Garante per la protezione
    dei dati personali


vedi anche


[provv. 18 settembre 2008]


[provv. 26 marzo 2009]


[provv. 2 luglio 2009]


[provv. 17 luglio 2009]


[provv. 23 luglio 2009 "3270 enti esterni"]


[provv. 23 luglio 2009 "Siatel"]
[

provv. 24 settembre 2009]

Anagrafe tributaria: proroga dei termini

PROVVEDIMENTO DEL 26 NOVEMBRE 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTO il provvedimento del 18 settembre 2008, con il quale il Garante ha prescritto all'Agenzia delle entrate una serie di misure e accorgimenti con riferimento agli accessi all'anagrafe tributaria da parte dei soggetti esterni all'amministrazione finanziaria e i successivi provvedimenti che hanno prorogato alcuni termini prescritti per l'adozione di tali misure e accorgimenti;

VISTO, in particolare, il provvedimento del 24 settembre 2009, con il quale, da ultimo, il Garante ha prorogato fino al 30 novembre 2009 i termini relativi all'adozione delle misure prescritte con il provvedimento del 18 settembre 2008 in ordine ai collegamenti all'anagrafe tributaria effettuati tramite web services da parte di Inps, Inpdap, Avcp e Enpals, nonch al collegamento denominato 3270 enti esterni con Inps, Camere di commercio e Agea;

RILEVATO che il Garante, nel medesimo provvedimento ha previsto che, dopo il predetto termine del 30 novembre 2009, l'Agenzia delle entrate dovesse assicurare che l'accesso di tali enti all'anagrafe tributaria avvenisse unicamente con procedure idonee a offrire le garanzie gi prescritte dal Garante nel predetto provvedimento del 18 settembre 2008;

CONSIDERATO che questa Autorit ha gi prescritto con il citato provvedimento del 18 settembre 2008 che l'Agenzia, entro il 30 marzo 2010, debba inibire gli accessi degli enti esterni all'anagrafe tributaria realizzati al di fuori dei presupposti riconducibili all'art. 19 del Codice e che, in particolare, debbano essere eliminati gli accessi effettuati per conoscere informazioni che, ai sensi della normativa vigente, devono essere invece controllate presso altri soggetti;

VISTA la nota dell'Agenzia delle entrate del 19 ottobre 2009 con la quale sono state illustrate alcune caratteristiche relative ad una nuova classe di web services in fase di sperimentazione ed stato trasmesso il corrispondente modello di convenzione che contiene le condizioni d'uso e gli obblighi in materia di protezione dei dati personali;

VISTA la nota dell'Agenzia delle entrate del 20 novembre 2009 con cui, a seguito dell'incontro del 5 novembre 2009 svoltosi presso l'Ufficio del Garante, sono stati forniti ulteriori elementi di carattere tecnico ed stato precisato che:

- l'Agenzia, al fine di soddisfare necessit di collegamento all'anagrafe tributaria da parte di Inps, Inpdap, Avcp e Enpals, Camere di commercio e Agea ha realizzato una nuova classe di web services che offre un accesso ai dati personali pi ampio rispetto a quello individuato dal citato provvedimento del 18 settembre 2008;

- allo stato Inps, Inpdap, Camere di commercio e Agea stanno concludendo la sperimentazione di tali nuovi web services, mentre Enpals e Avcp non hanno ancora avviato la relativa fase di test;

RILEVATA, quindi, la necessit di valutare la conformit al Codice della nuova classe di web services realizzata dall'Agenzia, del modello di convenzione e delle relative condizioni d'uso, anche in relazione a quanto previsto dal provvedimento del Garante del 18 settembre 2008, prima dell'attivazione di tale modalit di collegamento;

VISTA la documentazione acquisita agli atti nell'ambito dell'istruttoria ancora in corso nei confronti di Inps, Inpdap, Avcp e Enpals, volta ad esaminare gli attuali collegamenti con l'anagrafe tributaria, i presupposti giuridici e le specifiche esigenze di carattere tecnico e organizzativo che richiedono per tali collegamenti l'utilizzo di web services in luogo di altre modalit di accesso, nonch le modalit con le quali i predetti enti intenderebbero integrare la nuova classe di web services offerta dall'Agenzia delle entrate nei propri sistemi informativi;

RITENUTO di dover acquisire ulteriori elementi istruttori in relazione ai singoli enti interessati, valutando per ciascuno di essi i presupposti giuridici del collegamento e le modalit di integrazione di tale nuova classe di web services nei rispettivi sistemi;

RILEVATO che ancora in essere la sperimentazione di tali nuovi web services;

CONSIDERATO altres che gli enti interessati, prima dell'attivazione di tale nuova modalit di collegamento, devono effettuare -anche alla luce di quanto stabilito nel predetto modello di convenzione- una complessa valutazione in ordine alla compatibilit delle condizioni d'uso degli stessi con l'attuale configurazione dei propri sistemi informativi e che, all'esito di tale valutazione, potrebbero risultare necessari ulteriori adempimenti di carattere tecnico e organizzativo da parte degli enti interessati al fine di eliminare le precedenti modalit di collegamento;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire, nelle more dell'istruttoria in corso, la continuit delle funzioni istituzionali allo stato perseguite da Inps, Inpdap, Avcp e Enpals, Camere di commercio e Agea con i predetti collegamenti all'anagrafe tributaria -ad oggi ancora attivi- che, al termine della stessa, e comunque entro il predetto termine del 30 marzo 2010, dovranno essere sostituiti con procedure idonee a offrire le garanzie gi prescritte dal Garante nel predetto provvedimento del 18 settembre 2008;

RITENUTO, quindi, necessario, alla luce di quanto sopra indicato, prorogare ulteriormente i termini relativi all'adozione delle misure prescritte con il provvedimento del 18 settembre 2008 in ordine ai collegamenti all'anagrafe tributaria effettuati tramite web services da parte di Inps, Inpdap, Avcp e Enpals, nonch al collegamento denominato 3270 enti esterni con Inps, Camere di commercio e Agea, gi differiti, da ultimo, al 30 novembre 2009 con il provvedimento del 24 settembre 2009;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE:

ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c) del Codice dispone che gli accessi all'anagrafe tributaria effettuati tramite web services da parte di Inps, Inpdap, Enpals e Avcp, nonch il collegamento all'anagrafe tributaria denominato 3270 enti esterni da parte di Inps, Camere di commercio e Agea, sulla base di quanto indicato nelle premesse, siano consentiti con le attuali modalit fino al termine dell'istruttoria da parte di questa Autorit.

Roma, 26 novembre 2009

Il Presidente
Pizzetti

Il Relatore
Fortunato

Il segretario generale
Patroni Griffi