Garante per la protezione
    dei dati personali


Operazionedi fusione per incorporazione: prescrizioni in tema di aggiornamentodell'informativa a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Provvedimento del 19dicembre 2008

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti,e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l'istanza presentata da Banca Montedei Paschi di Siena S.p.A. (Bmps) il 12 dicembre 2008 (integrata dalla nota del16 dicembre 2008), avente per oggetto la richiesta di esonero dall'obbligo direndere l'informativa agli interessati (clienti, fornitori e dipendenti) inrelazione ai trattamenti di dati personali conseguenti alle operazioni fusioneper incorporazione che interesser la societ istante e Banca AntonvenetaS.p.A. (Bav-societ incorporata); rilevato che, successivamente all'operazionedi fusione, Bmps conferir nella "nuova" Banca Antonveneta S.p.A.(Nbav) un ramo d'azienda avente per oggetto circa quattrocento sportellisituati nel Triveneto (gi nella titolarit della societ incorporata) restandotitolare dei restanti seicento (cfr. richiesta datata 12 dicembre 2008);

RILEVATO, in particolare, che leoperazioni di fusione e successiva cessione degli sportelli saranno di fattocontestuali e produrranno effetto, rispettivamente, dalle ore 23,59 del 31dicembre 2008 e dalle ore 00,01 del 1 gennaio 2009 (cfr. comunicazione datata16 dicembre 2008);

CONSIDERATO che con la propria istanzaBmps chiede di essere esonerata dall'obbligo di fornire una nuova informativaagli interessati ai sensi dell'art. 13, comma 5, lett. c), del Codicesuggerendo, quale misura appropriata da adottare, di rendere l'"informativa–con tutti gli elementi contenuti nel predetto art. 13– alla primaoccasione utile ad avvenuta fusione[] esclusivamente alla clientela delle c.a 600 filiali che non verrannoconferite in Nbav ed ai fornitori (ex Bav) con i quali Bmps continuer adintrattenere rapporti"(comunicazione datata 12 dicembre 2008);

RILEVATO che tale richiesta motivatadal fatto che la societ istante ritiene che la complessiva operazionesocietaria riguarderebbe un numero elevato di interessati e comporterebbe l'impiegodi mezzi manifestamente sproporzionati rispetto ai diritti tutelati, essendo inparticolare coinvolti nelle descritte operazioni societarie, con riguardo ai:

     dipendenti: 5969 unit passerannoalle dipendenze di Bmps e 3335 unit confluiranno nella Nbav;

     clienti: circa un milioneverranno trasferiti in Bmps per effetto della fusione e circa seicentomilasaranno quindi conferiti a Nbav;

     fornitori: saranno interessatecirca diecimila unit "che indicativamente potrebbero essere condivisetra Bmps e Nbav" (cfr.comunicazione del 16 dicembre 2008);

CONSIDERATO che, per effetto dellafusione per incorporazione, la banca incorporante assume i diritti e gliobblighi della banca incorporata, proseguendo in tutti i rapporti (attivi epassivi) della medesima (anche processuali) anteriori alla fusione (art.2504-bis, comma 1, cod. civ.);

CONSIDERATO altres che, per effettodella fusione, anche i dati personali trattati dalla societ incorporata inrelazione ai rapporti destinati a confluire in quella incorporante verrannotrattati da quest'ultima senza soluzione di continuit;

RILEVATO che, per effetto della fusione,la banca incorporante diviene cos unico titolare del trattamento in relazioneai dati personali precedentemente trattati dalla societ incorporata senza chesi configuri alcuna (nuova) raccolta di dati;

RILEVATO che, argomentando dalla modificaintrodotta dal d.lg. n. 6/2003 all'art. 2504-bis, comma 1, cod. civ., si sonodi recente pronunciate nel senso della "continuit" tra i soggettiinteressati dalla fusione anche le Sezioni unite della Corte di cassazione,precisando che "il legislatore ha [] (definitivamente) chiarito che la fusione tra societ, previstadagli artt. 2501 c.c. e segg., non determina, nella ipotesi di fusione perincorporazione, l'estinzione della societ incorporata, n crea un nuovosoggetto di diritto nell'ipotesi di fusione paritaria; ma attua l'unificazionemediante l'integrazione reciproca delle societ partecipanti alla fusione. Ilfenomeno non comporta, dunque, l'estinzione di un soggetto e (correlativamente)la creazione di un diverso soggetto, risolvendosi [] in una vicenda meramenteevolutiva-modificativa dello stesso soggetto, che conserva la propria identit,pur in un nuovo assetto organizzativo" (Cass. Sez. un., 8 febbraio 2006, n. 2637);

CONSIDERATO altres che la sopraevidenziata continuit dei rapporti in corrispondenza delle operazioni difusione per incorporazione risulta anche dalla disciplina di settore contenutanell'art. 57, comma 4, del d.lg. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unicodelle leggi in materia bancaria e creditizia), secondo il quale "privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo,da chiunque prestate o comunque esistenti, a favore di banche incorporate daaltre banche [] conservano laloro validit e il loro grado, senza bisogno di alcuna formalit o annotazione,a favore, rispettivamente, della banca incorporante, della banca risultantedalla fusione o della banca beneficiaria del trasferimento per scissione";

RILEVATO che Bmps ha dichiarato che laBanca d'Italia ha approvato la fusione per incorporazione e autorizzato la Nbavall'esercizio dell'attivit bancaria, in conformit a quanto previsto dalladisciplina di settore (cfr. nota del 15 dicembre 2008);

RILEVATO che l'operazione di fusione perincorporazione trova una disciplina apposita e articolata nel codice civile enel testo unico delle leggi in materia bancaria –della quale necessariotener conto in ragione dei riflessi che la stessa pu spiegare rispetto aiprofili di protezione dei dati personali– che presenta misure atte aconsentire, snellendo gli adempimenti e preservando in pari tempo i legittimiinteressi dei soggetti in esse (a vario titolo) coinvolti, la prosecuzione deirapporti giuridici oggetto delle operazioni societarie;

VISTO il Codice in materia di protezionedei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), anche in riferimento agliartt. 2, comma 2, 11, comma 1, lett. a), 13, comma 5, lett. c) e 154;

CONSIDERATO che la disciplina diprotezione dei dati personali prevede che i dati personali debbano esseretrattati "secondo correttezza" (art. 11, comma 1, lett. a),del Codice), assicurando un livello elevato di tutela dei diritti e dellelibert fondamentali "nel rispetto dei princpi di semplificazione,armonizzazione ed efficacia"(art. 2, comma 2, del Codice);

RITENUTO che tali garanzie possono essereassicurate nel caso in esame fornendo agli interessati i necessariaggiornamenti dell'informativa resa dalla banca incorporata, e tra essi, inparticolare, la nuova denominazione del titolare del trattamento e gli estremiidentificativi dell'eventuale nuovo responsabile presso il quale esercitare ildiritto di accesso ai dati personali, attraverso il sito web delle societ interessate dalle operazioni difusione, in corrispondenza del loro verificarsi, nonch con comunicazioneindividualizzata agli interessati in occasione della prima circostanza utile dicontatto anche per altre finalit, anche successiva al completamento delleoperazioni di scissione e fusione (ad esempio, per la clientela, in sede diinvio dell'estratto conto o di analoghe comunicazioni). Tali modalitcomunicative contribuiranno a dare una conoscenza compiuta e tempestiva deglielementi del trattamento dei dati personali che possono subire modifiche pereffetto delle operazioni societarie considerate nel presente provvedimento, inconformit con il principio di correttezza nel trattamento di cui all'art. 11,comma 1, lett. a), del Codice (intal senso v. pure, per un caso analogo, il recente Provv. 11 dicembre 2008);

CONSIDERATO altres che, in relazionealla successiva cessione dei circa quattrocento sportelli situati nelTriveneto, trovano applicazione le misure di semplificazione gi individuate daquesta Autorit con le Linee guida per trattamenti dati relativi al rapportobanca-clientela (Del. 25 ottobre 2007, n. 53, punto 3.6.);

PRESO ATTO che ai soggetti interessatidalla cessione delle circa quattrocento filiali situate nel Triveneto da partedi Bmps alla "nuova" Banca Antonveneta provveder ad "assolvereall'adempimento dell'informativa applicando quanto previsto dal [menzionato] provvedimento del Garante del 25 ottobre 2007"(cfr. comunicazione del 12 dicembre 2008);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE:

prescrive a Banca Monte dei Paschi diSiena S.p.A. di fornire agli interessati i necessari aggiornamenti rispettoall'informativa resa dalla societ incorporata e tra essi, in particolare, lanuova denominazione del titolare del trattamento e gli estremi identificatividell'eventuale nuovo responsabile presso il quale esercitare il diritto diaccesso ai dati personali, secondo le seguenti modalit:

     attraverso il proprio sito web, in corrispondenza del verificarsi dall'operazionedi fusione;

     con comunicazioneindividualizzata agli interessati in occasione della prima circostanza utile dicontatto anche per altre finalit.

Roma, 19 dicembre 2008

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Fortunato

Il segretario generale
Buttarelli