Garante per la protezione
    dei dati personali


Adempimenti privacysemplificati per il Servizio nazionale di protezione civile in Abruzzo

PROVVEDIMENTO DEL 4 GIUGNO2009

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componentie del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

Vista la richiesta di parere dellaPresidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezionecivile;

Visto l'articolo 154, commi 4 e 5, delCodice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n.196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

PREMESSO:

La Presidenza del Consiglio dei Ministriha chiesto il parere del Garante in ordine a una bozza di ordinanza, daemanarsi ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recantedisposizioni urgenti dirette a fronteggiare gli eventi sismici verificatisinella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.

Il presente parere si riferisce ad unaversione della bozza che tiene conto di alcune indicazioni fornite, per le viebrevi, ai competenti uffici dell'Amministrazione interessata.

OSSERVA

La bozza di ordinanza sancisce che isoggetti operanti nell'ambito del Servizio nazionale di protezione civile dicui agli articoli 6 e 11 della suddetta legge n. 225 del 1992 (fra i quali sonocompresi anche soggetti privati, come, ad esempio, le associazioni divolontariato) sono equiparati in ogni caso ai soggetti pubblici, ai finidell'applicazione delle pertinenti disposizioni previste dal Codice per itrattamenti effettuati da tale categoria di soggetti (artt. 18 ss. del Codicein materia di protezione dei dati personali).

Ci, allo scopo di assicurare "lapi efficace gestione dei flussi e dell'interscambio di dati personali, anchesensibili e giudiziari", negliambiti territoriali oggetto dello stato di emergenza deliberato in ordine aglieventi sismici che hanno colpito alcune localit dell'Abruzzo il 6 aprile u.s..

Al fine di bilanciare gli interessiconnessi alla salvaguardia della popolazione colpita dal sisma con i dirittiindividuali alla riservatezza e alla protezione dei dati personali, la bozza diordinanza autorizza i predetti soggetti, contitolari del trattamento dei dati,a trattare dati personali, anche sensibili e giudiziari, a prescindere dalconsenso dell'interessato e in deroga alle norme di cui agli articoli 19, commi2 e 3, 20 e 21 del Codice, ai soli fini dello svolgimento delle operazioni disoccorso e di quelle volte a garantire il ritorno alle normali condizioni divita della popolazione colpita dal sisma, e comunque nel rispetto dei principidi pertinenza, non eccedenza e indispensabilit.

La bozza di ordinanza dispone, inoltre,sempre per i medesimi soggetti e fino al 31 luglio 2009, la sospensionedell'adempimento di taluni obblighi previsti dal Codice, come quello di renderel'informativa all'interessato (art. 13), di designazione degli incaricati deltrattamento (art. 30), nonch dell'applicazione delle norme in materia dimisure minime di sicurezza (art. 33 e ss. e allegato B). Alla scadenza del termine, i soggetti operanti nelServizio nazionale di protezione civile forniranno un'informativa semplificatae potranno adottare misure minime di sicurezza semplificate, secondo le modalitindividuate con provvedimenti di questa Autorit d'intesa con l'Amministrazioneinteressata.

Infine, per tutti i soggetti operanti nelterritorio oggetto della dichiarazione dello stato d'emergenza, titolari oresponsabili del trattamento (e non soltanto, quindi, per quelli del Servizionazionale di protezione civile) sono prorogati i termini di alcuni adempimentiprevisti a loro carico nell'ambito del procedimento relativo ai ricorsipresentati al Garante e per la decisione dell'Autorit (artt. 146, commi 2, e150, comma 2, del Codice), limitatamente ai ricorsi presentati alla data del 6aprile 2009 e a quelli che dovessero pervenire fino al 31 luglio 2009.

Ci premesso, il Garante non ha rilievida formulare ed esprime, quindi, parere favorevole sulla bozza di ordinanza.

TUTTO CIO' PREMESSO ILGARANTE:

esprime parere favorevole sulla bozza diordinanza recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare gli eventisismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.

Roma, 4 giugno 2009

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Pizzetti

Il segretario generale
Patroni Griffi