| Garante per la protezione     dei dati personali Aggiornamento 2009/2010del Programma Statistico Nazionale Provvedimentodel 22 ottobre 2008 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Visto il Codice in materia di protezionedei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Visto il decreto legislativo 6 settembre1989, n. 322, recante norme sul Sistema statistico nazionale; Visto il codice di deontologia e di buonacondotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricercascientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale ( Vista la richiesta di parere sull'Aggiornamento Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; Relatore il dott. Giuseppe Fortunato; PREMESSO: L'Istituto nazionale di statistica, aisensi dell'art. 6-bis, comma 2,del d.lg. n. 322/1989, ha chiesto al Garante il parere sull'Aggiornamento Nella richiesta l'Istituto ha precisatoche la programmazione statistica nazionale stata modificata con riferimentosia alla tempistica (passando da una programmazione a "triennioslittato" a una a "triennio fisso"), sia ai contenuti. Pertanto,l'Aggiornamento sottoposto alparere del Garante mette in evidenza le variazioni intercorse rispetto al primoanno del triennio regolato dal Psn 2008-2010 e contiene unicamente i prospettiidentificativi dei progetti presentati per la prima volta nell'Aggiornamento L'Istituto ha dichiarato che, a seguitodelle osservazioni contenute nel OSSERVA: Il presente parere formulato conriferimento ai trattamenti di dati personali emergenti dall'Aggiornamento Analoghe considerazioni valgono peralcuni prospetti identificativi, principalmente relativi ai sistemiinformativi, nei quali non sono allo stato riportate le informazionisufficienti per esprimere il parere (ad esempio, i sistemi informativistatistici PAT-00022 Sistema informativo statistico A fronte delle difficolt rappresentatenegli anni passati per la corretta interpretazione del concetto di "datopersonale" da parte dei ricercatori, l'Istituto deve poi prestareparticolare attenzione alla valutazione preliminare dei progetti da inserirenel Psn, al fine di individuare il trattamento di dati personali di personefisiche o giuridiche attraverso una puntuale disamina delle variabili rilevateo elaborate (cfr. ad esempio, Settore Giustizia Peraltro, anche in considerazione deirilievi di seguito formulati, va valutata favorevolmente la dichiarataintenzione dell'Istituto di voler predisporre per il futuro nuovi prospettiidentificativi per la presentazione dei progetti nel Psn. Per quanto concerne l'esame analiticodell'Aggiornamento, pur prendendoatto del dichiarato impegno dell'Istat volto a dare compiuta attuazione allanormativa in materia di protezione dei dati personali nell'ambito del Sistan,risulta necessario formulare le seguenti osservazioni, gi in parte contenute anchenei pareri espressi sui precedenti programmi statistici nazionali. 1. Informativa agli interessati eobbligo di risposta In caso di raccolta di dati personali che non avvengapresso l'interessato, nel caso in cui fornire a quest'ultimo l'informativa richiedeuno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, l'informativa siconsidera resa se il trattamento inserito nel Psn (art. 6, comma 2, delcitato codice deontologico). Tale modalit semplificata di conferimentodell'informativa deve comunque consentire all'interessato di conoscere tuttigli elementi indicati dal Codice all'art. 13. Pertanto, qualora i titolari ditrattamento intendano avvalersi di tale semplificazione, detti elementi devonoessere indicati, anche cumulativamente, nei prospetti identificativi deiprogetti, i quali devono risultare di agevole consultazione. La modalit semplificata non tuttaviautilizzabile in caso di trattamento di dati sensibili e giudiziari (v., art. 7,comma 2, d.lg. n. 322/1989). Infatti, l'obbligo di fornire tutti i datirichiesti per le rilevazioni previste dal Psn non pu riguardare i datisensibili e giudiziari anche in caso di raccolta presso terzi. Come pi volteevidenziato dal Garante in precedenti pareri, tale garanzia deve essere quindiattuata con modalit in concreto idonee ad assicurare il rispettodell'eventuale volont dell'interessato di non aderire alla ricerca; ci, ancheattraverso un'idonea informativa al momento della raccolta, anche se effettuataoriginariamente per scopi diversi da quelli statistici, ovvero prima dellacomunicazione dei dati al titolare della ricerca. Al riguardo, va ancora ribadito quantoevidenziato dall'Autorit nei precedenti pareri in relazione alle schedeinformative relative a trattamenti effettuati nel settore sanitario volti acostituire registri di patologia (ad esempio, la rilevazione ISS-00020Registro nazionale delle coagulopatie congenite 2. Corretta definizione delletipologie dei dati trattati
Come evidenziato anche in relazione aiprecedenti Psn, occorre evidenziare nuovamente la necessit di individuare inmodo corretto la tipologia dei dati trattati nei prospetti identificativi inattuazione della specifica disciplina di settore, salvo che gli stessi siano gipuntualmente individuati da norme di legge o di regolamento (cfr. art. 6-bis Tuttavia alcuni progetti (ad esempio, lerilevazioni IST-00916 Rilevazione delle organizzazioni di volontariato Inoltre, alcuni progetti di ricercainseriti nel paragrafo 3.2, relativo a trattamenti di dati sensibili e giudiziari,sembrano interpretare in modo difforme la nozione di dato sensibile (adesempio, la rilevazione IST-02017 Modulo ad hoc 2008: partecipazione almercato del lavoro dei migrantipresenta tra i principali caratteri rilevati il motivo del permesso di soggiornoche comporta il trattamento di tutte le tipologie di dati sensibili iviindicate, mentre nello studio progettuale LPR-00111 Studio per l'analisilongitudinale del sistema delle comunicazioni obbligatorie 3. Modalit di trattamento dei datie conservazione Analogamente a quanto evidenziato da questa Autorit neipareri espressi sui precedenti programmi statistici nazionali, anche alcuni deinuovi progetti continuano a prevedere deroghe agli obblighi generali previstidall'art. 6-bis, commi 5 e 6, deld.lg. n. 322/1989, nella parte in cui si prescrive di rendere anonimi i datidopo la raccolta e si individuano cautele per l'eventuale conservazione di datiidentificativi. Ci, anche per quanto riguarda l'indicazione nelle schedeinformative delle ragioni che consentono di derogare ai princpi generali suitempi e le modalit di conservazione dei dati ai sensi dell'art. 11 delpredetto codice deontologico. Nei prospetti identificativi dei progettiinseriti nel Psn non vengono poi specificate analiticamente le comprovateesigenze in relazione alle quali necessario disporre di dati identificativianche dopo la raccolta in casi attentamente selezionati (ad esempio, larilevazione IST-02258 Multiscopo sulle famiglie: discriminazioni perorientamento sessuale, pag. 192).Non sono inoltre specificate analiticamente le comprovate esigenze connessealle particolari caratteristiche del trattamento per cui risulti impossibilecustodire i dati identificativi separatamente da ogni altro dato personale, n,altres, i fondati motivi per i quali la separazione comporti un impiego dimezzi manifestamente sproporzionato (ad esempio, la rilevazione IST-00086Notifica delle malattie infettive, diffusive e parassitarie 4. Comunicazione di dati sensibili egiudiziari
Con riferimento ai dati sensibili e giudiziari, comecorrettamente illustrato nel paragrafo 1.1. dell'Aggiornamento TUTTO CI PREMESSO, ILGARANTE: ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. g) a) l'informativa agli interessati aisensi dell'art. 6, comma 2, del codice di deontologia e di buona condotta per itrattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientificaeffettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale e l'obbligo di risposta(punto 1); b) la corretta compilazione delleschede per ci che concerne le tipologie di dati trattati (punto 2); c) le modalit di trattamento deidati e i tempi di conservazione (punto 3); d) la comunicazione dei datisensibili e giudiziari (punto 4). Roma, 22 ottobre 2008
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