Garante per la protezione
    dei dati personali


Dati sensibili e giudiziaridel personale militare

PROVVEDIMENTO DEL 12GIUGNO 2009

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo PatroniGriffi, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero della difesa;

Visto l'art. 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione deidati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PREMESSO:

Il Ministero della difesa ha chiesto il parere del Garante in ordineal Titolo II del Libro I di uno schema di decreto del Presidente dellaRepubblica recante il "Testo unico delle disposizioni regolamentari inmateria di ordinamento militare", elaborato al fine di codificare inun unico testo normativo le fonti di rango secondario di interessedell'Amministrazione della difesa (art. 14 l. 28 novembre 2005, n. 246).

Come può evincersi dalla rubrica del titolo, il testo trasmesso identificai dati sensibili e giudiziari trattati e le relative operazioni effettuate dalMinistero della difesa, trasponendo in forma di articolato il contenuto delleschede allegate al "Regolamento recante identificazione dei datisensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dalMinistero della difesa, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decretolegislativo 30 giugno 2003, n. 196", di cui al decreto ministeriale 13aprile 2006, n. 203, sul cui schema il Garante ha reso, a suo tempo, parere.

Il presente parere si riferisce esclusivamente agli articoli 1-23 delTitolo II del Libro I del testo unico -e non anche alle altre disposizionidello schema di d.P.R., che non sono state sottoposte all'esame dell'Autorità-in una versione che tiene conto di alcune osservazioni svolte nell'ambito di unincontro tecnico tenutosi presso questa Autorità.

OSSERVA:

1. Fonti normative.
Nelleschede allegate al d.m. 13 aprile 2006, n. 203, sono indicate puntualmente lespecifiche fonti normative che legittimano il trattamento dei dati per lespecifiche finalità. Gli articoli dello schema riportano, in molti casi, inluogo di tale indicazione,un rinvio generico al "codice"dell'ordinamento militare nel quale, come riferito dall'Amministrazioneinteressata, sono destinate a confluire tutte le norme dell'ordinamentomilitare aventi natura primaria.

Ciò premesso, il presente parere è reso sulla base del presupposto,responsabilmente dichiarato dall'Amministrazione, che le norme del predettoCodice dell'ordinamento militare o del Testo unico, richiamate nell'ambito delTitolo II, non presentino innovazioni di natura sostanziale rispetto a quelleindicate nel decreto 13 aprile 2006, n. 203 e che l'Amministrazione ne abbiaverificato l'idoneità a legittimare l'effettuazione delle operazioni, comeperaltro espressamente previsto nel preambolo del medesimo decreto n. 203/2006.

2. Osservazioni al testo.
IlGarante, esaminato il testo trasmesso e confrontatolo con il decreto 13 aprile2006, n. 203, non ha osservazioni da formulare sull'impianto complessivodell'articolato, ma segnala l'esigenza di apportarvi mirate modifiche volte aconformarne pienamente i contenuti ai principi in materia di protezione deidati personali. Sotto il profilo meramente formale, si richiama, inoltre,l'attenzione sull'opportunità di fare ricorso, all'articolo 1, alla dizione "decretolegislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni".

2.1. Articolo 2.
All'articolo2, comma 3, è necessario sostituire le parole: "operazioni dicomunicazione e di trasferimento all'estero", con le seguenti: "operazionieseguibili mediante comunicazione e trasferimento all'estero,", alfine di rendere più precisa e determinata la formulazione della norma.

2.2. Articolo 3.
All'articolo3, si ritengono necessarie le seguenti modifiche:

a) al comma 6, per rimediare ad un refuso, anteporre alla parola:"informativo" la seguente: "flusso";

b) al comma 7, al fine di chiarire meglio l'ambito diapplicazione della norma, sopprimere le parole: "all'esterno"e, conseguentemente, sostituire la parola: "ovvero" con leseguenti: "anche mediante trasferimento dei dati all'estero, ";

c) al comma 8, occorre chiarire se gli organi medico-legali disecondo grado cui si riferisce la norma appartengano o meno alla stessaAmministrazione.

Infine, si presuppone che l'espunzione, del tutto condivisibile, delriferimento ai dati idonei a rivelare la vita sessuale -contenuto invece neld.m. 203/2006- sia correlata alla soppressione dell'analogo richiamo,nell'ambito della normativa di settore, in materia di reclutamento e formazionedel personale militare.

2.3. Articolo 4.
All'articolo4, comma 4, al fine di rendere più tassativa la disposizione e di evitarepossibili dubbi interpretativi, è necessario sostituire la parola: "comporta"con la seguente: "consente".

2.4. Articolo 5.
All'articolo5, per esigenze di maggiore chiarezza del testo è necessario:

a) al comma 5, numero 1), sostituire le parole da: "conconseguente trasferimento", fino a: "del decreto",con le seguenti: "anche mediante trasferimento dei dati all'estero, aisensi dell'articolo 43 del decreto n. 196";

b) far confluire il disposto di cui al comma 6 all'interno delnumero 2) del comma 5, per ragioni di affinità di materia.

2.5. Articolo 10.
All'articolo10, al comma 5, lettera c), valuti l'Amministrazione l'opportunità diutilizzare una formula più generale per la descrizione delle operazioniattinenti al ricovero presso l'ospedale militare che, nella formulazioneattuale, appaiono troppo dettagliate per una norma regolamentare. Inoltre, alcomma 8, lettera e), è opportuno citare espressamente le norme che disciplinanola redazione delle schede di morte da parte dell'ospedale militare, al fine difugare ogni possibile dubbio in ordine alla base normativa di riferimento.

2.6. Articolo 11.
All'articolo11, comma 4, lettera b), è necessario rendere autonoma, anche attraversol'inserimento in un'apposita lettera, la disposizione relativa allacomunicazione agli ospedali pubblici o privati per la ricerca di posti letto,in ragione dell'autonomia normativa che la caratterizza.

2.7. Articolo 15.
All'articolo15, al fine di evitare ogni possibile dubbio interpretativo, è necessariochiarire se la norma sia applicabile anche alla concessione di riconoscimenti,cui si fa riferimento solo al comma 5, mentre la rubrica e il testodell'articolo non ne fanno menzione con ciò innovando rispetto alla scheda n.15 allegata al decreto n. 203 del 2006.

2.8. Articolo 16.
All'articolo16, comma 5, è necessario sopprimere la lettera a), in quanto l'indicazionedelle operazioni concernenti il trattamento ordinario dei dati sonospecificate, con norma generale, all'articolo 23, comma 1, dello schema.

2.9. Articolo 19.
All'articolo19, comma 5, lettera a), si riscontra un'innovazione rispetto alla scheda n. 16allegata al d.m. 203/2006, in relazione alla previsione della comunicazione deidati all'Avvocatura generale dello Stato per l'acquisizione del parere dicongruità. Valuti codesta Amministrazione l'opportunità di citare espressamentela fonte normativa che impone il parere di congruità e, quindi, questa forma dielaborazione di dati.

Inoltre, al comma 6, si ravvisa l'opportunità di chiarire sel'archiviazione in forma cartacea dei certificati medici rappresenti unamodalità ulteriore di conservazione dei dati rispetto a quella elettronicaovvero l'unica consentita.

Infine al comma 8, è necessario sostituire la parola"comunicazione" con "trasmissione dei dati", inquanto il flusso informativo all'interno della stessa amministrazione, cui sifa riferimento, non rappresenta "comunicazione" di dati ai sensi delCodice.

2.10. Articolo 21.
L'articolo21 dovrebbe essere così modificato:

a) è necessario sopprimere il comma 2, in quanto né ilregolamento del Senato della Repubblica né quello della Camera dei deputatidisciplinano in alcun modo il trattamento di dati personali nell'ambito delleattività di sindacato ispettivo o di indirizzo e controllo. Sarebbe inveceauspicabile inserire il richiamo alla disciplina dei Regolamenti parlamentarial fine di precisare la nozione di "attività di sindacato ispettivo, diindirizzo e di controllo", ad esempio inserendo al comma 1, dopo lesuddette parole, le seguenti: "come definite dai regolamenti del Senatodella Repubblica e della Camera dei deputati";

b) al comma 3, lettera b), è necessario aggiungere, dopo leparole: "di sindacato ispettivo", le seguenti: "ovverodi indirizzo e controllo", al fine di rendere la norma pienamentecoerente con la categoria degli atti parlamentari disciplinati dall'articolo;

c) al comma 4, è necessario sopprimere la lettera a), in quantosi tratta di precisazione assorbita dalla norma generale di cui all'articolo23, comma 1;

d) al comma 5, dopo le parole: "di sindacatoispettivo", è necessario inserire le seguenti: "ovvero leinformazioni necessarie alla replica o al parere del Governo su mozioni orisoluzioni", al fine di disciplinare compiutamente le fattispeciesuscettibili di verifica, nonché allo scopo di rendere la norma maggiormenteconforme alla materia trattata.

2.11. Articolo 22.
Infine,all'articolo 22, al comma 2, dopo le parole: "dati giudiziari",è opportuno inserire le seguenti: ", nonché di quelli idonei a rivelarelo stato di salute", al fine di rendere la norma pienamente conformeall'oggetto del trattamento.

CIO' PREMESSO, IL GARANTE:

esprime parere favorevole sugli articoli 1-23 del Titolo II del LibroI dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il "Testounico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare"sul presupposto che le norme del predetto Testo unico e del Codicedell'ordinamento militare, richiamate nell'ambito del Titolo II, non presentinoinnovazioni di natura sostanziale rispetto a quelle indicate nel decreto 13aprile 2006, n. 203 e che l'Amministrazione ne abbia verificato l'idoneità alegittimare l'effettuazione delle operazioni (punto 1), e a condizione chesiano apportate al testo le modifiche indicate al punto 2.

Roma, 12 giugno 2009

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Chiaravalloti

Il segretario generale
Patroni Griffi