Garante per la protezione
    dei dati personali


Disposizioni in materia di contributo spese per l'esercizio del diritto di accesso ai dati personali conservati nei Sistemi di informazioni creditizie (Sic)

DELIBERAZIONE N. 18 DEL 18 MARZO 2010


(Comunicato pubblicato sulla G.U. n. 85 del 13 aprile 2010)

Registro delle deliberazioni
Del. n. 18 del 18 marzo 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

VISTA la Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge n. 98 del 21 febbraio 1989, avente lo scopo di garantire a ciascuno "il rispetto dei suoi diritti e delle sue libertˆ fondamentali, e in particolare del suo diritto alla vita privata, in relazione allĠelaborazione automatica dei dati che [lo riguardano]" e, in particolare, lĠart. 8, che prevede che ogni persona debba avere la possibilitˆ di "ottenere a ragionevoli intervalli e senza eccessivo ritardo o spesa la conferma dellĠesistenza o meno, nella collezione automatizzata [intesa come lĠinsieme di informazioni oggetto di elaborazione automatica], di dati a carattere personale che la riguardano e la comunicazione di tali dati in forma intellegibile";

VISTO lĠart. 12, lett. a) della Direttiva n. 95/46 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, che riconosce allĠinteressato il diritto di ottenere "dal responsabile del trattamento", [É] "liberamente e senza costrizioni, ad intervalli ragionevoli e senza ritardi o spese eccessivi", la conferma dellĠesistenza o meno del trattamento dei dati che lo riguardano, nonchŽ di conoscere le finalitˆ del trattamento, i soggetti a cui i dati sono comunicati, lĠorigine degli stessi e la logica applicata nei trattamenti automatizzati;

VISTO che dalle informazioni ricevute dalle Data Protection Authority dei Paesi dellĠUnione Europea, espressamente interpellate da questa Autoritˆ sul tema del diritto di accesso degli interessati alle c.d. Credit reference agencies,  emerso che alcuni Stati applicano pienamente il principio di gratuitˆ, non richiedendo alcun contributo spese, mentre altri Stati hanno ritenuto di fissare un contributo in tal senso –in misura non superiore ai 7 euro– individuando anche casi in cui lĠaccesso  comunque gratuito, come nellĠipotesi in cui la risposta sia fornita on line o qualora si tratti della prima richiesta effettuata nellĠarco temporale di un anno;

VISTO il d.lg. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e in particolare il Titolo II (artt. da 7 a 10), recante disposizioni in materia di "Diritti dellĠinteressato";

VISTO lĠart. 7 del Codice, che prevede il diritto per lĠinteressato di ottenere dal titolare del trattamento la conferma o meno dei dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile, nonchŽ "di ottenere lĠindicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalitˆ e modalitˆ del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati  personali possono essere comunicati o che possono venirne a  conoscenza in qualitˆ di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati."

VISTO lĠart. 10, comma 7 del Codice, che attribuisce al titolare del trattamento la facoltˆ di chiedere allĠinteressato che abbia esercitato il diritto di accesso ai dati personali ai sensi dellĠart. 7, commi 1 e 2, lett. a), b) e c) un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata, allorchŽ non risulti confermata lĠesistenza di dati relativi allo stesso interessato, nonchŽ il successivo comma 8, che precisa che tale contributo non pu˜ comunque superare l'importo determinato dal Garante con un provvedimento di carattere generale;

CONSIDERATO che la stessa norma prevede che con tale provvedimento il Garante possa determinare un contributo spese anche nellĠipotesi in cui "i dati personali figurano su uno speciale supporto del quale  richiesta specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno o pi titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessitˆ o allĠentitˆ delle richieste ed  confermata lĠesistenza di dati che riguardano lĠinteressato" (art. 10, comma 8, ult. cpv.).

VISTO il provvedimento di carattere generale n. 14 del 23 dicembre 2004, con il quale il Garante, nel rilevare la tendenziale gratuitˆ dellĠesercizio del diritto di accesso, ha stabilito, per qualsiasi titolare del trattamento, pubblico o privato, il contributo massimo dovuto nei casi in cui non risulti confermata lĠesistenza dei dati relativi allĠinteressato (art. 10, comma 7 e primo cpv. del comma 8), stabilendo, al contempo, qualora lĠesistenza dei dati risulti confermata (comma 8, ult. cpv.), che il contributo spese possa essere preteso nel solo caso in cui i dati siano conservati su uno speciale supporto di cui lĠinteressato chieda specificamente la riproduzione;

VISTA la delibera n. 15 del 23 dicembre 2004, con la quale il Garante, in accoglimento dellĠistanza presentata nel maggio 2004 da Crif S.p.A. (di seguito, Crif), volta ad ottenere la determinazione dellĠimporto massimo del contributo spese anche "quando, presso uno o pi titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessitˆ o allĠentitˆ delle richieste ed  confermata lĠesistenza di dati che riguardano lĠinteressato" (art. 10, comma 8, ult. cpv. del Codice), ha attribuito alla societˆ istante, in considerazione "di alcune circostanze che denotano, allo stato, un particolare impiego di mezzi nel riscontro delle richieste di esercizio del diritto di accesso" e, in via transitoria, per il solo anno 2005, la facoltˆ di chiedere allĠinteressato un contributo spese anche per tale ipotesi;

VISTA la successiva istanza presentata nel 2005, con la quale Crif ha chiesto al Garante di determinare, anche per lĠanno 2006, lĠammontare del contributo in questione, nonchŽ il relativo riscontro fornito dallĠAutoritˆ, che "ha ravvisato la mancanza dei presupposti [É] per adottare [É] una nuova deliberazione analoga alla citata decisione n. 15/2004" (v. nota del 2 marzo 2006);

VISTE le istanze di identico tenore presentate dalla stessa societˆ negli anni 2007 e 2008, rimaste prive di riscontro;

VISTA la sentenza n. 587 depositata il 23 gennaio 2009, con la quale il TAR del Lazio, accogliendo il ricorso presentato da Crif avverso il silenzio rifiuto, ha ordinato al Garante "di attivare il procedimento amministrativo per la valutazione e la decisione sullĠistanza [della societˆ]";

VISTA la sentenza n. 5198 notificata il 30 settembre 2009, con la quale il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta sentenza;

VISTA la richiesta del 26 novembre 2009, con la quale lĠAutoritˆ, in ottemperanza al giudicato amministrativo, ha chiesto a Crif informazioni e documenti utili a fornire un quadro aggiornato dei dati, in particolare numerici, rispetto a quello precedentemente fornito dalla societˆ (v. nota Crif del 21 maggio 2008), nonch il relativo riscontro reso da Crif con nota del 17 dicembre 2009, con il quale la societˆ ha rappresentato di avere registrato, nel periodo compreso tra il 2004 e il primo semestre del 2009, un consistente incremento delle istanze di accesso ai dati personali, con un conseguente significativo aumento dei costi da sostenere per far fronte alle medesime;

RITENUTO, pertanto, di dover determinare in conformitˆ alla vigente normativa, il contributo spese da corrispondere a Crif in relazione al riscontro reso allĠinteressato a fronte dellĠesercizio dei diritti di cui allĠart. 7, commi 1 e 2 lett. a), b) c) del Codice, tenendo conto, quale presupposto, del "notevole impiego di mezzi in relazione alla complessitˆ o allĠentitˆ delle richieste" (art. 10, comma 8, ult. cpv.).

VISTI gli atti dĠufficio;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dellĠart. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO:

1. Alla luce degli elementi acquisiti, si rende necessario contemperare le esigenze connesse alla determinazione di un contributo spese con quella di non rendere eccessivamente difficile e oneroso lĠesercizio dei diritti di cui allĠart. 7, comma 1 e 2, lett. a), b) e c) del Codice, gli unici per i quali  previsto il versamento del suddetto contributo.

2.1. Muovendo da tale considerazione, occorre distinguere i casi in cui per Crif S.p.A. non risulti confermata lĠesistenza di dati riguardanti lĠinteressato, oppure sussista tale conferma e le informazioni figurino su uno speciale supporto di cui sia richiesta specificamente la riproduzione, da quelli in cui, invece, sussista tale conferma ma si renda necessario un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessitˆ o allĠentitˆ delle richieste.

2.2. Per il primo caso, si ritiene di confermare quanto giˆ al riguardo previsto dalla deliberazione n. 14/2004, tuttora vigente, considerato che allo stato non sussistono ragioni per diversificare nei confronti di Crif, nei casi di cui allĠart. 10, commi 7 ed 8 prima parte del Codice, la misura del contributo spese giˆ fissato per tutti i titolari del trattamento.

Tale delibera, peraltro, risulta conforme al principio di tendenziale gratuitˆ dellĠesercizio del diritto di accesso sancito dallĠart. 12 lett. a) della direttiva europea n. 95/46 Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, richiamato dal Codice.

2.3. In ordine al secondo caso, considerati gli elementi forniti da Crif S.p.A., dai quali emerge che, benchŽ sia ormai superata la fase di prima applicazione del codice deontologico, vi  una consistente crescita del flusso medio delle istanze rivolte alla societˆ e, conseguentemente, dei costi che la stessa deve sostenere per fornire adeguato riscontro, si rileva la necessitˆ di individuare un contributo spese a favore di Crif S.p.A., quale titolare del trattamento presso cui "si determina un notevole impiego di mezzi in relazione [É] allĠentitˆ delle richieste", cos“ articolato:

a) tutte le volte in cui lĠinteressato richieda espressamente il riscontro attraverso lĠinvio a mezzo di posta elettronica, lo stesso dovrˆ essere reso a titolo gratuito;

b) una sola volta nellĠarco di ciascun anno solare, lĠinteressato, a prescindere dalla modalitˆ prescelta per ottenere il riscontro richiesto, avrˆ il diritto di esercitare a titolo gratuito le facoltˆ previste dallĠart. 7, commi 1 e 2 lett. a), b), c);

c) per le richieste successive alla prima nellĠarco di ciascun anno solare, formulate ai sensi dellĠ art. 7, commi 1 e 2 lett. a), b), c), Crif potrˆ richiedere un contributo spese commisurato ai costi effettivamente sostenuti e, comunque, fino ad un massimo di euro sette (comprensivo di spese postali);

d) qualora sia presentata una richiesta incompleta da parte di un soggetto che, comunque, risulti individuato e legittimato, e si renda indispensabile instaurare un contatto con il medesimo per acquisire le informazioni necessarie per fornire un idoneo riscontro, il contributo spese non dovrˆ eccedere i costi effettivamente sostenuti e, in ogni caso, non dovrˆ superare lĠimporto di euro tre.

Crif S.p.A. non potrˆ chiedere alcun contributo spese ove la risposta allĠinteressato sia inoltrata oltre i termini previsti dallĠart. 146, comma 2 del Codice.

TUTTO CIñ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dellĠart. 154, comma 1, lett. c) del Codice in materia di protezione dei dati personali, fissa nei termini di cui al punto 2.3. gli importi massimi relativi al contributo spese che Crif S.p.A., quale titolare del trattamento presso cui "si determina un notevole impiego di mezzi in relazione [É] allĠentitˆ delle richieste ed  confermata lĠesistenza di dati che riguardano lĠinteressato", potrˆ richiedere in caso di esercizio dei diritti previsti dallĠart. 7, commi 1 e 2, lett. a), b) e c) del Codice;

dispone che sia comunicata lĠadozione del presente provvedimento tramite avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2010

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Fortunato

Il segretario generale reggente
De Paoli