Garante per la protezione
    dei dati personali


Banche: comunicazione didati personali al cliente

PROVVEDIMENTO DEL 29APRILE 2009

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato il 21gennaio 2009, presentato da Giampiero Filosini, Federica Filosini, VincenzoFilosini e Domenico Filosini (rappresentati e difesi dagli avv.ti SimonettaVerlingieri e Costanzo Di Pietro) nei confronti di Unicredit Banca di RomaS.p.A., con il quale i ricorrenti hanno ribadito la richiesta (cui non avevanoricevuto alcun riscontro) -avanzata con interpello preventivo ai sensi degliartt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30giugno 2003, n. 196)- volta a ottenere la comunicazione in forma intellegibiledi tutti i dati personali che li riguardano (relativi ai rapporti bancari intrattenutidagli stessi con la predetta banca con specifico riferimento alle informazionirelative ai contratti e alle operazioni di investimento effettuate); rilevatoche i ricorrenti hanno, altres“, chiesto di porre le spese del procedimento acarico della controparte;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 13 marzo 2009 con la quale questa Autoritˆ, ai sensidell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato la resistente a fornire riscontroalle richieste degli interessati; nonchŽ la nota del 17 marzo 2009 con la qualequesta Autoritˆ ha comunicato alle parti la proroga del termine per ladecisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, invitandoaltres“ la banca resistente, ai sensi dell'art. 157 del Codice, a fornire inecessari elementi di valutazione in merito;

VISTE le note inviate via fax il 24febbraio 2009 e il 2 aprile 2009, con le quali i ricorrenti hanno ribadito leproprie richieste non avendo ricevuto alcun riscontro dalla banca resistentenemmeno dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la nota inviata via fax il 17aprile 2009 con la quale la banca ha comunicato "un prospettosintetico" dei dati personalirelativi ai ricorrenti;

VISTA la nota inviata il 21 aprile 2009,con la quali i ricorrenti hanno contestato il riscontro ottenuto, sostenendo "chei dati comunicati non risultano conferenti a quelli richiesti" e che la banca resistente "non ha fatto checomunicare i dati (É) riportatiin ricorso (conti correnti, conto deposito titoli e libretti di risparmio),eludendo chiaramente la richiesta della documentazione di cui all'istanza (É)";

RILEVATO che il ricorso viene preso inconsiderazione in ordine alle legittime istanze proposte ex art. 7 del Codicedagli interessati ed espressamente riproposte con il ricorso e ribadite nellecitate memorie;

RICORDATO che l'art. 10 del Codice nonprevede per il titolare del trattamento, allorchŽ questi debba fornireriscontro ad una richiesta di accesso ai sensi dell'art. 7 del Codice,l'obbligo di esibire o allegare copia di ogni singolo documento contenente idati personali dell'interessato, imponendo al medesimo titolare di estrapolaredai propri archivi e documenti solo i dati personali oggetto di richiesta,previo oscuramento di eventuali dati relativi a terzi;  rilevato peraltroche, ai sensi dell'art. 10, comma 4, del Codice, il riscontro alla richiestadell'interessato "pu˜ avvenire anche attraverso l'esibizione o laconsegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personalirichiesti" quando l'estrazionedei dati risulti particolarmente difficoltosa;

RITENUTO che deve essere dichiarato nonluogo a provvedere sul ricorso limitatamente ai dati personali giˆ comunicatiai ricorrenti;

RITENUTO che il ricorso deve essere,invece, accolto in ordine alla richiesta di comunicazione in formaintellegibile di tutti i dati personali dei ricorrenti riferiti ai contratti ealle operazioni di investimento effettuate dai ricorrenti, ivi compresa l'indicazionedei dati contenuti negli estratti conto titoli dal 2000 al 2007 oggetto dispecifica richiesta;

RILEVATO che al riguardo l'istituto dicredito resistente ha fornito un riscontro non adeguato limitandosi acomunicare solo alcune informazioni meramente identificative delle varieposizioni contrattuali attivate e che va, pertanto, ordinato a Unicredit Bancadi Roma S.p.A. di comunicare in forma intelligibile ai ricorrenti, entro il 10giugno 2009 e secondo le predette modalitˆ, tutti i dati personali compresinella documentazione amministrativa e contabile citata nelle istanze di accessoe riferita ai contratti e alle operazioni di investimento effettuate, dandoconferma anche a questa Autoritˆ dell'avvenuto adempimento entro il medesimotermine;

VISTA la determinazione generale del 19ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei dirittida liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinarel'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misuraforfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, consideratigli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso eritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro400, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIñ PREMESSO ILGARANTE:

a) accoglie il ricorso in ordinealla richiesta dei ricorrenti di ottenere la comunicazione in forma intellegibiledi tutti i dati personali che li riguardano contenuti nella documentazioneamministrativa e contabile riguardante tutti i contratti e le operazioni diinvestimento effettuate e ordina a Unicredit Banca di Roma S.p.A. di comunicaretali informazioni, entro il 10 giugno 2009, dando conferma anche a questaAutoritˆ dell'avvenuto adempimento entro il medesimo termine;

b) dichiara non luogo a provvederesul ricorso limitatamente ai dati personali giˆ comunicati ai ricorrenti;

c) determina nella misura forfettariadi euro 500, l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti inmisura pari a 400 euro, previa compensazione per giusti motivi della residuaparte, a carico di Unicredit Banca di Roma S.p.A., la quale dovrˆ liquidarlidirettamente a favore dei ricorrenti.

Roma,  29 aprile 2009

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Chiaravalloti

Il segretario generale
Patroni Griffi