Garante per la protezione
    dei dati personali


Prescrizioni per la videosorveglianzapresso i siti di interesse culturale maggiormente esposti alla minaccia terroristica

Provvedimentodel 12 marzo 2009

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti,e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezionedei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Visto il provvedimento generale inmateria di videosorveglianza adottato dal Garante il 29 aprile 2004;

Viste le note della Soprintendenzaspeciale per il polo museale napoletano del 7 agosto 2006 (Prot. n. 7783) e del12 settembre 2008 (Prot. n. 8344);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio,formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante, n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PREMESSO:

La Soprintendenza speciale per il polomuseale napoletano ha inoltrato una specifica richiesta al Garante in ordinealla durata di conservazione delle immagini registrate dai sistemi divideosorveglianza installati presso taluni siti museali della Regione Campania.

In particolare, detta Soprintendenza hachiesto di poter conservare, per un periodo di almeno trenta giorni, leimmagini registrate dai sistemi di videosorveglianza. Tale misura si renderebbenecessaria, ad avviso della medesima Soprintendenza, alla luce di una verificadella situazione relativa all'allarme terrorismo, avviata dal Comando deiCarabinieri-tutela patrimonio culturale nucleo di Napoli, all'esito della quale emersa l'esigenza di conservare per il suddetto arco temporale levideocassette contenenti le immagini registrate dalle telecamere installatepresso i siti di interesse culturale maggiormente esposti alla minacciaterroristica.

OSSERVA:

La normativa in materia di protezione deidati personali prevede che la conservazione delle informazioni oggetto ditrattamento, in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato, nonsuperi il periodo di tempo necessario agli scopi per i quali esse sono stateraccolte o successivamente trattate (art. 11, comma 1, lett. e) del Codice).

Con particolare riferimento ai museistatali, speciali disposizioni di legge, entrate in vigore prima dellanormativa in materia di protezione dei dati personali, prevedono la possibilitdi installare apparecchiature di ripresa locale per il controllo dei beniculturali esposti o comunque raccolti e depositati, con finalit di prevenzionee di tutela da azioni criminose e danneggiamenti (d.l. 14 novembre 1992, n.433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4).

Il Garante ha esaminato il temadell'installazione di sistemi di videosorveglianza, prescrivendo ai titolaridel trattamento alcune misure necessarie ed opportune per conformarsi alladisciplina in materia di protezione dei dati personali (provv. del 29 aprile 2004).

In tale provvedimento, l'Autorit haevidenziato che, anche nelle ipotesi in cui specifiche disposizioni di leggeconsentano l'installazione di telecamere in tema di sicurezza presso i museistatali, tuttavia necessario, qualora siano trattati dati relativi a personeidentificate o identificabili, rispettare i princpi generali di liceit,necessit, proporzionalit e finalit affermati dal Codice (artt. 18-22, 3 e11; punto 2.1. del citato provvedimento).

Con riferimento al principio diproporzionalit, il Garante ha, in generale, disposto che l'eventualeconservazione temporanea dei dati deve essere commisurata al grado diindispensabilit e per il solo tempo necessario -e predeterminato- araggiungere la finalit perseguita. Un eventuale allungamento dei tempi diconservazione, oltre la settimana, deve essere valutato come eccezionale ecomunque in relazione alla necessit derivante da un evento gi accaduto orealmente incombente, oppure alla necessit di custodire o consegnare una copiaspecificamente richiesta dall'autorit giudiziaria o di polizia giudiziaria inrelazione ad un'attivit investigativa in corso (punto 3.4. del citatoprovvedimento).

Il Comando dei carabinieri-tutelapatrimonio culturale nucleo di Napoli, con nota del 4 agosto 2005, concernente"Allarme sicurezza nei musei", rivolta alle Soprintendenze dellaRegione Campania e alla Direzione regionale per i beni ambientali epaesaggistici della Campania, ha illustrato di aver avviato una "verificadella situazione pianificando l'esecuzione di mirati servizi di vigilanzadinamica presso i siti di interesse culturale che potrebbero esseremaggiormente esposti alla minaccia terroristica con sosta presso gli obiettivipi sensibili". Nell'ambito ditali servizi il predetto Comando ha evidenziato che "sarebbe necessariorimodulare il piano di sicurezza gi esistente per la conservazione e tuteladelle opere, adeguando alle esigenze della sopraggiunta emergenza ed inparticolare: .... conservare per un periodo di tempo di almeno trenta giorni levideocassette contenenti le immagini registrate dal sistema divideosorveglianza".

La Soprintendenza speciale per il polomuseale napoletano, ritenendo di dover accogliere la predetta indicazione delComando, ha chiesto al Garante la possibilit di ampliare il periodo diconservazione delle immagini registrate per un periodo di almeno trenta giorni.

Detta misura, congiuntamente all'utilizzodi metal detector per ilcontrollo dei bagagli dei visitatori, al divieto di sosta lungo il perimetrodegli obiettivi sensibili e ad altri accorgimenti, sarebbe idonea, secondo leindicazioni del suddetto Comando, a contrastare l'allarme terrorismo neiconfronti di siti d'interesse culturale, e di beni d'arte mobili e immobilidella Regione Campania.

Si pone quindi l'esigenza di considerare,con riferimento alla richiesta presentata dalla Soprintendenza, se il periododi trenta giorni prospettato possa considerarsi rispettoso del menzionatoprincipio di proporzionalit, che prevede la conservazione dei dati personalioggetto di trattamento, in una forma che consenta l'identificazionedell'interessato per un arco di tempo non superiore a quello necessario agliscopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati (art. 11,comma 1, lett. e) del Codice;punto 3.4. del citato provvedimento).

Allo stato degli elementi forniti, taleallungamento dei tempi di conservazione delle immagini pu ritenersi congruo,in quanto motivato da una specifica esigenza di sicurezza, accompagnata davalutazioni da parte del competente Comando dei Carabinieri in merito adelementi che presentano una concreta situazione di rischio, in relazione ad unevento realmente incombente e per il periodo di tempo in cui venga confermatatale eccezionale necessit.

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE:

ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c) del Codice, prescrive che, in relazione allespecifiche esigenze riconducibili a circostanze obiettive, considerate dallaSoprintendenza, sulla base di documentate valutazioni effettuate dal Comandodei Carabinieri-tutela patrimonio culturale nucleo di Napoli, il periodo diconservazione delle immagini raccolte attraverso i sistemi di videosorveglianzainstallati presso i siti museali dipendenti dalla Soprintendenza speciale peril polo museale napoletano maggiormente esposti alla minaccia terroristica, perle sopraindicate finalit di sicurezza perseguite, sia determinato in trentagiorni, semprech venga confermata la suddetta eccezionale necessit.

Roma, 12 marzo 2009

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Chiaravalloti

Il segretario generale
Patroni Griffi