| Garante per la protezione     dei dati personali Controllo delle esenzionisanitarie e trattamento dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 8 APRILE2009 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componentie del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale; Vista la richiesta di parere delMinistero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneriagenerale dello Stato; Visto l'art. 154, commi 4 e 5, del Codicein materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; Relatore il dott. Mauro Paissan; PREMESSO: Il Ministero dell'economia e dellefinanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha chiesto il pareredel Garante in ordine a uno schema di decreto concernente il controllo delleesenzioni sanitarie per reddito. Con il decreto devono essere individuatele modalit con le quali, entro il 15 marzo di ogni anno, l'Agenzia delleentrate, il Ministero del lavoro, della salute e della politiche sociali el'I.n.p.s. mettono a disposizione del Servizio sanitario nazionale, tramitel'infrastruttura tecnologica del sistema della tessera sanitaria, leinformazioni utili a consentire la verifica della sussistenza del dirittoall'esenzione del cittadino in base ai livelli di reddito previsti dalla legge,con riferimento all'ultimo reddito complessivo del nucleo familiare. Con il medesimo decreto devono essereanche definite le modalit con cui il cittadino tenuto ad autocertificare lasussistenza del diritto all'esenzione in difformit dalle predetteinformazioni, prevedendo verifiche da parte della a.s.l. competente circa laconformit delle informazioni rese dal cittadino a quelle disponibili alServizio sanitario nazionale e le conseguenti sanzioni in caso di mendacio(art. 79, comma 1-sexies, lett. a) e b), d.l. 25 giugno 2008, n. 112,convertito dalla legge n. 133/2008). Il presente parere si riferisce a unaversione dello schema che tiene conto delle osservazioni e degliapprofondimenti svolti nell'ambito di alcuni incontri tecnici tenutisi pressoquesta Autorit. OSSERVA: 1. Lo schema di decreto prevede chel'Agenzia delle entrate, per le descritte finalit di verifica dellasussistenza del diritto degli assistiti all'esenzione dalla partecipazione allaspesa sanitaria, renda disponibile al Servizio sanitario nazionale,avvalendosi dell'infrastruttura tecnologica del sistema tessera sanitaria,l'accesso in lettura alle informazioni, contenute in uno specifico archivioseparato dell'Anagrafe tributaria, concernenti il reddito complessivo deinuclei familiari, il codice fiscale dei componenti il nucleo e le relazioni diparentela risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (art. 1, comma 1, delloschema). Analogamente, l'I.n.p.s. rendedisponibile al Servizio sanitario nazionale, tramite la medesima infrastrutturatecnologica, l'accesso in lettura alle informazioni contenute in uno specificoflusso concernente gli elenchi dei titolari di pensione sociale, di assegnosociale o di pensione integrata al minimo (art. 1, comma 2, dello schema). Lo schema di decreto prevede, poi, che aseguito dell'elaborazione dei predetti dati effettuata mediantel'infrastruttura tecnologica del sistema tessera sanitaria, siano selezionati isoli nuclei familiari dei soggetti assistiti aventi diritto sulla base dellesoglie di reddito, della condizione di pensionato e dell'et, associando adogni assistito un apposito codice di esenzione. Il sistema rende disponibili,annualmente, i soli codici di esenzione ai medici prescrittori del S.s.n. ealle aziende sanitarie locali (art. 1, comma 3). Lo schema di decreto, inoltre, individuale modalit di rilascio di certificati provvisori nominativi di esenzione sullabase delle autocertificazioni degli assistiti, e prevede le conseguentiverifiche dei dati dichiarati in tali autocertificazioni da parte delle aziendesanitarie competenti (art. 1, commi 6-12, dello schema). Infine, sono disciplinate, in viatransitoria, le modalit di acquisizione delle informazioni da parte dei mediciche non dispongano ancora delle necessarie funzionalit informatiche etelematiche, mediante elenchi degli assistiti con un codice di esenzione perreddito idoneo a non rivelare la specifica condizione di esenzione (art. 1,comma 4, dello schema). A tale riguardo, l'Autorit auspica che siano acceleratigli adempimenti per superare tale fase transitoria, anche mediante appositeistruzioni fornite dalle aziende sanitarie al personale medico, cos daassicurare agli interessati le dovute garanzie sul piano della protezione deidati personali previste dalle funzionalit a regime della visualizzazione dellepredette informazioni. 2. L'odierno schema prevede, in pipunti, che i trattamenti di dati personali per le finalit previste dal decretosiano effettuati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei datipersonali e con modalit tali da garantire la riservatezza degli interessati(art. 1, commi 4, 10 e 12, dello schema). Inoltre, espressamente previsto chei dati personali siano trattati secondo i principi di necessit, pertinenza enon eccedenza (art. 1, comma 14, dello schema). Di particolare rilevanza ai fini dellegaranzie concernenti la protezione dei dati personali degli interessatirisultano, poi, le misure descritte nella nota tecnica esplicativa inviatadall'amministrazione unitamente allo schema di decreto. In tale nota si individuano, sia per leinformazioni reddituali provenienti dall'Agenzia delle entrate che per quelleprevidenziali rese disponibili dall'I.n.p.s., modalit di archiviazioneseparata delle informazioni, limiti temporali alla conservazione dei dati inrelazione al raggiungimento delle finalit perseguite, nonch particolaricautele che assicurino l'accesso controllato ai dati. A tali indicazioni dovranno attenersi leamministrazioni interessate nella fase di attuazione del decreto, informandonequesta Autorit, con le modalit che saranno ritenute pi idonee, anche ai finidell'esercizio dei poteri di verifica e di controllo attribuiti dalla legge alGarante. Il Garante non ha osservazioni daformulare sullo schema di decreto in riferimento ai profili di propriacompetenza. CIO' PREMESSO IL GARANTE: esprime parere favorevole sullo schema didecreto concernente il controllo delle esenzioni sanitarie per reddito. Roma, 8 aprile 2009 Il presidente Il relatore Il segretario generale |