Garante per la protezione
    dei dati personali


Condominio: limiti allecomunicazioni di dati relativi alla Tarsu da parte dell'amministratiore

Provvedimentodel 19 febbraio 2009

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof.Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Giuseppe Fortunato e del dott. Mauro Paissan, componenti,e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

Visto il Codice in materia di protezionedei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTO il reclamo presentato dal sig.Ferdinando Di Lorenzo nei confronti dell'amministratore di condominio sig.Roberto Bianchi;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dalsegretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n.1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

PREMESSO

1.1. Con proprio reclamo il sig.Ferdinando Di Lorenzo ha lamentato l'inoltro al Comune di Milano (Settorefinanze ed oneri tributari) da parte del geom. Roberto Bianchi, in qualit diamministratore del condominio all'interno del quale ubicato l'appartamentoche il reclamante occupa in qualit di conduttore, del modello contenente ladenuncia di "occupazione o detenzione di locali o aree" ai fini delcalcolo e del versamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidiurbani (c.d. Tarsu) riferito alla posizione tributaria del reclamante stesso.

Stando alle dichiarazioni del reclamante,non contraddette sul punto da controparte, egli avrebbe "espressamenteavvisato – con una telefonata effettuata il 20 marzo 2001–l'amministratore [] che avrebbe presentato al Comune di Milano la denuncia dioccupazione" (nota del 30ottobre 2006, circostanza ribadita nella successiva nota del 5 settembre 2007,in atti); ciononostante questi procedeva, ad insaputa del reclamante, ainoltrare autonoma denuncia con riferimento alla posizione tributariadell'occupante.

Dalla documentazione in atti risulta chela dichiarazione per il calcolo della Tarsu stata depositata dal reclamanteal Comune in data 26 marzo 2001 (come risulta dal timbro del Comune diMilano-Settore oneri e tributi, prot. n. 18515), mentre solo il 18 dicembre2001 (protocollo generale del Comune di Milano n. 0255101) tale incombenza stata assolta anche dall'amministratore.

La duplice dichiarazione pervenuta alComune di Milano con riguardo alla medesima posizione tributaria avrebbecagionato un pregiudizio al reclamante; in particolare, nel 2006 il sig. DiLorenzo avrebbe ricevuto la notifica di due avvisi di pagamento riferiti allostesso periodo di occupazione per il medesimo immobile (cfr. documentazione inatti).

Con il reclamo il sig. Di Lorenzo hachiesto a questa Autorit l'adozione di opportuni provvedimenti nei confrontidel condominio di via Vespri Siciliani, 16, in Milano, in personadell'amministratore pro-tempore, geom. Roberto Bianchi.

1.2. Il geom. Bianchi, nel dare riscontroalla richiesta di informazioni formulata da questa Autorit, ha chiarito che leoperazioni di trattamento effettuate erano avvenute solo "al fine diottenere il frazionamento della cartella esattoriale relativa alla tassaraccolta rifiuti". Nel casospecifico, egli avrebbe acquisito i modelli predisposti dal Comune di Milano eli avrebbe depositati in portineria affinch ogni condomino, dopo averlicompilati, li restituisse all'amministratore il quale avrebbe poi provvedutoanche alla consegna formale delle c.d. "schede individuali" (essendo tenuto, stando a quanto dichiarato, acompilare una "scheda riepilogativa, dove vanno indicati i totali deidati raccolti, relativamente alle unit immobiliari" nonch "un elenco riassuntivo, dove vannoindicati i dati di tutti i dichiaranti e i dati delle corrispondenti unitimmobiliari": cfr.comunicazione del 14 giugno 2007).

Alla luce delle dichiarazioni rese dall'amministratore,"poich al 22/05/2001 l'unica scheda mancante era quella relativa allapropriet Agosteo (di cui DiLorenzo inquilino)", egli avrebbe sollecitato l'interventodell'amministratore della societ proprietaria dell'immobile (geom. Ballerio)che, compilata la scheda con riferimento alla posizione tributaria del sig. DiLorenzo (facolt riconosciuta dall'art. 6, comma 3, regolamento cit.), apponevala propria sottoscrizione in calce alla stessa trasmettendolaall'amministratore del condominio.

2.1. Alla luce delle considerazioni cheprecedono, il presente provvedimento ha ad oggetto il trattamento dei datipersonali riferiti al sig. Di Lorenzo – e pi precisamente la lorocomunicazione – da parte del geom. Bianchi nell'ambito della procedura ditrasmissione al Comune di Milano dei dati utili al calcolo della tassa per losmaltimento dei rifiuti solidi urbani.

2.2. In via preliminare, si osserva chedetta comunicazione stata effettuata dall'amministratore non gi nell'ambitodelle proprie funzioni di rappresentanza della compagine condominiale o perdare attuazione a delibere condominiali (e quindi in base al presupposto diliceit previsto all'art. 24, comma 1, lett. b) del Codice), bens inadempimento di obblighi derivanti dal regolamento del Comune di Milano inmateria di applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidiurbani interni, adottato ai sensi dell'art. 68 del d.lg. 15 novembre 1993, n.507, obblighi gravanti, in generale, sulla figura dell'amministratore dicondominio (e quindi, riconducibili al presupposto di liceit di cui all'art.24, comma 1, lett. a), del Codice).

Il menzionato regolamento stabilisce,infatti, che "per i condomini gi regolarmente costituiti gliamministratori dovranno fornire l'elenco dei soggetti occupanti corredato deidati utili alla tassazione per consentire al Comune l'apertura di altrettanteposizioni tributarie" (art. 6,comma 2, Regolamento Comune di Milano per l'applicazione della tassa, cit.).Inoltre, sempre secondo quanto disposto dal regolamento, "per icondomini [] il Comune si avvaledella facolt concessa dall'art. 73, comma 3-bis del d.lgs. 507/93: pertanto,gli amministratori di condominio e i soggetti che gestiscono i servizi comunidevono presentare l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree deipartecipanti al condominio []" (art. 9, comma 3, regolamento cit.). Esso prevede,altres, che "in assenza della dichiarazione nonch della trasmissionedei dati rilevanti da parte dei soggetti indicati all'art. 6, per tali posizioniresidue responsabili del versamento di quanto dovuto saranno gli Entiproprietari, gli Enti gestori o gli amministratori di condominio" (art. 27, comma 3, regolamento, cit.).

2.3. Se, quindi, alla luce delladisciplina di settore allo stato vigente a livello locale (il citatoregolamento del Comune di Milano), il trattamento di dati personali da partedell'amministratore di condominio , in termini astratti, lecito, per leragioni di seguito illustrate deve tuttavia ritenersi che la comunicazione avvenutanei confronti degli uffici comunali sia, nel caso di specie, avvenuta inviolazione del principio di correttezza (art. 11, comma 1, lett. a) delCodice).

Invero, a fronte dell'espressa richiestadel reclamante di voler procedere autonomamente all'inoltro delladocumentazione all'Ufficio comunale competente – circostanza, come sopraprecisato al punto 1.1., non contestata dall'amministratore e in ordine allaquale il reclamante pu essere chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 168 delCodice – quest'ultimo, anche in considerazione della natura succedaneadell'obbligo e dell'eventuale responsabilit derivante dal regolamentocomunale, prima della comunicazione dei dati relativi al reclamante alla lucedel principio di correttezza nel trattamento dei dati personali, avrebbedovuto, nell'ampio arco temporale a sua disposizione (anche rivolgendo espressarichiesta agli incaricati del Comune prima di procedere al deposito delladocumentazione), accertarsi dell'effettivo mancato adempimento dell'obbligo gravantesul sig. Di Lorenzo, soggetto passivo della tassa.

Tale comportamento, ove tenuto, avrebbeimpedito la consegna di dichiarazioni diverse riferite allo stesso contribuentee, al contempo, avrebbe prevenuto l'insorgere di una possibile responsabilit dell'amministratorenei confronti del Comune. Ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), delCodice, deve quindi prescriversi al sig. Roberto Bianchi, quando operi nellaqualit di amministratore condominiale e in tale veste sia tenuto a presentarela denuncia di occupazione o detenzione di locali o aree ai fini del calcolo edel versamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani inluogo dei soggetti a ci direttamente tenuti, a porre in essere ogni previascrupolosa verifica dell'avvenuta presentazione della stessa da parte deglioccupanti dello stabile amministrato al fine di prevenire denunce ripetute oinesatte.

3. Fatta salva ogni valutazione in ordineai profili di natura tributaria come pure in relazione ad eventuali profili diresponsabilit civile, il Garante si riserva di valutare la liceit deltrattamento effettuato dal Comune di Milano in relazione alla comunicazione didati personali riferiti agli occupanti da parte degli amministratoricondominiali prevista dal regolamento comunale.

PER QUESTI MOTIVI ILGARANTE

ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett.c), del Codice, prescrive al sig. Roberto Bianchi, quando operi nella qualitdi amministratore condominiale e in tale veste sia tenuto a presentare ladenuncia di occupazione o detenzione di locali o aree ai fini del calcolo e delversamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in luogodei soggetti a ci direttamente tenuti, a porre in essere ogni previascrupolosa verifica dell'avvenuta presentazione della stessa da parte deglioccupanti dello stabile amministrato.

Roma, 19 febbraio 2009

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Pizzetti

Il segretario generale reggente
De Paoli