l'estrazione dei dati sarebbe inibita. L'operazione di registrazione deglioperatori sanitari che eseguono trasfusioni di sangue o emocomponenti nelterminale destinato al reparto di competenza verrebbe effettuata da unincaricato dotato di una passwordd'accesso. Nel data base delterminale confluirebbero i seguenti dati: numero di badge 2.1. Viene precisato che lamemorizzazione dell'algoritmo relativo all'impronta, riportato unicamente sulportatile collocato nel reparto ospedaliero interessato, non potrebbe essereestratto, n copiato o trascritto e nemmeno trasmesso al di fuori delterminale. Vengono ipotizzate robuste misure di sicurezza per la custodia del server Il terminale registra non dati personaliquali nome, cognome e data di nascita, ma unicamente codici numerici. I datirelativi alle operazioni eseguite durante una trasfusione (non contenenti ilcodice di badge dell'operatore)verrebbero trasmessi automaticamente dal terminale direttamente al server I dati da trasmettere al server nellevarie fasi del prelievo e trasfusione sono raccolti: durante la fase del prelievo(reparto, data e ora del prelievo, numero di badge all'inizio della trasfusione(reparto, data e ora inizio trasfusione, numero del badge alla chiusura della trasfusione(reparto, ora fine trasfusione, badge dell'infermiere e reazione trasfusionale). I dati sopra menzionati sarebberovisibili nella sessione riservata del sito della B.b.s. s.r.l. tramite una userid Dal momento che il terminale privo diconnessioni fisiche, per la trasmissione dei dati a un server L'Azienda ha previsto la possibilit diun rifiuto del trattamento dei dati biometrici da parte del dipendente opaziente: in questo caso, si assegnerebbe all'operatore sanitario un codice diidentificazione personale e al paziente, un braccialetto da applicare sul polsocon inciso un codice a barre (sistema ritenuto meno sicuro) da leggersi sempremediante il terminale.
3. Durata della conservazione didati
3.1 I dati del personale dell'Azienda (algoritmi delle improntedigitali, numeri di badge e pin)verrebbero conservati all'interno del terminale di competenza di ciascunreparto e cancellati, venendone a mancare la necessit, a cura dell'incaricatodesignato dal direttore del Simt e dotato di password Infine, per quel che concerne i dati incodice numerico trasmessi al serverdella B.b.s.. s.r.l., se ne prevede la cancellazione ogni sei mesi, previa lorocopia su supporto magnetico e invio al servizio trasfusionale di competenza. 4. Motivi addotti che rendononecessario l'utilizzo di dati biometrici in luogo di altri sistemi 4.1L'Azienda ritiene che l'utilizzo del terminale, unitamente alle procedure daadottarsi, possa essere l'unico sistema idoneo per ridurre drasticamente la possibilitdi un errore trasfusionale che ha conseguenze particolarmente gravi, fino alpossibile decesso del paziente. L'utilizzo del solo codice a barreapposto al braccialetto del paziente non assicurerebbe quel grado di certezzaindispensabile per un'attivit cos pericolosa come quella della trasfusionedel sangue o emoderivati; ci, senza contare che, come accennato, l'impiegodella rilevazione biometrica costringerebbe l'operatore sanitario a essererealmente vicino al paziente nei momenti di maggiore criticit dell'operazionedi trasfusione. 5. Rispetto di alcuni adempimentie delle misure di sicurezza 5.1. Le misure di sicurezza prospettate perla conservazione dei dati personali risultano dagli atti adeguate. Anche perquanto riguarda alcuni adempimenti previsti dal Codice (informativa, consenso edesignazione degli incaricati), l'Azienda li ha presi in esame assicurando laloro attuazione. Ci, salvo che quanto riguarda le societ presso le qualisaranno detenuti i dati per conto dell'Azienda, le quali dovranno essereopportunamente designate quali responsabili del trattamento ai sensi degliartt. 4, comma 1, lett. g) e 29 del Codice. 6. Necessit, liceit, finalit,proporzionalit e correttezza nel trattamento 6.1. La raccolta e laregistrazione di impronte digitali e dei dati biometrici utilizzati perverifiche e raffronti nelle procedure di autenticazione o di identificazionesono operazioni di trattamento di dati personali riconducibili ai singoliinteressati (art. 4, comma 1, lett. b)), alle quali trova applicazione lanormativa contenuta nel Codice (Provv. 19 novembre 1999; 21 luglio 2005; 23 novembre2005; 15 giugno2006; 1 febbraio2007; doc. di lavorosulla biometria del Gruppo Art. 29 dei garanti europei, Wp 80). La liceit delsistema deve essere pertanto valutata sul piano della conformit ai princpi dinecessit, liceit, finalit, proporzionalit e correttezza (artt. 3 e 11 delCodice), anche in relazione ai tempi di conservazione dei dati. 6.2. Con riguardo al trattamento di datibiometrici aventi lo scopo di identificare con elevato grado di certezza i datidei sanitari, dei pazienti e i prodotti ematici relativi alle operazioni ditrasfusione, deve rilevarsi che le operazioni da effettuare si caratterizzanoper la loro delicatezza e pericolosit e trovano giustificazione nella garanziache esse offrono per contenere errori possibili di scambi di dati e di sacchedi sangue. Ad avviso dell'Azienda, l'utilizzo disistemi di autenticazione basati su tecniche biometriche secondo le modalitsopra descritte darebbe una risposta idonea rispetto alla problematica deglierrori, aumentando considerevolmente il grado di sicurezza nelle operazione datenere sotto controllo, non esistendo un mezzo diverso parimenti efficace.Viene infatti considerato non esente da rischio assicurare con sistemitradizionali l'autenticazione certa e univoca dei pazienti e degli operatorisanitari, nonch la verifica dei prodotti ematici in fase di trasfusione. Il rispetto della specifica disciplina inmateria (l. 195/2005; dd.lg. 207 e 261/2007; raccomandazione n. 5/2007 delMinistero della salute) obbliga l'Azienda a prestare la massima attenzionepossibile alle operazioni da compiere in un settore cos delicato in ragionedei dati trattati e dei rischi connessi, per assicurare l'incolumit e lasalute del paziente e la tracciabilit del percorso delle unit di sangue e diemocomponenti dal donatore al ricevente e viceversa. Pu ritenersi quindi proporzionata lamodalit prospettata dall'Azienda per il trattamento dei dati derivanti dalleimpronte digitali (template), sebbene essi verrebbero memorizzati non su supportiin possesso di ciascun interessato (come di regola prescritto da questaAutorit a seguito di verifiche preliminari), ma su ciascun terminale indotazione ai singoli reparti. Inducono in particolare a tale constatazione lecaratteristiche dell'apparecchiatura utilizzata (priva di accessi fisici), legaranzie di sicurezza sopra menzionate, la circostanza che i dati rilevati sonoprivi di indicazioni nominative e, infine, l'obiettiva difficolt di produrreper i pazienti singoli badge. 6.3. Per la durata di conservazione deidati degli operatori sanitari, l'Azienda si limitata a fornire le indicazionie le procedure per la loro eventuale cancellazione. Al riguardo, deve ritenersiche tali dati debbano essere conservati per la sola durata in cui gli addettiricoprono la qualit di incaricati del trattamento ed essere poi prontamentecancellati. Per i pazienti stato invece indicato,come termine di conservazione, quello di sette giorni dalla trasfusione,elevabile fino a un massimo di trenta su autorizzazione del direttore del Simt.Non viene per dichiarato in quali casi tale termine minimo possa essere cosaumentato. Riguardo a questi aspetti, i terminiindicati non risultano incongrui, dovendosi tener conto della necessit di unapi ampia conservazione connessa a particolare vicende che possono emergerenell'attivit gestionale; casi che dovranno essere per disciplinatipreventivamente dall'Azienda. 7. Notificazione deltrattamento 7.1. Il progetto in esame non reca infine indicazioni perquanto riguarda la notificazione del trattamento ai sensi degli art. 37 e 38del Codice. Per tale aspetto, come per quanto concerne le misure di sicurezza,restano ovviamente fermi gli obblighi previsti dal Codice, cui l'attuazione delprogetto dovr ovviamente conformarsi. In relazione al sistema in esame risultain conclusione necessario prescrivere, a garanzia degli interessati, alcuniaccorgimenti e misure ai sensi dell'art. 17 del Codice, indicati nel seguentedispositivo. TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE: in relazione al progetto dell'AziendaOspedaliera civile Maria Patern Arezzo di Ragusa volto a trattare datibiometrici di operatori sanitari e pazienti mediante terminali dislocati neivari reparti prescrive all'Azienda, ai sensi dell'art. 17 del Codice, di adottarei seguenti accorgimenti e misure: designare opportunamente qualiresponsabili del trattamento le societ che trattano i dati dell'Azienda, aisensi degli artt. 4, comma 1, lett. g) e 29 del Codice, specificandoanaliticamente i compiti affidati anche per quanto riguarda l'osservanza dellemisure di sicurezza (punto 5.1); conservare i dati biometrici deipropri operatori sanitari (infermieri e medici) per la sola durata del relativoincarico (punto 6.3); disciplinare preventivamente icasi in cui sia necessaria la conservazione dei dati biometrici dei pazientifino ad un massimo di trenta giorni (punto 6.3); Roma, 19 giugno 2008
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