Garante per la protezione
    dei dati personali


Prescrizioniper il Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE)

Provvedimento del 26febbraio 2009

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componentie del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

Vista la richiesta di parere delMinistero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneriagenerale dello Stato;

Visto l'art. 154, commi 4 e 5, del Codicein materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

Relatore il dott. GiuseppeChiaravalloti;

PREMESSO:

Il Ministero dell'economia e dellefinanze–Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha chiesto ilparere del Garante in ordine a uno schema di decreto recante il regolamento chedisciplina le modalit di accesso al Sistema informativo delle operazioni deglienti pubblici (SIOPE).

Al riguardo, l'articolo 28 della legge 27dicembre 2002, n. 289, prevede, al comma 3, che "tutti gli incassi e ipagamenti, e i dati di competenza economica rilevati dalle amministrazionipubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorionazionale", specificando, alsuccessivo comma 5, che il Ministero dell'economia e delle finanze stabiliscecon propri decreti la codificazione, le modalit e i tempi per l'attuazione ditale disposizione.

Con vari decreti il Ministerodell'economia e delle finanze ha gi definito la codificazione, le modalit e itempi per l'attuazione del SIOPE per distinti comparti delle pubblicheamministrazioni.

L'odierno schema di regolamento volto adefinire le modalit di consultazione dei dati conservati nel SIOPE al fine diconsentire alle amministrazioni interessate di confrontare i propri dati conquelli di altre amministrazioni, nonch di "favorire l'individuazionedelle best practices e attuareforme di autocontrollo gestionale pi appropriate ed efficaci", rendendo disponibile alle pubbliche amministrazionie ai soggetti autorizzati che ne facciano richiesta "una baseinformativa di finanza pubblica comune e condivisa".

OSSERVA:

1. I dati trattati dal SIOPE sonocostituiti dagli incassi e dai pagamenti effettuati dai tesorieri dellepubbliche amministrazioni (art. 28, comma 3, l. n. 289/2002).

Lo schema, inoltre, prevede che i datiraccolti dal SIOPE non possano essere utilizzati per finalit diverse da quellepreviste nel regolamento o per costituire nuove ed autonome banche datipubbliche (art. 7).

Sulla base della documentazione trasmessadall'amministrazione proponente, oggetto del monitoraggio sono la data,l'importo e il codice della natura economica delle operazioni di incasso e dipagamento. Il regolamento riguarda, pertanto, dati aggregati di naturacontabile, riferiti attraverso un codice identificativo unicamente alleamministrazioni che partecipano alla rilevazione, e che non recano alcunaindicazione delle persone fisiche o di altre persone giuridiche coinvolte nellesingole operazioni.

2. Lo schema di regolamento qualifica ilDipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Banca d'Italia,rispettivamente, "titolare della banca dati SIOPE" e "responsabile della gestione e sviluppodella banca dati" (art. 1,commi 1 e 2).

Al riguardo, si ritiene necessario che leformule adoperate siano perfezionate precisando che il Ministero dell'economiae delle finanze–Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e laBanca d'Italia siano, rispettivamente, titolare e responsabile del trattamentodei dati conservati nel SIOPE (art. 4 d.lg. 30 giugno 2003, n. 196).

Il Garante non ha ulteriori osservazionida formulare in riferimento ai profili di propria competenza.

CI PREMESSO ILGARANTE:

esprime parere favorevole sullo schema didecreto recante il regolamento che disciplina le modalit di accesso al Sistemainformativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), con la precisazioneche le formule adoperate all'art. 1, commi 1 e 2, dello schema sianoperfezionate prevedendo che il Ministero dell'economia e delle finanze–Dipartimentodella Ragioneria generale dello Stato e la Banca d'Italia siano,rispettivamente, titolare e responsabile del trattamento dei dati conservatinel SIOPE.

Roma, 26 febbraio 2009

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Chiaravalloti

Ilsegretario generale reggente
De Paoli