Garante per la protezione
    dei dati personali


Modifiche al regolamento n. 3/2000 concernente la gestione amministrativa e la contabilit

PROVVEDIMENTO DEL 27 aprile 2010


(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2010)

Registro delle deliberazioni
Del. n. 30 del 27 aprile 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTO il regolamento del Garante 28 giugno 2000, n. 3, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2000, n. 162, concernente la gestione amministrativa e la contabilit;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

RILEVATA la necessit di adeguare il richiamato regolamento n. 3/2000 alle disposizioni legislative intervenute in materia di contratti pubblici;

RITENUTO che l'adeguamento delle disposizioni regolamentari consente di disciplinare le procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori in funzione delle effettive esigenze gestionali dell'Autorit, nell'ambito dei margini di autonomia consentiti sul piano legislativo;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale, ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

D E L I B E R A:

di apportare al regolamento n. 3/2000, concernente la gestione amministrativa e la contabilit, le modifiche e le integrazioni riportate nell'allegato A.

Il segretario generale curer la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 156, comma 3, del Codice.

Roma, 27 aprile 2010

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Pizzetti

Il segretario generale
De Paoli

 

Allegato A

MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 3/2000 CONCERNENTE LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E LA CONTABILITA'

Gli articoli da 19 a 31 del regolamento n. 3/2000, concernente la gestione amministrativa e la contabilit, sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 19. Principi in materia di attivit negoziale.

1. L'attivit negoziale dell'Ufficio e le procedure di acquisto devono ispirarsi al principio del coordinamento tra previsione annuale della spesa e programmazione degli acquisti.

2. Ai lavori, agli acquisti, alle alienazioni, alle permute, alle forniture, alle locazioni, comprese quelle finanziarie ed ai servizi in genere, si provvede mediante contratti da stipularsi secondo le norme del presente regolamento, salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria e dalla corrispondente normativa nazionale di recepimento, nonch dalla legislazione nazionale in materia.

3. I contratti devono avere termine e durata certi e non possono comunque superare i nove anni salvo i casi di assoluta necessit o di convenienza, da indicare nel relativo atto di decisione a contrarre. Per il medesimo oggetto non possono essere stipulati pi contratti, se non per comprovate ragioni di necessit o di convenienza, da indicare nell'atto di decisione a contrarre.

4. La decisione a contrarre deve evidenziare il fine pubblico che si intende perseguire con il contratto, l'oggetto e le clausole essenziali, la procedura individuata per la scelta del contraente e i criteri di aggiudicazione.

5. Nei contratti sono previste adeguate penalit per inadempienze e ritardi nell'esecuzione dei lavori o delle prestazioni convenute. A garanzia dell'esecuzione dei contratti, le imprese devono prestare idonea garanzia fideiussoria nella misura determinata dal contratto. Nei contratti a durata pluriennale o ad esecuzione continuata o periodica, e salvo che nei casi disciplinati espressamente per legge, l'Ufficio pu riservarsi la facolt di rinegoziare i costi a proprio favore, al verificarsi di condizioni od eventi contrattualmente predeterminati. Tale clausola comunque prevista per l'ipotesi in cui l'originaria congruit dei prezzi, per qualsiasi motivo, venga meno.

6. Fermo restando quanto previsto per legge, l'aggiudicazione o l'affidamento di lavori di particolare complessit sono effettuati sulla base di un progetto esecutivo recante la precisa indicazione del costo complessivo dei lavori. Il costo cos definito pu essere aumentato solo per causa di forza maggiore o per motivate ragioni tecniche, sempre che detti eventi fossero imprevedibili all'atto della progettazione. In tal caso non possono essere effettuati lavori nuovi o diversi senza il preventivo assenso scritto da parte degli organi competenti all'approvazione dei contratti ai sensi dell'art. 20, comma 1. In ogni caso, l'eventuale incremento dei costi, compresa la revisione dei prezzi, disciplinato dalle norme vigenti in materia per le amministrazioni dello Stato.

7. Oltre alle anticipazioni consentite per legge, sono ammessi pagamenti in acconto in ragione delle parti di opere realizzate, dei beni forniti e delle prestazioni eseguite. E' vietata la corresponsione di interessi e provvigioni a favore dell'appaltatore o dei fornitori sulle somme eventualmente anticipate per l'esecuzione del contratto.

8. E' garantito il rispetto del principio della non discriminazione nei confronti dei fornitori appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea.

Art. 20. Approvazione e stipulazione dei contratti

1. La valutazione della migliore offerta demandata ad una commissione giudicatrice, nominata in relazione a ciascuna gara dal segretario generale, formata da personale interno ed eventualmente esterno in possesso di adeguate professionalit in relazione all'oggetto della gara.

2. La commissione giudicatrice formula la proposta di aggiudicazione provvisoria che viene sottoposta all'approvazione definitiva del dirigente del dipartimento contratti e risorse finanziarie. Per i contratti di importo pari o superiore a centomila euro l'approvazione definitiva demandata al segretario generale. L'approvazione definitiva viene disposta non oltre trenta giorni dalla data di aggiudicazione provvisoria.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, i contratti sono sottoscritti dal dirigente responsabile del dipartimento contratti e risorse finanziarie, anche in qualit di ufficiale rogante.

4. I contratti sono stipulati mediante forma scritta, nonch in forma elettronica secondo la normativa vigente.

Art. 21. Procedure contrattuali

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 26 e 27 del presente regolamento, l'Autorit si avvale delle procedure contrattuali aperta, ristretta e negoziata.

2. Con direttiva del Segretario generale, adottata su proposta del Dipartimento amministrazione e contabilit, sono definiti tempi e modalit con cui ciascuna unit organizzativa attiva il procedimento di spesa.

Art. 22. Procedura aperta

1. Nella procedura aperta possono presentare offerta tutti i soggetti interessati.

2. I concorrenti devono documentare di possedere i requisiti di partecipazione richiesti dal bando di gara.

Art. 23. Procedura ristretta

1. Nella procedura ristretta sono invitati a presentare la propria offerta i concorrenti che, avendo presentato domanda di partecipazione alla gara, abbiano dimostrato la propria capacit tecnica, economica e finanziaria ad effettuare la prestazione richiesta. Il bando pu prevedere che alcuni requisiti siano comprovati mediante autocertificazione, fermo restando l'obbligo di produrre la relativa documentazione prima dell'eventuale aggiudicazione definitiva.

2. Qualora sia ritenuto opportuno avvalersi di particolari competenze tecniche o di esperienze specifiche, ai concorrenti invitati alla procedura ristretta pu essere richiesta la redazione di un progetto sulla base di un piano di massima predisposto dall'Ufficio e di indicare le condizioni alle quali intendono eseguirlo.

3. Ai concorrenti inviata la lettera di invito a presentare, entro termini specificati, la propria offerta tecnico-economica. Alla lettera sono allegati il capitolato tecnico e lo schema di contratto che regola il rapporto con l'aggiudicatario.

4. Per lo svolgimento della procedura ristretta necessaria la presenza di almeno due offerte valide.

Art. 24. Procedura negoziata

1. E' ammessa la procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, qualora tutte le offerte presentate risultino irregolari ovvero inammissibili in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte.

2. E' ammessa la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nei seguenti casi:

a) quando, a seguito di esperimento di gara, per qualsiasi motivo, l'aggiudicazione non abbia avuto luogo;

b) per la fornitura di beni, la prestazione di servizi, ivi compresi quelli di tipo informatico
e telematico, e l'esecuzione di lavori che una sola impresa pu fornire od eseguire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonch quando l'acquisto riguardi beni la cui produzione garantita da privativa industriale;

c) quando l'urgenza, adeguatamente motivata, dei lavori, degli acquisti e delle forniture dei beni e servizi dovuta a circostanze imprevedibili, non consentano lo svolgimento di una delle procedure di cui all'art. 21;

d) per lavori complementari non considerati nel contratto originario o che siano resi necessari da circostanze imprevedibili all'atto dell'affidamento del contratto, a condizione che siano affidati allo stesso contraente, non siano tecnicamente o economicamente separabili dalla prestazione principale, ovvero, bench separabili, siano strettamente necessari per il completamento dei lavori o della fornitura originaria e il loro ammontare non superi il 50% dell'importo originario;

e) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale, o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringa ad acquistare materiale di tecnica differente, il cui impiego o la cui manutenzione comporti notevoli difficolt o incompatibilit tecniche. La durata di tali contratti non pu superare, come norma generale, i tre anni;

f) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi gi affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale alle condizioni di cui all'articolo 57, comma 5, lett. b), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

3. Nei casi indicati alle lettere a) e c) del comma 2 devono essere interpellati pi soggetti e, comunque, in numero non inferiore a tre.

Art. 25. Criteri di aggiudicazione

1. Per i contratti passivi, il bando di gara indica il criterio per la scelta dell'offerta migliore che l'Ufficio potr individuare alternativamente tra quello del prezzo pi basso e quello dell'offerta economicamente pi vantaggiosa, secondo ragioni di adeguatezza ed opportunit, in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto.

2. Per i contratti attivi, il criterio di aggiudicazione di norma il prezzo pi alto.

Art. 26. Procedure telematiche

1. Per l'acquisizione di beni e servizi sempre consentito il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per acquisti di importo non superiore alla soglia comunitaria di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 163/2006.

2. In deroga alle procedure di cui all'art. 21 e seguenti, l'acquisizione di beni e servizi pu essere effettuata mediante l'adesione alle convenzioni concluse da CONSIP S.p.A. e da DigitPA.

Art. 27. Acquisizioni in economia

1. L'acquisizione di beni, servizi e lavori in economia, che non superano singolarmente la somma di euro 10.000, IVA esclusa, pu avvenire, senza l'adozione della delibera a contrarre, dando atto delle indagini di mercato ed eventuali trattative svolte.

2. In presenza della particolare natura e delle caratteristiche dell'oggetto o delle prestazioni, anche in relazione ad esigenze di sicurezza o segretezza, adeguatamente motivate, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 22, 23 e 24, ammesso il ricorso a procedure in economia di cui ai commi 3 e 4, previa delibera a contrarre adottata dal dirigente del dipartimento contratti e risorse finanziarie.

3. L'acquisizione di beni e servizi in economia avviene con le seguenti modalit:

a) tramite invito di un solo operatore economico per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a 20.000 euro;

b) tramite invito di almeno cinque operatori economici per l'acquisizione di beni e servizi di importo superiore alla soglia di cui alla lettera a) del presente comma e inferiore a 100.000 euro;.

4. L'esecuzione di lavori in economia avviene con le seguenti modalit:

a) tramite invito di un solo operatore economico per lavori di importo inferiore a 40.000 euro;

b) tramite invito di almeno cinque operatori economici per lavori di importo superiore alla soglia di cui alla lettera a) del presente comma e inferiore a 100.000 euro.

5. La procedura di cui al presente articolo, per importi compresi tra 100.000 euro e le soglie di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 163/2006, fermo restando l'obbligo di invitare almeno cinque operatori economici, individuata con determina del Segretario generale, adeguatamente motivata, adottata su proposta del dirigente del dipartimento contratti e risorse finanziarie.

Art. 28. Disposizioni varie

1. I contratti attivi e i contratti di transazione sono sottoscritti dal segretario generale.

2. Per la definizione dei contratti di transazione di importo superiore a euro 50.000 richiesto il parere preventivo dell'Avvocatura generale dello Stato.

3. I beni non pi utilizzabili per le esigenze dell'Ufficio sono dismessi secondo le modalit e alle condizioni previste da apposita direttiva da adottare con delibera del Garante, su proposta del Segretario generale.

Art. 29. Collaudi e verifiche

1. I lavori, le forniture e i servizi sono soggetti a collaudo o a verifica di regolare esecuzione, anche in corso d'opera, in conformit alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 163/2006, alle disposizioni regolamentari vigenti e alle clausole stabilite nel singolo contratto.

2. Il collaudo o la verifica della regolare esecuzione non pu essere effettuato dai soggetti che abbiano svolto funzioni nell'attivit di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza, di esecuzione dei lavori.

Art. 30 Servizio di controllo interno

1. Il controllo di regolarit amministrativo-contabile affidato al Servizio di controllo interno.

2. L'organo di controllo, composto da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, nominato con deliberazione del Garante e resta in carica per un quadriennio decorrente dalla data di insediamento. Ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 assicurata la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Il Servizio di controllo interno:

a) effettua il riscontro della gestione amministrativo-contabile ai sensi dell'articolo 2403 del codice civile;

b) vigila sull'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in materia contabile;

c) effettua almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza della cassa e sull'esistenza dei valori, dei titoli di propriet e sui depositi e titoli in custodia;

d) esamina il bilancio di previsione, i provvedimenti di variazione ed il bilancio consuntivo ed esprime sugli stessi, con apposita relazione, il parere di propria competenza;

e) verifica i risultati dell'attivit dell'ufficio, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del regolamento n. 1/2000;

f) svolge ogni altra attivit connessa o funzionale all'espletamento dei compiti sopra riportati;

g) redige per ogni riunione apposito verbale.

4. Le disposizioni del comma 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei componenti dell'organo di controllo in carica.

Capo VI - Disposizioni transitorie e finali

Art. 31. Rapporti contrattuali in corso

1. I rapporti contrattuali gi costituiti e le gare in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano regolati dalle norme vigenti all'atto della stipula dei contratti o dell'indizione delle gare.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento in materia di attivit negoziale, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 32. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica."