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Garante per la protezione     dei dati personali Ordinanza di ingiunzione nei confronti di ADEC Assistenza dentistica e cure odontoiatriche-ortodontiche s.r.l. PROVVEDIMENTO DEL 24 FEBBRAIO 2010 Registro delle deliberazioni Del. n. 12 del 24 febbraio 2010 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente; ESAMINATO il rapporto del Comando nucleo speciale funzione pubblica e privacy della Guardia di finanza predisposto ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 4 dicembre 2007 nei confronti di ADEC Assistenza dentistica e cure odontoiatriche-ortodontiche s.r.l. con sede in Milano, via Edmondo De Amicis n. 30, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per violazione dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice); RILEVATO che il predetto Comando nucleo speciale, in attuazione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice (n. 19050/53969 datata 19 novembre 2007) e su specifica delega di questa Autorit (n. 19054/53969 del 19 novembre 2007), ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 4 dicembre 2007 dai quali risultato che la societ, tramite l'apposito form "contattaci" del sito Internet www.adec.it effettua un trattamento di dati personali (dati anagrafici, indirizzo di posta elettronica e numero telefonico) al fine di fornire le informazioni richieste dagli interessati, senza rendergli l'informativa di cui all'art. 13 del Codice; VISTO il verbale del 4 dicembre 2007 con cui stata contestata alla predetta societ la violazione amministrativa prevista dall'art. 161 del Codice, in relazione all'art. 13, informandola della facolt di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981, in relazione alla inidoneit della predetta informativa; RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta; VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale la societ evidenzia la propria buona fede, atteso che"() i contenuti del link "privacy policy" e "contact us" presenti sul sito www.adec.it sono appaltati ad un soggetto terzo (Fabio Ragionieri cfr. all.3) ()". Rileva, altres, l'applicabilit della disciplina relativa al "caso fortuito" quale scriminante della violazione commessa, considerato che "() l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. era stata predisposta dal Dott. Passaler (legale rappresentante della societ) e inviata al Sig. Fabio Ragionieri, cui stato appaltato il funzionamento del sito www.adec.it, che l'ha inserita nel link "policy privacy" e che "() l'impossibilit di aprire la pagina del link "policy privacy" un avvenimento () accidentale ed imprevedibile, recte un fatto assolutamente non riconducibile alla volont ()". Inoltre, se l'utente intende inviare i propri dati personali compilando il form di raccolta deve, in ogni caso, dare il consenso cliccando sull'apposita finestra recante "do il consenso al trattamento dei dati personali con il rispetto delle leggi sulla privacy (L.675/1996 e successivo DPR 318/1999/". Ne consegue che "E' ragionevole supporre () che l'utente che non intenda dare il consenso non compiler il form, di guisa che l'odierno deducente stato sanzionato per un illecito amministrativo "impossibile"; LETTO il verbale di audizione del 28 gennaio 2010 in cui l'avv. Valentina Vaccaro quale difensore di fiducia della societ, giusta procura gi in atti, nel ribadire le argomentazioni difensive sopra richiamate, ha prodotto ulteriori deduzioni datate 28 gennaio 2010; RITENUTO che le argomentazioni addotte dalla societ non risultano idonee per escludere la responsabilit in relazione alla contestazione della violazione amministrativa per omessa informativa. Ci in quanto l'errore incolpevole sul fatto, richiamato dalla societ, rileva solo in presenza di un elemento positivo, estraneo all'autore, idoneo ad ingenerare nell'agente l'incolpevole opinione di liceit del suo agire (Cass. Sez. I n. 1151/1999 e Cass. Sez. II n. 542/2006). Asserire di essere esenti da responsabilit in quanto la gestione del sito era stata affidata a terzi (allegando solamente una fattura), senza fornire elementi oggettivi di riscontro quali contratti o certificazioni inerenti gli specifici obblighi cui assolvere ovvero documenti che attestino quantomeno la dichiarata circostanza di aver fornito all'appaltatore il modello di informativa da rendere nel sito Internet in argomento, non consente di rilevare n il requisito della positivit n quello della idoneit. Pertanto, le argomentazioni addotte dalla societ non risultano idonee per escludere la responsabilit in relazione alla contestazione della violazione amministrativa per omessa informativa all'interessato (art. 3 l. n. 689/1981). Quanto alla richiamata disciplina del caso fortuito, si osserva come la circostanza che il link policy privacy non riportasse all'informativa di cui all'art. 13 del Codice a causa dell'evento imprevedibile del preteso malfunzionamento del server, non provata da alcun elemento di fatto. Inoltre quanto ritenuto dalla societ in ordine alle indicazioni del campo "do il consenso al trattamento dei dati personali con il rispetto delle leggi sulla privacy (L.675/1996 e successivo DPR 318/1999)" risulta inconferente, atteso che la contestazione in parola attiene alla disciplina dell'informativa agli interessati di cui all'art. 13 del Codice e non a quella relativa al consenso al trattamento dei dati; RILEVATO che la societ ha quindi effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) tramite il sito Internet www.adec.it senza rendere la prescritta informativa agli interessati ai sensi dell'art. 13 del Codice; VISTO l'art. 161 del Codice che, nella formulazione anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 207 del 30 dicembre 2008, convertito con legge n. 14 del 27 febbraio 2009, punisce la violazione delle disposizioni di cui all'art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro; RITENUTO di dover determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell'art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all'opera svolta dall'agente, alla gravit della violazione e alle condizioni economiche del contravventore, nella misura del doppio del minimo pari alla somma di seimila/00 euro; VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni; VISTA la documentazione in atti; VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000; RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti; ORDINA a ADEC Assistenza dentistica e cure odontoiatriche-ortodontiche s.r.l. con sede in Milano, via Edmondo De Amicis n. 30, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall'art. 161 del Codice indicata in motivazione; INGIUNGE alla medesima societ di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) secondo le modalit indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l'adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorit, in originale o in copia autentica, quietanza dell'avvenuto versamento; DA' ATTO CHE avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 152 del Codice, pu essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento. Roma, 24 febbraio 2010 Il presidente Il relatore Il
segretario generale reggente |